|
|
Disposizioni generali e usi ammessi 1.
Nel
territorio rurale sono ammissibili interventi riguardanti le funzioni
agricole e le attività connesse (usi d) o comunque coerenti
con il territorio rurale (c6), nonché, nel rispetto delle
condizioni prescritte nel PSC, interventi edilizi diretti involgenti
gli usi f1, f3, f5, f7, f11. Per gli impianti di produzione
energetica da fonti rinnovabili si rimanda alla disciplina
vigente: Delibera Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n. 28 del 06/12/2010
per impianti solari e fotovoltaici; D.A.L. Regione Emilia-Romagna n. 51 del 26/07/2011
per le altre fonti energetiche rinnovabili. 2.
Sono
consentiti usi preesistenti e altri usi nel rispetto di quanto
disciplinato da articoli e commi seguenti. 3.
Per
i fabbricati situati nel territorio rurale in ambito AVP, con
esclusione quindi degli ambiti agricoli interessati dai progetti
speciali dei Parchi lungo fiume, del Parco delle Ville e di quelli
ricompresi all’interno del Parco dei Gessi e Calanchi
dell’Abbadessa, non più funzionali
all’azienda agricola o destinati ad uso produttivo, oltre
agli usi ammessi ai sensi dei successivi articoli, previo intervento
unitario convenzionato IUC è consentita la demolizione e
nuova costruzione con il recupero ad uso residenziale del 20% della Su
esistente fino a 200 mq e del 10% della Su esistente per la parte
eccedente. La
superficie così determinata potrà essere
incrementata: -
fino
ad un massimo del 10% nel caso in cui la demolizione sia subordinata
alla esecuzione di un progetto di bonifica ai sensi delle normative
vigenti; -
fino
ad un massimo del 30% in caso di raggiungimento della classe energetica
A. Il Comune verifica specificamente il rispetto dei livelli
prestazionali richiesti in sede di esame del progetto, nel corso dei
lavori e alla loro conclusione. In caso di difformità,
trovano applicazione le sanzioni relative ai lavori realizzati in
contrasto con il titolo abilitativo edilizio, di cui alla legge
regionale 21 ottobre 2004, n. 23. 4.
Il mutamento della destinazione d’uso di un edificio o di parte di un edificio da un uso
relativo all’attività agricola o zootecnica (usi d) ad un uso diverso non più connesso alla
funzione agricola e quanto previsto al comma precedente è subordinato alla trascrizione
a cura e spese degli interessati presso la competente conservatoria dei registri
immobiliari dei limiti alla capacità edificatoria delle unità poderali agricole mediante atto
nel quale si stabilisce che il terreno asservito o pertinente all’edificio alla data di
adozione del RUE non potrà essere successivamente utilizzato per la realizzazione di
interventi in funzione dello svolgimento di attività agricole o zootecniche. Nella
convenzione si indicano anche le opere a carico del titolare per la tutela e
riqualificazione ambientale e idrogeologica. Si veda l’art. A-21 dell’allegato CONTENUTI
DELLA PIANIFICAZIONE della LR 20/2000. 5.
Ai
sensi dell’articolo 17 bis al punto 4.3 delle norme del Piano
Territoriale del Parco le possibilità d’intervento
sono ammesse purché sussistano almeno due condizioni di
antropizzazione. Per condizioni di antropizzazione si intendono: - il collegamento alla viabilità ordinaria con strada carrabile pavimentata con sezione di almeno m 3 e dotata di sistema di scolo delle acque meteoriche; - il collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica; - il collegamento alla rete di fognatura pubblica, ovvero in mancanza, adeguato sistema di raccolta delle acque di rifiuto provenienti da scarichi civili; - il collegamento alla rete di distribuzione idrica, ovvero, in mancanza, adeguato pozzo per uso domestico di cui sia garantita la potabilità e la regolarità amministrativa di apertura. Ai fini della disciplina delle possibilità d’intervento sul patrimonio edilizio esistente i Comuni possono fare riferimento anche: - alle caratteristiche tipologiche edilizie ed insediative; - alla tipologia d’uso originale dell’edificio; - al contesto ambientale. 6.
E’
consentito il recupero dei sottotetti nei limiti e condizioni previsti
dalla L.R. 11/98 e s.m.i. 7.
E’
possibile, in edifici ad uso prevalentemente residenziale, effettuare
trasformazioni di Sa in Su secondo le seguenti prescrizioni: - sono
ricompresi nelle superfici accessorie di possibile trasformazione le
logge, i sottotetti fatto salvo il
rispetto dei requisiti di cui alle Norme Parte II; - sono esclusi nelle superfici accessorie di possibile trasformazione portici, tettoie, autorimesse, locali di servizio condominiale, cantine e depositi attrezzi; - è possibile, nell’ambito della trasformazione di Sa in Su, aumentare il numero delle unità immobiliari a condizione che venga garantito il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali P3 (per gli usi a1 e a2 è richiesto un minimo di 1 posto auto per alloggio); - è ammessa la monetizzazione delle dotazioni P1 ed eventuali altre dotazioni previste. 8.
Al
fine di favorire la qualificazione e il recupero funzionale del
patrimonio edilizio esistente e il miglioramento delle prestazioni
energetiche, per gli edifici non tutelati ad uso residenziale: - in caso di interventi volti al raggiungimento della classe energetica A è consentito l’incremento di Su fino ad un massimo del 10% della Su esistente - in caso di demolizione con ricostruzione di un intero edificio con il raggiungimento della classe energetica A, è consentito l’incremento di Su fino ad un massimo del 30% della Su esistente. Non è ammessa l’applicazione della presente norma nei casi che hanno utilizzato quanto previsto ai precedenti commi 6 e 7. Modalità
di intervento: - Su complessiva inferiore a mq 1.000: intervento diretto - Su complessiva superiore a mq 1.000: intervento unitario convenzionato Il
Comune verifica specificamente il rispetto dei livelli prestazionali
richiesti in sede di esame del progetto, nel corso dei lavori e alla
loro conclusione. In caso di difformità, trovano
applicazione le sanzioni relative ai lavori realizzati in contrasto con
il titolo abilitativo edilizio, di cui alla legge regionale 21 ottobre
2004, n. 23. 9.
Alle
attività ricettive esistenti alla data di adozione del RUE
possono essere assegnati, attraverso il POC, diritti edificatori
finalizzati all’adeguamento delle funzioni ricettive, a
fronte della presentazione di un piano aziendale di sviluppo, nella
misura massima del 20% della Su esistente. |