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1.
I cimiteri
sono destinati alla tumulazione, inumazione, cremazione e culto dei defunti
nonché ai servizi civili e religiosi connessi. 2.
Le fasce di
rispetto dei cimiteri costituiscono il campo di applicazione dell’articolo 338
del regio decreto n. 1265/1934 e del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i. In tali fasce sono ammessi gli interventi di MO, MS,
RRC, RS*, RE e l’ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del 10%
della Su, senza aumento delle unità immobiliari e previo parere dell'Azienda USL da verificare in relazione alle specifiche competenze.
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