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Ambiti per i nuovi insediamenti Art. 4.24 ANS.C - Ambiti di nuova urbanizzazione secondo i criteri della
perequazione per funzioni prevalentemente residenziali, con realizzazione di
infrastrutture e dotazioni territoriali 1 Il PSC perimetra nella tav.1 gli ambiti ANS.C, entro i quali sono definiti
obiettivi generali di trasformazione e riqualificazione del territorio e del
paesaggio, attraverso progetti e programmi coordinati la cui definizione
operativa e attuazione è affidata al POC, che vi applica i criteri perequativi
stabiliti dal PSC, gli accordi con i privati di cui all'art.18 e le convenzioni
previste della L.R.20/2000. 2 Il POC verifica, nell'individuazione degli ambiti di nuovo insediamento da
attuare, l'esistenza dei presupposti necessari, e definisce al contempo le
condizioni per l'attuazione degli interventi, al fine di garantire ai residenti
e ai nuovi abitanti la dotazione di servizi (compreso il trasporto pubblico
urbano) efficace e qualificata in rapporto agli obiettivi di sostenibilità e
qualità urbana perseguiti dal Piano per l'intero territorio. 3 Sono classificati ambiti ANS.C anche alcuni ambiti di nuovo insediamento
già previsti nel previgente PRG, ma dei quali all'epoca dell'adozione del PSC
non è stata avviata l'attuazione. Entro tali ambiti la disciplina
urbanistico-edilizia è definita dal PSC attraverso apposita scheda normativa
d'ambito, che costituisce parte integrante delle presenti Norme. 4 Il meccanismo attuativo è costituito dall'attribuzione di un indice
perequativo di capacità edificatoria all'intero ambito, in base al quale
l'assegnazione dei diritti avviene in sede di POC previa cessione al Comune di
quota parte delle aree relative; nel caso in cui il PSC e/o il POC non prevedano
nell'area da trasformare aree idonee al nuovo insediamento, l'utilizzo dei
diritti edificatori assegnati dal POC può avvenire soltanto previo
trasferimento dei diritti in altra area idonea dello stesso ambito, oppure
permuta dell'area con altra area che il Comune avrà acquisito - entro lo stesso
ambito o in altre parti del territorio comunale - idonee all'edificazione. 5 Gli indici perequativi di cui all'art.4.6 possono essere integrati, nella
misura massima fissata dalle schede normative di PSC relative agli ambiti, da un
indice aggiuntivo che il POC può assegnare alla proprietà per usi
complementari integrativi della residenza (commercio di vicinato, terziario di
piccola dimensione, pubblici esercizi, artigianato di servizio). 6 Le tavole del PSC individuano in modo indicativo ipotesi di localizzazione
di quote di tali diritti edificatori perequati connessi all'acquisizione
pubblica delle aree. Tali ipotesi sono da valutare in termini di idoneità e di
fattibilità (accordo con i privati) in sede di POC. E' in ogni caso da
escludere qualunque ipotesi di localizzazione di ambiti insediati in situazioni
di criticità, ed in particolare in parti degli ambiti perequativi definite non
insediabili da parte degli strumenti sovraordinati (PTCP, PTA), recepiti dal PSC
nella Tav.2; pertanto l'eventuale attribuzione di diritti edificatori a tali
ambiti deve essere finalizzata all'acquisizione di aree per dotazioni pubbliche
compatibili con le tutele, e deve prevedere l'obbligo di trasferimento di tali
diritti in aree idonee. 7 Il PSC definisce un complesso di prescrizioni e direttive attraverso la scheda normativa di ambito, che costituisce parte integrante delle presenti norme, per l'attuazione degli interventi entro ciascun ambito ANS.C, assegnando al POC il compito di perimetrare le aree di intervento (anche come stralci funzionali degli ANS.C) e di definire in dettaglio le modalità di trasformazione. Art. 4.25 - Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti ANS.C
2 I punti a) e b) della scheda rappresentano dati desunti dal Quadro
Conoscitivo; i punti c), f), g), h), i), l) , m) rappresentano prescrizioni a
cui il POC e gli strumenti attuativi devono attenersi in modo vincolante; i
punti d) ed e) rappresentano direttive per la formazione del POC e per la
definizione degli strumenti urbanistici attuativi. 3 Salvo diversa scelta da motivare in sede di POC per specifiche finalità di interesse pubblico, la superficie permeabile da prevedere negli ambiti ANS e nei sub-ambiti che costituiscono stralci attuativi non può essere inferiore al 30% della ST. Art. 4.26 - Attuazione degli interventi negli ambiti ANS.C 1 Ad eccezione degli interventi ordinari di cui al comma 4 del presente
articolo, entro gli ambiti per i nuovi insediamenti gli interventi di nuova
edificazione e quelli di trasformazione dell'esistente si attuano previo
inserimento nel POC (che ne definisce contenuti specifici, modalità e termini),
secondo le stesse modalità previste per gli ambiti AR, riportate all'art. 4.20
delle presenti Norme. 2 Negli ambiti di nuovo insediamento ANS.C l'attuazione degli interventi
avviene previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo esteso ad un
intero comparto definito dal POC (anche parziale rispetto all'intera estensione
dell'ambito definito dal PSC). 3 L'attuazione degli interventi entro gli ambiti ANS.C è subordinata alla
contestuale applicazione delle prescrizioni del PSC (schede normative relative
agli ambiti) riguardanti la cessione di aree, interventi infrastrutturali ed
altri contenuti convenzionali (bonifica e messa in sicurezza dei suoli,
adeguamento reti infrastrutturali, realizzazione di nuove infrastrutture,
esecuzione di opere accessorie e complementari, attuazione convenzionata di
interventi di edilizia abitativa, realizzazione attrezzature e sistemazione di
spazi di uso pubblico), in conformità ad una convenzione-tipo, riferita
all'intero Ambito, che viene approvata dall'Amministrazione Comunale in sede di
POC e che dovrà essere applicata, per le parti di competenza, da tutti gli
interventi relativi all'ambito ANS.C inclusi nel medesimo POC. 4 In base ai criteri perequativi di cui all'art. 4.6 delle presenti Norme,
gli interventi inseriti nel POC concorrono alle dotazioni territoriali
attraverso la cessione di aree e/o la realizzazione di opere extraoneri in
misura proporzionale alla valorizzazione immobiliare conseguente ai diritti
edificatori assegnati. Il POC effettua tale valutazione parametrando in modo
omogeneo il valore degli immobili da cedere e delle infrastrutture da
realizzare. Negli ambiti di nuovo insediamento il valore parametrico delle
cessioni e delle dotazioni definite dal POC sarà collegato all'entità della
valorizzazione immobiliare conseguente ai diritti edificatori assegnati dal POC
stesso. 5. In tutti gli ambiti ANS.C la quota di interventi di edilizia abitativa
sociale (per l'affitto temporaneo o permanente e per la vendita, con
caratteristiche e condizioni tipologiche, economiche, temporali definite
dall'Amministrazione Comunale, nelle diverse forme previste dalla legislazione
regionale in materia) dovrà essere superiore alla quota minima definita dal POC,
non inferiore al 25% del totale dell'edilizia residenziale realizzabile
nell'ambito, valore misurato in termini di Su e riferito al medesimo POC. Il POC
prevederà uno specifico regolamento di disciplina delle forme di gestione e
controllo. La scheda normativa del PSC relativa all'ambito può definire soglie
diverse di tali valori, in relazione a specifiche finalità di interesse
pubblico assegnate all'attuazione dell'ambito in oggetto. 6. Il PSC individua nelle schede normative gli ambiti ANS.C idonei
all'eventuale insediamento di medie strutture di vendita alimentari e non
alimentari (SV < 1.500 mq.). Il POC individuerà tra essi e tra gli altri
ambiti idonei, attraverso apposita procedura concorsuale, le aree per
l'insediamento delle strutture di questa dimensione da prevedere o da trasferire
da altre sedi, assegnando i relativi diritti edificatori, nel rispetto delle
prescrizioni e delle direttive della variante all'art.9.5 del PTCP in tema di
commercio (Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali), adottata il
15.07.2008. 7 Il RUE disciplina per gli ambiti ANS.C gli interventi ammessi in assenza di inserimento nel POC o prima della sua approvazione, garantendo la finalità generale di non compromettere attraverso interventi singoli non coordinati le possibilità di trasformazione e riqualificazione definite dal PSC per l'intero ambito. Art. 4.27 Coordinamento dell'attuazione degli interventi negli ambiti ANS.C attraverso il convenzionamento e la definizione in sede di POC della scheda di assetto urbanistico
2 In sede di POC per ciascun ambito ANS.C di cui si prevede l'avvio
dell'attuazione viene redatta una scheda di assetto urbanistico che definisce,
in applicazione del PSC, la possibilità edificatoria assegnata dal POC
dell'Ambito di nuovo insediamento, al netto della superficie edificata
esistente. La scheda riporta, oltre alle prescrizioni quantitative, gli
indirizzi progettuali per l'attuazione del Piano (requisiti della progettazione
urbanistica): rapporti con l'ambiente, morfologia dell'intervento, usi ammessi,
sistema della mobilità, ecc. 3 La scheda di assetto urbanistico del POC contiene sia indicazioni di
programmazione qualitativa e quantitativa, sia un elaborato grafico in scala
1.2.000 o 1:1.000, che rappresenta il riferimento normativo di carattere
progettuale per l'attuazione degli interventi. 4 La scheda di assetto urbanistico ha carattere in parte prescrittivo, ed in
parte di indirizzo; questi ultimi contenuti possono essere eventualmente
modificati attraverso lo strumento di pianificazione attuativa. 5 La scheda di assetto urbanistico costituisce per le parti non prescrittive
un'esemplificazione di applicazione delle norme del POC e del Regolamento
Urbanistico-Edilizio, e come tale rappresenta strumento di indirizzo per gli
operatori e di valutazione dei progetti per l'Amministrazione Comunale. 6 I contenuti prescrittivi della scheda sono costituiti dalle scelte
progettuali strutturali o che hanno influenza su altre parti del territorio:
tracciati della viabilità, dimensione e localizzazione degli spazi pubblici. Le
altre indicazioni costituiscono indirizzi per un'attuazione spedita e
riferimenti per l'esame di eventuali proposte alternative in sede di piano
attuativo. 7 Qualora le norme del PSC (scheda d'ambito) e la scheda di assetto
urbanistico del POC prevedano che le aree per il soddisfacimento delle dotazioni
di spazi e attrezzature pubbliche e di infrastrutture, siano in parte reperite
in comparti diversi dello stesso Ambito di nuovo insediamento, la convenzione da
stipulare contestualmente al piano attuativo deve prevedere le modalità di
attuazione contestuale delle opere relative anche a questi comparti. 8 L'attuazione attraverso piano attuativo relativo ad un comparto stralcio
definito dal POC è possibile quando siano verificate la coerenza della
progettazione urbanistica ed edilizia del comparto con l'assetto definito nella
Scheda di assetto urbanistico del POC e della scheda di PSC relativa all'intero
Ambito, e la conformità dei contenuti della convenzione sul singolo comparto
(da stipulare tra Comune e soggetti interessati) con i contenuti della
convenzione - tipo relativa allo stesso Ambito. 9 Il piano attuativo deve inoltre garantire il rispetto delle dotazioni,
delle quantità edificatorie, degli usi e dei requisiti urbanistici definiti
dalla scheda normativa di PSC relativa all'Ambito. 10 In fase attuativa, nel caso in cui gli interventi su singoli comparti si
attuino secondo le prescrizioni e gli indirizzi progettuali della scheda di
assetto urbanistico del POC, l'attuazione può avvenire attraverso piano
attuativo riferito all'ambito territoriale di uno o più comparti, e la sua
approvazione consente il rilascio - anche contestuale - delle relative
concessioni edilizie. 11 Nel caso in cui il perimetro e/o il progetto di un comparto si debbano
discostare in modo non sostanziale dall'assetto proposto dalla scheda di assetto
urbanistico dell'Ambito, le relative modifiche potranno essere effettuate in
sede di piano attuativo del comparto corredato da una tavola di inquadramento
urbanistico che dimostri la coerenza del nuovo assetto del comparto con quello
complessivo dell'Ambito come individuato dalle tavole del POC. 12 In caso di modifiche sostanziali di carattere qualitativo relative ai
contenuti prescrittivi della scheda di assetto urbanistico (riguardanti i
percorsi stradali e/o la distribuzione delle aree di uso pubblico) che
comportino una conseguente modifica di assetto strutturale dell'Ambito o
conseguenze sull'assetto urbanistico di aree esterne all'ambito, il piano
attuativo deve assumere il ruolo di Variante specifica di POC. 13 Fatto salvo il rispetto delle prescrizioni generali di cui all'art. 4.21
c.7,8 e all'art.4.25 c.4,5, per quanto riguarda la cessione di aree o la
realizzazione di opere che non siano preventivamente richieste dal PSC come
condizione preliminare per l'attuazione degli interventi, la distribuzione tra
operatori e Amministrazione comunale degli oneri relativi alla realizzazione
delle altre opere infrastrutturali previste nel disegno urbanistico degli ambiti
viene effettuata, sulla base di un preventivo di massima, all'atto della stipula
della convenzione che regolamenta l'attuazione degli interventi. Gli oneri di
urbanizzazione secondaria dovuti in base alle norme vigenti possono essere a tal
fine scomputati dal valore delle opere da realizzare. Con delibera del Consiglio
comunale, all'atto di approvazione della convenzione, viene determinato l'esatto
ammontare delle opere da realizzare a cura e spese dell'operatore, e l'eventuale
quota di opere integrative di cui si farà carico la Pubblica Amministrazione
anche attraverso fonti di finanziamento specifiche (programmi integrati,
programmi di riqualificazione, ecc.). 14 La suddivisione dell'ambito oggetto di strumento urbanistico attuativo in
comparti potrà essere lievemente variata successivamente all'approvazione del
POC all'atto di approvazione del Piano Attuativo, in relazione ai confini
proprietari o alle necessarie rettifiche rispetto alle risultanze catastali,
senza che ciò costituisca variante al POC. 15 Una variazione sostanziale, che concerna cioè le quantità o le
destinazioni fissate dalla scheda normativa, può avvenire soltanto secondo la
procedura della Variante al POC. 16 Le schede di assetto urbanistico del POC indicano per ciascuna destinazione ammessa nell'ambito le correlate possibilità d'intervento.
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