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Quali riferimenti normativi si vedano la Legge 36/2001, il DM 29/05/2008 “Approvazione delle metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” e il DPCM 08/07/2003. 1.
Le Aziende erogatrici di
servizi attraverso impianti a rete posti nel sottosuolo devono richiedere
preventiva concessione al Comune per l’uso del sottosuolo pubblico e trasmettere
le planimetrie quotate con l'effettiva ubicazione delle reti dopo i lavori
all'ufficio comunale preposto. 2.
Ai fini
dell’applicazione del decreto 29 maggio 2008, recante “Approvazione delle
procedure di misura e valutazione dell´induzione magnetica”, del decreto
ministeriale 29 maggio 2008, concernente l’approvazione della metodologia di
calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, la cartografia di RUE individua
con apposite grafie gli elettrodotti esistenti con tensione pari o superiore a
15 kV (alta e media tensione), nonché i nuovi elettrodotti ad alta o media
tensione da realizzare di cui sia stato presentato il progetto da parte
dell’Ente gestore entro la data di adozione del RUE. 3.
Al contorno degli
elettrodotti ad alta tensione e al contorno dei soli elettrodotti a media
tensione in conduttori aerei nudi, è indicata nella cartografia una “fascia di
attenzione”. 4.
Per le parti in cui i
suddetti elettrodotti attraversano il territorio urbanizzato ovvero aree
ricomprese in PUA già approvati, sono indicati i limiti di una fascia di
attenzione più ristretta. 5.
Per quanto riguarda gli
elettrodotti a media tensione in cavo, aereo o interrato, non sono indicate
fasce di attenzione in quanto non leggibili alla scala della carta. Parimenti
non sono indicate fasce di attenzione attorno alle cabine primarie. 6.
All’interno delle fasce
di attenzione, per tutti gli interventi edilizi dovrà essere richiesta all’ente
gestore la verifica e il dimensionamento della distanza di prima approssimazione (DPA), sulla base dei parametri e secondo i criteri di calcolo
indicati dal citato decreto. 7.
Le fasce di attenzione degli elettrodoti individuate graficamente nella cartografia del RUE decadono o si modificano di
conseguenza, qualora la linea elettrica venga demolita o spostata o interrata o
ne vengano modificate le caratteristiche tecnologiche, ovvero qualora vengano
approvate modifiche alla legislazione in materia, senza che ciò comporti
procedura di variante al RUE. 8.
All’interno delle fasce
di attenzione, modificate in fasce effettive di rispetto dall’Ente gestore
attraverso il calcolo di cui al decreto del 29 maggio 2008, gli interventi
edilizi devono rispettare le disposizioni di cui al regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, alla legge 28 giugno 1986, n.
339, al d.m. 21 marzo 1988, n. 449 e s. m. e i., nonché la legge 22 febbraio
2001, n. 36 e al D.P.C.M. 08 luglio 2003 e s.m.i. 9.
Non sono ammessi
interventi edilizi o mutamenti di destinazione d’uso, che diano luogo a nuovi
recettori sensibili, essendo definiti tali, ai sensi dell’articolo 13 della
legge regionale n. 30/2000, le attrezzature scolastiche, le aree a verde
attrezzato, gli ospedali, nonché ogni altro edificio adibito a permanenza di
persone pari o superiore a quattro ore giornaliere. 10.
Per ogni richiesta di
permesso di costruire o SCIA per interventi che ricadano in tutto o in parte
all’interno delle fasce di attenzione, l’avente titolo deve allegare la
documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme di tutela di cui
alla legge 36/2001 e al DM 29/05/2008 “Approvazione delle metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce
di rispetto per gli elettrodotti” ed al DPCM 08/07/2003, delle eventuali ulteriori norme
applicabili di fonte statale nonché delle disposizioni dettate ai commi precedenti. Tale
documentazione è rappresentata dagli elementi topografici atti a definire con precisione
la distanza dell’impianto rispetto all’immobile oggetto di intervento e dall’attestazione
delle caratteristiche tecniche dell’impianto sufficienti a definire l’ampiezza effettiva della
fascia di rispetto, ovvero, in assenza di determinazione della misura di quest’ultima da
parte della direttiva regionale, dall’attestazione del rispetto dell’obiettivo di qualità
attraverso misurazioni strumentali da parte di un tecnico abilitato. 11.
Per gli edifici non
tutelati ad uso prevalentemente residenziale in fascia di attenzione è
consentita la demolizione e ricostruzione (NC) con Su = Su esistente anche fuori
dall’area di sedime rispettando le norme di tutela di cui alla legislazione
vigente in materia. In caso di raggiungimento della classe energetica A, è
consentito l’incremento di Su fino ad un massimo del 30% della Su esistente, con
esclusione dell’applicazione nei casi che hanno utilizzato quanto previsto
all’art. 47 commi 6 e 7. Modalità di intervento: Il Comune verifica
specificamente il rispetto dei livelli prestazionali richiesti in sede di esame
del progetto, nel corso dei lavori e alla loro conclusione. In caso di
difformità, trovano applicazione le sanzioni relative ai lavori realizzati in
contrasto con il titolo abilitativo edilizio, di cui alla legge regionale 21
ottobre 2004, n. 23. 12.
Nella cartografia di RUE
è indicato il tracciato dei gasdotti che interessano il territorio comunale e le
relative cabine di decompressione. Le relative fasce di rispetto da assicurare
negli interventi al contorno sono definite ai sensi del d.m. 24 novembre 1984 e
s.m.i. 13. Per le condotte gestite da HERA si specificano le seguenti distanze in base alla specie di pressione:
14.
Per le cabine di
prelievo gas da Snam è definita l’istituzione di un’area di salvaguardia, non
edificabile, per una distanza di m 20 dalle pareti del fabbricato contenente
l’impianto. 15.
Per le nuove cabine di
riduzione pressione di distretto, inserite nell’ambito di nuovi insediamenti, è
definita l’istituzione di un’area di salvaguardia, non edificabile, per una
distanza di m 7,50 dalle pareti del manufatto contenente l’impianto. Per le
cabine di riduzione di pressione di distretto esistenti già inglobate in zone
urbanizzate, la distanza, in virtù del programma di adeguamento impiantistico
che HERA sta attuando, potrà essere ridotta a m 2,50. 16.
Nelle tavole di RUE sono
individuati gli impianti di depurazione comunali e la relativa fascia di
rispetto, pari ad una larghezza di m 100 dai limiti dell’area di pertinenza
dell’impianto; essa costituisce il campo di applicazione dell’Allegato IV punto
1.2 della Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque
dall’inquinamento del 4 febbraio 17. La localizzazione di impianti fissi per la telefonia mobile è condizionata al rispetto delle norme di cui al Capo III della legge regionale 30/2000 e della relativa “Direttiva per l’applicazione” di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20 febbraio 2001, come modificata dalla DGR 21/01/2008, n. 1138 e successive eventuali modificazioni e integrazioni. La localizzazione di nuovi impianti non è comunque ammessa: - nelle aree destinate ad attrezzature
sanitarie, assistenziali e scolastiche o su edifici comunque destinati a tali
usi; 18.
Nel rispetto dei vincoli di cui al comma precedente, l’installazione, la riconfigurazione,
l’esercizio e la dismissione di impianti fissi per la telefonia mobile sono disciplinati dal
DLgs 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche. 19.
In tutti gli interventi interessati dalla presenza di impianti di telefonia mobile a distanza
minore di 200 m, il progetto dovrà essere adeguato a seguito delle necessarie
valutazioni dell'impatto di campi elettromagnetici ad alta frequenza, al fine di garantire il rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualità, definiti dalla normativa di settore
vigente. 20. Al di fuori dei corsi d’acqua il cui alveo e la cui fascia di tutela fluviale sono cartografati nella Tav. 2 del PSC e che sono disciplinati dalle norme di tutela relative del PSC, per i restanti canali di bonifica si applicano le disposizioni di cui al R.D. 8/5/1904 n.368, al R.D. 25/7/1904, n. 523, artt. 93, 95 e 96, all’art. 16 bis, della L.R. 19/12/2002, n. 37., “Disposizioni regionali in materia di espropri” e al Capo II, Sezione I, della L.R. 14/04/2004, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni. Si applicano le seguenti distanze di rispetto a partire dal piede esterno dell’argine ove esistente, o dal ciglio della sponda in assenza di argine:
Gli
attraversamenti di linee aeree devono essere realizzati assicurando un’altezza
libera di m 10 per tutta la larghezza della fascia di rispetto inedificabile.
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