Home ] Norme Parte I ] Norme parte II ] Allegati ]



TITOLO I   Disposizioni generali e definizioni


CAPO V
Dotazioni territoriali e infrastrutture

Art. 19
Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

Art. 20
Attrezzature e spazi collettivi (COL)

Art. 21
Parcheggi

Art. 22
Cessione di aree: infrastrutture per gli insediamenti e
attrezzature e spazi collettivi - quantità di dotazioni

Art. 23
Cessione di aree: infrastrutture per gli insediamenti e
attrezzature e spazi collettivi - casi di monetizzazione

Art. 24
Dotazioni ecologiche ambientali

Art. 25
Salvaguardia e formazione del verde

Art. 26
Infrastrutture per la mobilità

Art. 27
Impianti di distribuzione carburanti

Art. 28
Reti e impianti tecnologici

Art. 29
Regolamentazione e tutela delle acque e del suolo

Art. 30
Cimiteri


CAPO I - II- III - IV


Abbreviazioni








Art. 28         

Reti e impianti tecnologici

         Quali riferimenti normativi si vedano la Legge 36/2001, il DM 29/05/2008 “Approvazione delle metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” e il DPCM 08/07/2003.

1.            Le Aziende erogatrici di servizi attraverso impianti a rete posti nel sottosuolo devono richiedere preventiva concessione al Comune per l’uso del sottosuolo pubblico e trasmettere le planimetrie quotate con l'effettiva ubicazione delle reti dopo i lavori all'ufficio comunale preposto.

2.         Ai fini dell’applicazione del decreto 29 maggio 2008, recante “Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell´induzione magnetica”, del decreto ministeriale 29 maggio 2008, concernente l’approvazione della metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, la cartografia di RUE individua con apposite grafie gli elettrodotti esistenti con tensione pari o superiore a 15 kV (alta e media tensione), nonché i nuovi elettrodotti ad alta o media tensione da realizzare di cui sia stato presentato il progetto da parte dell’Ente gestore entro la data di adozione del RUE.

3.            Al contorno degli elettrodotti ad alta tensione e al contorno dei soli elettrodotti a media tensione in conduttori aerei nudi, è indicata nella cartografia una “fascia di attenzione”.

4.            Per le parti in cui i suddetti elettrodotti attraversano il territorio urbanizzato ovvero aree ricomprese in PUA già approvati, sono indicati i limiti di una fascia di attenzione più ristretta.

5.            Per quanto riguarda gli elettrodotti a media tensione in cavo, aereo o interrato, non sono indicate fasce di attenzione in quanto non leggibili alla scala della carta. Parimenti non sono indicate fasce di attenzione attorno alle cabine primarie.

6.            All’interno delle fasce di attenzione, per tutti gli interventi edilizi dovrà essere richiesta all’ente gestore la verifica e il dimensionamento della distanza di prima approssimazione (DPA), sulla base dei parametri e secondo i criteri di calcolo indicati dal citato decreto.

7.            Le fasce di attenzione degli elettrodoti individuate graficamente nella cartografia del RUE decadono o si modificano di conseguenza, qualora la linea elettrica venga demolita o spostata o interrata o ne vengano modificate le caratteristiche tecnologiche, ovvero qualora vengano approvate modifiche alla legislazione in materia, senza che ciò comporti procedura di variante al RUE.

8.            All’interno delle fasce di attenzione, modificate in fasce effettive di rispetto dall’Ente gestore attraverso il calcolo di cui al decreto del 29 maggio 2008, gli interventi edilizi devono rispettare le disposizioni di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, alla legge 28 giugno 1986, n. 339, al d.m. 21 marzo 1988, n. 449 e s. m. e i., nonché la legge 22 febbraio 2001, n. 36 e al D.P.C.M. 08 luglio 2003 e s.m.i.

9.            Non sono ammessi interventi edilizi o mutamenti di destinazione d’uso, che diano luogo a nuovi recettori sensibili, essendo definiti tali, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 30/2000, le attrezzature scolastiche, le aree a verde attrezzato, gli ospedali, nonché ogni altro edificio adibito a permanenza di persone pari o superiore a quattro ore giornaliere.

10.        Per ogni richiesta di permesso di costruire o SCIA per interventi che ricadano in tutto o in parte all’interno delle fasce di attenzione, l’avente titolo deve allegare la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme di tutela di cui alla legge 36/2001 e al DM 29/05/2008 “Approvazione delle metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” ed al DPCM 08/07/2003, delle eventuali ulteriori norme applicabili di fonte statale nonché delle disposizioni dettate ai commi precedenti. Tale documentazione è rappresentata dagli elementi topografici atti a definire con precisione la distanza dell’impianto rispetto all’immobile oggetto di intervento e dall’attestazione delle caratteristiche tecniche dell’impianto sufficienti a definire l’ampiezza effettiva della fascia di rispetto, ovvero, in assenza di determinazione della misura di quest’ultima da parte della direttiva regionale, dall’attestazione del rispetto dell’obiettivo di qualità attraverso misurazioni strumentali da parte di un tecnico abilitato.

11.        Per gli edifici non tutelati ad uso prevalentemente residenziale in fascia di attenzione è consentita la demolizione e ricostruzione (NC) con Su = Su esistente anche fuori dall’area di sedime rispettando le norme di tutela di cui alla legislazione vigente in materia. In caso di raggiungimento della classe energetica A, è consentito l’incremento di Su fino ad un massimo del 30% della Su esistente, con esclusione dell’applicazione nei casi che hanno utilizzato quanto previsto all’art. 47 commi 6 e 7.

Modalità di intervento:
-     Su complessiva inferiore a mq 1.000: intervento diretto
-     Su complessiva superiore a mq 1.000: intervento unitario convenzionato

Il Comune verifica specificamente il rispetto dei livelli prestazionali richiesti in sede di esame del progetto, nel corso dei lavori e alla loro conclusione. In caso di difformità, trovano applicazione le sanzioni relative ai lavori realizzati in contrasto con il titolo abilitativo edilizio, di cui alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23.

12.        Nella cartografia di RUE è indicato il tracciato dei gasdotti che interessano il territorio comunale e le relative cabine di decompressione. Le relative fasce di rispetto da assicurare negli interventi al contorno sono definite ai sensi del d.m. 24 novembre 1984 e s.m.i.

13.        Per le condotte gestite da HERA si specificano le seguenti distanze in base alla specie di pressione:

      -     III specie: m 2 per parallelismi e m 1 per incroci;
-     IV specie: m 0,50 per parallelismi ed incroci.

14.        Per le cabine di prelievo gas da Snam è definita l’istituzione di un’area di salvaguardia, non edificabile, per una distanza di m 20 dalle pareti del fabbricato contenente l’impianto.

15.        Per le nuove cabine di riduzione pressione di distretto, inserite nell’ambito di nuovi insediamenti, è definita l’istituzione di un’area di salvaguardia, non edificabile, per una distanza di m 7,50 dalle pareti del manufatto contenente l’impianto. Per le cabine di riduzione di pressione di distretto esistenti già inglobate in zone urbanizzate, la distanza, in virtù del programma di adeguamento impiantistico che HERA sta attuando, potrà essere ridotta a m 2,50.

16.        Nelle tavole di RUE sono individuati gli impianti di depurazione comunali e la relativa fascia di rispetto, pari ad una larghezza di m 100 dai limiti dell’area di pertinenza dell’impianto; essa costituisce il campo di applicazione dell’Allegato IV punto 1.2 della Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977. In tale fascia sono vietati interventi di NC. E’ ammessa la costruzione di impianti tecnici, di infrastrutture, di manufatti diversi dagli edifici. Gli edifici preesistenti potranno essere oggetto di interventi di recupero, nonché di demolizione, con eventuale ricostruzione traslata al di fuori dell’ambito di rispetto, nei limiti e alle condizioni in cui tali interventi siano consentiti ai sensi delle norme di zona in cui ricadono.

17.        La localizzazione di impianti fissi per la telefonia mobile è condizionata al rispetto delle norme di cui al Capo III della legge regionale 30/2000 e della relativa “Direttiva per l’applicazione” di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20 febbraio 2001, come modificata dalla DGR 21/01/2008, n. 1138 e successive eventuali modificazioni e integrazioni. La localizzazione di nuovi impianti non è comunque ammessa:

      -     nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche o su edifici comunque destinati a tali usi;
-     sugli edifici tutelati in quanto riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;
-     nelle parti del territorio comunale assoggettate a uno o più dei vincoli di cui agli articoli 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.10, 2.14 e 2.15 del PSC.

18.        Nel rispetto dei vincoli di cui al comma precedente, l’installazione, la riconfigurazione, l’esercizio e la dismissione di impianti fissi per la telefonia mobile sono disciplinati dal DLgs 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche.

19.        In tutti gli interventi interessati dalla presenza di impianti di telefonia mobile a distanza minore di 200 m, il progetto dovrà essere adeguato a seguito delle necessarie valutazioni dell'impatto di campi elettromagnetici ad alta frequenza, al fine di garantire il rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualità, definiti dalla normativa di settore vigente.

20.        Al di fuori dei corsi d’acqua il cui alveo e la cui fascia di tutela fluviale sono cartografati nella Tav. 2 del PSC e che sono disciplinati dalle norme di tutela relative del PSC, per i restanti canali di bonifica si applicano le disposizioni di cui al R.D. 8/5/1904 n.368, al R.D. 25/7/1904, n. 523, artt. 93, 95 e 96, all’art. 16 bis, della L.R. 19/12/2002, n. 37., “Disposizioni regionali in materia di espropri” e al Capo II, Sezione I, della L.R. 14/04/2004, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni. Si applicano le seguenti distanze di rispetto a partire dal piede esterno dell’argine ove esistente, o dal ciglio della sponda in assenza di argine:

      -     m 10 per i nuovi edifici;
-     m 5 per le recinzioni e le piantumazioni di alberi o arbusti;
-     m 5 per le operazioni di aratura;
-     m 4 per la posa di qualsivoglia conduttura lineare interrata parallelo al canale;
-     m 10 per il posizionamento di linee elettriche aeree.

Gli attraversamenti di linee aeree devono essere realizzati assicurando un’altezza libera di m 10 per tutta la larghezza della fascia di rispetto inedificabile.
Qualsiasi opera che vada a modificare la morfologia del canale o la morfologia del suolo nelle fasce di rispetto è subordinata al parere favorevole del Consorzio di bonifica competente.


<<<<<<Precedente                       Successivo >>>>>>