Art.
4.18 AR -
Definizione e perimetrazione
1 Ai
sensi dell’art.A-11 dell'Allegato "Contenuti della pianificazione"
alla L.R.24.3.2000 n.20, il PSC perimetra, entro il territorio
urbanizzato, gli ambiti da riqualificare, costituiti dalle parti del territorio
urbanizzato caratterizzate da carenze nella struttura morfologica e funzionale
e/o da condizioni di degrado.
2
Entro gli ambiti da riqualificare il PSC promuove politiche di
riorganizzazione territoriale, di miglioramento della qualità architettonica e
ambientale dello spazio urbano, di più equilibrata distribuzione di servizi, di
dotazioni territoriali o infrastrutture per la mobilità, ovvero politiche
integrate volte ad eliminare le condizioni di abbandono e di degrado edilizio,
ambientale e sociale che le investono.
3
Sono definiti tre diversi tipi di ambiti da riqualificare:
AR.A gli ambiti nei quali il PSC prevede politiche di riqualificazione
diffusa, per il miglioramento della funzionalità, dell'assetto morfologico e
della qualità ambientale dei tessuti urbani interessati (ambiti
da riqualificare per rifunzionalizzazione)
AR.B gli ambiti nei quali
prevalgono le esigenze di riqualificazione ambientale, sia attraverso la
sostituzione delle attività insediate e la mitigazione degli effetti, sia
attraverso la promozione della delocalizzazione ed il successivo ripristino di
condizioni di qualità paragonabili a quelle dell’intorno (ambiti da riqualificare per
dismissione)
AR.C gli ambiti nei quali gli
interventi presuppongono una trasformazione urbanistica complessiva, da
realizzare attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e rinnovo
urbano, anche ai fini della soluzione di problemi di assetto e di dotazione di
attrezzature e spazi pubblici riferiti al contesto urbano esterno entro cui
l'ambito è inserito (ambiti
di sostituzione).
AR.D gli ambiti del territorio
rurale nei quali è ammesso l’insediamento di attività extra-agricole
attraverso la riqualificazione ambientale, l’eliminazione delle attività e
delle strutture non congruenti con i caratteri ambientali degli ambiti stessi e
il recupero del patrimonio edilizio esistente; laddove le attività ammesse
siano insediate in strutture situate in aree di particolare criticità e/o
pregio ambientale, è ammesso il trasferimento delle strutture in ambiti a
minore criticità (ambiti di
riqualificazione ambientale)
4.
Il PSC definisce un complesso di prescrizioni e direttive (scheda
normativa di ambito, che costituisce parte integrante delle presenti norme) per
l'attuazione degli interventi entro ciascun ambito AR, assegnando al POC il
compito di perimetrare le aree di intervento (anche come stralci funzionali
degli AR) e di definire in dettaglio le modalità di trasformazione.
5.
Il sistema di ambiti territoriali del capoluogo, a nord della via Emilia,
compresi tra il torrente Savena ad ovest e la via Poggi ad est, già oggetto di
un insieme di interventi di trasformazione in base alla L.R.19/1998 (P.R.U.1 e
P.R.U.2), deve essere attuato in
sede di POC in forma coordinata sia dal punto di vista del disegno urbano, che
ad quello della programmazione delle infrastrutture e delle dotazioni
territoriali. A tal fine il primo POC del Comune di San Lazzaro deve predisporre
uno specifico elaborato cartografico e normativo (da aggiornare in occasione di
ciascun nuovo POC o di sua variante) finalizzato al coordinamento degli
interventi e al controllo degli esiti urbanistici e ambientali complessivi. Gli
interventi ammessi dal PSC prima dell’approvazione del POC sono da
assoggettate a verifica di coerenza con il Masterplan approvato dal Comune di
San Lazzaro come elaborato costitutivo del PRU.
Art. 4.19 - Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti AR
1 Il PSC definisce per ciascun AR attraverso una scheda normativa d'ambito:
a) i dati metrici; i caratteri morfologici e funzionali e le condizioni attuali
b) le caratteristiche e la vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche
c) le soglie di criticità; i limiti e le condizioni di sostenibilità degli
interventi
d) gli obiettivi della pianificazione, le caratteristiche urbanistiche e la
struttura funzionale dell'ambito
e) i criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
f) le funzioni ammesse
g) i carichi insediativi massimi ammissibili
h) le dotazioni territoriali e le altre prestazioni di qualità urbane richieste
i) gli standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, e le relative
dotazioni richieste
l) gli elementi di mitigazione derivanti dalla ValSAT;
m) le modalità di attuazione, e la possibilità di suddivisione in sub-ambiti.
2 I punti a) e b) della scheda rappresentano dati desunti dal Quadro
Conoscitivo; i punti c), f), g), h), i), l) , m) rappresentano prescrizioni a
cui il POC e gli strumenti attuativi devono attenersi in modo vincolante; i
punti d) ed e) rappresentano direttive per la formazione del POC e per la
definizione degli strumenti urbanistici attuativi.
3 Salvo diversa scelta da motivare in sede di POC per specifiche finalità di
interesse pubblico, la superficie permeabile da prevedere negli ambiti AR e nei
sub-ambiti che costituiscono stralci attuativi non può essere inferiore al 30%
della ST.
Art. 4.20 - Attuazione degli interventi entro gli ambiti AR
1 Ad eccezione degli interventi ordinari di cui al comma 5 del presente
articolo, gli interventi entro gli ambiti AR si attuano previo inserimento nel
POC, al quale spetta la selezione degli ambiti entro i quali promuovere
interventi di riqualificazione nell'arco temporale quinquennale di validità del
piano, sulla base:
- delle priorità attuative fissate dall'Amministrazione;
- dell'accertamento della disponibilità degli interessati ad intervenire;
- della disponibilità di risorse pubbliche dirette e indirette eventualmente
necessarie;
- del coordinamento temporale con gli altri interventi inseriti nel POC.
Il POC può attivare forme concorsuali, per valutare proposte alternative di
intervento da parte dei proprietari degli immobili nonché di operatori
interessati alla partecipazione agli interventi da realizzare al fine di
pervenire:
_ alla definizione, a conclusione delle fasi di selezione, di accordi ai sensi
dell'art.18 della L.R. n.20/2000, al fine di garantire modalità, tempi,
standard qualitativi e ripartizione degli oneri connessi agli interventi di
riqualificazione;
_ alla individuazione, anche in base all'esito degli accertamenti sopra
richiamati, di stralci funzionali da attuare prioritariamente; in tal caso il
POC dovrà garantire che tali stralci costituiscano sub-ambiti unitari, la cui
attuazione sia coerente con l'intervento complessivamente previsto dal PSC,
definendo linee-guida di assetto urbanistico-edilizio (grafiche e normative)
approvate contestualmente al POC.
2 Il POC può prevedere, nel rispetto delle prescrizioni del PSC, l'acquisizione
da parte della Pubblica Amministrazione di immobili e/o di aree entro l'ambito
da riqualificare, al fine di attuare direttamente interventi di trasformazione,
sia attraverso propri investimenti che attivando il concorso di operatori
mediante forme pubbliche di consultazione.
3 Negli ambiti da riqualificare gli interventi di nuovo insediamento, di
ristrutturazione urbanistica, di recupero e ristrutturazione edilizia e di
riqualificazione ambientale sono attuati previa approvazione di un Piano
Urbanistico Attuativo o di un Intervento Unitario Convenzionato estesi ad un
intero comparto definito dal POC (anche parziale rispetto all'intera estensione
dell'ambito definito dal PSC).
In sede di POC sono definite con maggior dettaglio rispetto al PSC le modalità
di intervento e l'assetto fisico complessivo degli ambiti AR su cui si prevede
di intervenire nel quinquennio, attraverso schede di assetto urbanistico
relative agli ambiti da riqualificare, nel rispetto delle prescrizioni e delle
direttive forniti dalla scheda normativa del PSC.
Il POC può assumere il valore e gli effetti del PUA qualora contenga la
definizione tecnica e procedurale degli aspetti attuativi degli interventi.
4 Gli ambiti da riqualificare possono comprendere aree interessate da piani
particolareggiati in corso di attuazione, individuati nella cartografia del PSC.
Entro tali perimetri si applica fino a scadenza della convenzione in atto la
normativa del PRG previgente, e restano in vigore i contenuti della convenzione.
5 Modifiche ai PUA di cui al comma 4 che precede, che non incidano sui limiti
normativi fissati per l'AR dalla scheda normativa del PSC, possono essere
proposte in sede di formazione del POC; se accolte, tale modifiche possono
essere introdotte nel PUA attraverso una nuova convenzione, utilizzando per le
parti non ancora realizzate i parametri urbanistico-edilizi ed i criteri di
governo delle trasformazioni definiti dal nuovo quadro di strumenti urbanistici
(PSC, RUE e POC). Modifiche al PUA che non comportino varianti alle convenzioni
in essere si attuano all'interno del quadro normativo definito dalle norme del
PRG previgente e della convenzione in essere.
6 L'attuazione degli interventi entro gli ambiti AR è subordinata alla
contestuale applicazione delle prescrizioni del PSC (schede normative relative
agli ambiti) riguardanti la cessione di aree, interventi infrastrutturali ed
altri contenuti convenzionali (bonifica e messa in sicurezza dei suoli,
adeguamento reti infrastrutturali, realizzazione di nuove infrastrutture,
esecuzione di opere accessorie e complementari, attuazione convenzionata di
interventi di edilizia abitativa, realizzazione attrezzature e sistemazione di
spazi di uso pubblico), in conformità ad una convenzione-tipo, riferita
all'intero Ambito, che viene approvata dall'Amministrazione Comunale in sede di
POC e che dovrà essere applicata, per le parti di competenza, da tutti gli
interventi relativi all'ambito AR inclusi nel medesimo POC.
7 In applicazione dei criteri perequativi di cui all'art.4.6 delle presenti
Norme, gli interventi inseriti nel POC concorrono alle dotazioni territoriali
attraverso la cessione di aree e/o la realizzazione di opere extraoneri in
misura proporzionale alla valorizzazione immobiliare conseguente ai diritti
edificatori assegnati. Il POC effettua tale valutazione parametrando in modo
omogeneo il valore degli immobili da cedere e delle infrastrutture da
realizzare. Negli ambiti da riqualificare il valore delle cessioni e delle
dotazioni definite dal POC sarà collegato all'entità della valorizzazione
immobiliare conseguente ai diritti edificatori assegnati dal POC negli ambiti da
riqualificare.
8 In tutti gli ambiti AR e AR la quota di interventi di edilizia abitativa
sociale (per l'affitto temporaneo o permanente e per la vendita, con
caratteristiche e condizioni tipologiche, economiche, temporali definite
dall'Amministrazione Comunale, nelle diverse forme previste dalla legislazione
regionale in materia) dovrà essere superiore alla quota minima definita dal POC
in rapporto al totale dell'edilizia residenziale realizzabile nell'ambito,
valore misurato in termini di SC e riferito al medesimo POC. Il POC prevederà
uno specifico regolamento di disciplina delle forme di gestione e controllo. La
scheda normativa del PSC relativa all'ambito può definire soglie diverse di
tali valori, in relazione a specifiche finalità di interesse pubblico assegnate
all'attuazione dell'ambito in oggetto.
9 Il PSC individua nelle schede normative gli ambiti AR idonei all'eventuale
insediamento di medie struttura di vendita alimentari e non alimentari (SV <
1.500 mq.). Il POC individuerà tra essi e tra gli altri ambiti idonei,
attraverso apposita procedura concorsuale, le aree per l'insediamento delle
strutture di questa dimensione da prevedere o da trasferire da altre sedi,
assegnando i relativi diritti edificatori.
10 Il RUE disciplina per gli ambiti AR gli interventi ammessi in assenza di
inserimento nel POC o prima della sua approvazione, garantendo la finalità
generale di non compromettere attraverso interventi singoli non coordinati le
possibilità di trasformazione e riqualificazione definite dal PSC per l'intero
ambito. In particolare, negli ambiti da riqualificare AR.1 la scheda del PSC
può definire i sub-ambiti nei quali sono possibili interventi di cambio d'uso e
interventi edilizi diretti, la cui attuazione non è soggetta a POC ed è
disciplinata dal RUE.
11 Le altre disposizioni procedurali per il coordinamento dell'attuazione degli
ambiti AR sono le stesse descritte al successivo art. 4.25 per gli ambiti ANS.
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