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TITOLO II  
Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi


CAPO VI
 Territrio rurale

Art. 46
Articolazione del territorio rurale

Art. 47
Disposizioni generali e usi ammessi

Art. 48
Interventi di recupero edilizio e mutamento di destinazione
d'uso di edifici non tutelati esistenti

Art. 49

Interventi di recupero e mutamento di destinazione d'uso
di edifici tutelati

Art. 50
Coperture

Art. 51
Insediamenti produttivi esistenti nel territorio rurale
(ASP.tr)

Art. 52
Attrezzature sportive e ricreative private, recinti e ripari
per animali

Art. 53
Impianti per l'ambiente

Art. 54
Attrezzature per la pubblica amministrazione, la sicurezza,
la protezione civile, nonchè campi attrezzati per la sosta
dei nomadi

Art. 55
Interventi consentiti in relazione allo svolgimento di attività
agricole e zootecniche: definizioni

Art. 56
Disposizioni generali per gli interventi di NC per la
residenza e usi connessi alle attività agricole

Art. 57
Impatto paesaggistico dei nuovi edifici in territorio rurale

Art. 58
Interventi per uso a1- residenza

Art. 59
Interventi per uso d1- fabbricati di servizio

Art. 60
Interventi per usi d2 e c4

Art. 61
Interventi per uso d3- attività aziendali di conservazione
condizionata, prima lavorazione e alienazione
di prodotti agricoli e zootecnici

Art. 62
Interventi per uso d4- serre fisse

Art. 63

Interventi per uso c2- impianti di tipo industriale di
conservazione condizionata, lavorazione e
trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici; altre
attività di servizio all'agricoltura


Art. 64
Spandimento di fanghi o liquami

CAPO I- II - III - IV - V - VII - VIII


Abbreviazioni








Art. 47           

Disposizioni generali e usi ammessi

1.            Nel territorio rurale sono ammissibili interventi riguardanti le funzioni agricole e le attività connesse (usi d) o comunque coerenti con il territorio rurale (c6), nonché, nel rispetto delle condizioni prescritte nel PSC, interventi edilizi diretti involgenti gli usi f1, f3, f5, f7, f11. Per gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili si rimanda alla disciplina vigente: Delibera Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n. 28 del 06/12/2010 per impianti solari e fotovoltaici; D.A.L. Regione Emilia-Romagna n. 51 del 26/07/2011 per le altre fonti energetiche rinnovabili.

2.            Sono consentiti usi preesistenti e altri usi nel rispetto di quanto disciplinato da articoli e commi seguenti.

3.            Per i fabbricati situati nel territorio rurale in ambito AVP, con esclusione quindi degli ambiti agricoli interessati dai progetti speciali dei Parchi lungo fiume, del Parco delle Ville e di quelli ricompresi all’interno del Parco dei Gessi e Calanchi dell’Abbadessa, non più funzionali all’azienda agricola o destinati ad uso produttivo, oltre agli usi ammessi ai sensi dei successivi articoli, previo intervento unitario convenzionato IUC è consentita la demolizione e nuova costruzione con il recupero ad uso residenziale del 20% della Su esistente fino a 200 mq e del 10% della Su esistente per la parte eccedente.

La superficie così determinata potrà essere incrementata:

-         fino ad un massimo del 10% nel caso in cui la demolizione sia subordinata alla esecuzione di un progetto di bonifica ai sensi delle normative vigenti;

-         fino ad un massimo del 30% in caso di raggiungimento della classe energetica A. Il Comune verifica specificamente il rispetto dei livelli prestazionali richiesti in sede di esame del progetto, nel corso dei lavori e alla loro conclusione. In caso di difformità, trovano applicazione le sanzioni relative ai lavori realizzati in contrasto con il titolo abilitativo edilizio, di cui alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23.

4.            Il mutamento della destinazione d’uso di un edificio o di parte di un edificio da un uso relativo all’attività agricola o zootecnica (usi d) ad un uso diverso non più connesso alla funzione agricola e quanto previsto al comma precedente è subordinato alla trascrizione a cura e spese degli interessati presso la competente conservatoria dei registri immobiliari dei limiti alla capacità edificatoria delle unità poderali agricole mediante atto nel quale si stabilisce che il terreno asservito o pertinente all’edificio alla data di adozione del RUE non potrà essere successivamente utilizzato per la realizzazione di interventi in funzione dello svolgimento di attività agricole o zootecniche. Nella convenzione si indicano anche le opere a carico del titolare per la tutela e riqualificazione ambientale e idrogeologica. Si veda l’art. A-21 dell’allegato CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE della LR 20/2000.

5.            Ai sensi dell’articolo 17 bis al punto 4.3 delle norme del Piano Territoriale del Parco le possibilità d’intervento sono ammesse purché sussistano almeno due condizioni di antropizzazione. Per condizioni di antropizzazione si intendono:

-     il collegamento alla viabilità ordinaria con strada carrabile pavimentata con sezione di almeno m 3 e dotata di sistema di scolo delle acque meteoriche;

-     il collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

-     il collegamento alla rete di fognatura pubblica, ovvero in mancanza, adeguato sistema di raccolta delle acque di rifiuto provenienti da scarichi civili;

-     il collegamento alla rete di distribuzione idrica, ovvero, in mancanza, adeguato pozzo per uso domestico di cui sia garantita la potabilità e la regolarità amministrativa di apertura.

Ai fini della disciplina delle possibilità d’intervento sul patrimonio edilizio esistente i Comuni possono fare riferimento anche:

-     alle caratteristiche tipologiche edilizie ed insediative;

-     alla tipologia d’uso originale dell’edificio;

-     al contesto ambientale.

6.            E’ consentito il recupero dei sottotetti nei limiti e condizioni previsti dalla L.R. 11/98 e s.m.i.

7.            E’ possibile, in edifici ad uso prevalentemente residenziale, effettuare trasformazioni di Sa in Su secondo le seguenti prescrizioni:

-     sono ricompresi nelle superfici accessorie di possibile trasformazione le logge, i sottotetti fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui alle Norme Parte II;

-     sono esclusi nelle superfici accessorie di possibile trasformazione portici, tettoie, autorimesse, locali di servizio condominiale, cantine e depositi attrezzi;

-     è possibile, nell’ambito della trasformazione di Sa in Su, aumentare il numero delle unità immobiliari a condizione che venga garantito il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali P3 (per gli usi a1 e a2 è richiesto un minimo di 1 posto auto per alloggio);

-     è ammessa la monetizzazione delle dotazioni P1 ed eventuali altre dotazioni previste.

8.            Al fine di favorire la qualificazione e il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente e il miglioramento delle prestazioni energetiche, per gli edifici non tutelati ad uso residenziale:

-     in caso di interventi volti al raggiungimento della classe energetica A è consentito l’incremento di Su fino ad un massimo del 10% della Su esistente

-     in caso di demolizione con ricostruzione di un intero edificio con il raggiungimento della classe energetica A, è consentito l’incremento di Su fino ad un massimo del 30% della Su esistente.

Non è ammessa l’applicazione della presente norma nei casi che hanno utilizzato quanto previsto ai precedenti commi 6 e 7.

Modalità di intervento:

-     Su complessiva inferiore a mq 1.000: intervento diretto

-     Su complessiva superiore a mq 1.000: intervento unitario convenzionato

Il Comune verifica specificamente il rispetto dei livelli prestazionali richiesti in sede di esame del progetto, nel corso dei lavori e alla loro conclusione. In caso di difformità, trovano applicazione le sanzioni relative ai lavori realizzati in contrasto con il titolo abilitativo edilizio, di cui alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23.

9.            Alle attività ricettive esistenti alla data di adozione del RUE possono essere assegnati, attraverso il POC, diritti edificatori finalizzati all’adeguamento delle funzioni ricettive, a fronte della presentazione di un piano aziendale di sviluppo, nella misura massima del 20% della Su esistente.

                                                                             
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