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TITOLO I  Disposizioni generali e definizioni


CAPO V
Dotazioni territoriali e infrastrutture

Art. 19
Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

Art. 20
Attrezzature e spazi collettivi (COL)

Art. 21
Parcheggi

Art. 22
Cessione di aree: infrastrutture per gli insediamenti e
attrezzature e spazi collettivi - quantità di dotazioni

Art. 23
Cessione di aree: infrastrutture per gli insediamenti e
attrezzature e spazi collettivi - casi di monetizzazione

Art. 24
Dotazioni ecologiche ambientali

Art. 25
Salvaguardia e formazione del verde

Art. 26
Infrastrutture per la mobilità

Art. 27
Impianti di distribuzione carburanti

Art. 28
Reti e impianti tecnologici

Art. 29
Regolamentazione e tutela delle acque e del suolo

Art. 30
Cimiteri


CAPO I - II- III - IV


Abbreviazioni








Art. 19         

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

 1.            Per la definizione e l’elenco delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti si veda la LR 20/2000, Allegato, Art. A-23, comma 2.

 2.        La realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia può essere permessa a condizione che l'area di intervento sia servita dalle opere di urbanizzazione primaria di cui sopra. In particolare gli insediamenti nel territorio urbano devono disporre di:

-     allacciamento alla rete di distribuzione idrica;

-     allacciamento ad un collettore fognario pubblico di capacità adeguata al carico previsto, e connesso ad un impianto di depurazione di capacità adeguata al carico inquinante previsto;

-     spazio destinato ai contenitori per la raccolta dei rifiuti;

-     accessibilità ad una strada pubblica dotata di impianto di illuminazione;

-     spazi di parcheggio pubblico a diretto servizio dell’insediamento;

-     allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica e di gas;

-     allacciamento ad una rete di telecomunicazione.

Qualora tali opere non esistano o esistano solo in parte o siano in condizioni di efficienza non adeguate, deve essere sancito in una convenzione o atto d'obbligo l'impegno dell’attuatore all'esecuzione ovvero all’adeguamento delle medesime contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio, oppure deve esistere l'impegno del Comune ad eseguirle o adeguarle, sulla base di un progetto già approvato e finanziato.

 3.            Nel caso di interventi edilizi nel territorio rurale, ad eccezione della manutenzione straordinaria, la dotazione infrastrutturale minima di cui deve essere garantita l'esistenza o la realizzazione contestuale all’intervento è la seguente:

-     strada di accesso, anche non asfaltata, dotata di sistema di scolo delle acque meteoriche;

-     collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

-     collegamento alla rete di distribuzione dell'acqua, ovvero, in mancanza, adeguato pozzo per uso domestico di cui sia dimostrata la potabilità e la regolarità amministrativa;

-     allacciamento alla rete fognaria pubblica, oppure sistemi alternativi di smaltimento dei reflui approvati dall’ARPAE.

 4.            Nelle cartografie di PSC e di RUE sono individuati i principali impianti tecnologici URB.t (depuratore, isola ecologica, deposito acquedotto...). In caso di infrastrutture dismesse è possibile realizzare dotazioni di verde e parcheggi pubblici.

                                                                                           
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