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TITOLO I   Disposizioni generali e definizioni


CAPO V
Dotazioni territoriali e infrastrutture

Art. 19
Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

Art. 20
Attrezzature e spazi collettivi (COL)

Art. 21
Parcheggi

Art. 22
Cessione di aree: infrastrutture per gli insediamenti e
attrezzature e spazi collettivi - quantità di dotazioni

Art. 23
Cessione di aree: infrastrutture per gli insediamenti e
attrezzature e spazi collettivi - casi di monetizzazione

Art. 24
Dotazioni ecologiche ambientali

Art. 25
Salvaguardia e formazione del verde

Art. 26
Infrastrutture per la mobilità

Art. 27
Impianti di distribuzione carburanti

Art. 28
Reti e impianti tecnologici

Art. 29
Regolamentazione e tutela delle acque e del suolo

Art. 30
Cimiteri


CAPO I - II- III - IV


Abbreviazioni








Art. 30        

Cimiteri

1.            I cimiteri sono destinati alla tumulazione, inumazione, cremazione e culto dei defunti nonché ai servizi civili e religiosi connessi.
L’uso ammesso è: f7;
E' ammesso, inoltre, l’uso b9, in forma di concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico, limitatamente alla vendita di fiori e altri articoli riferiti alla funzione cimiteriale secondo il regolamento cimiteriale.

2.            Le fasce di rispetto dei cimiteri costituiscono il campo di applicazione dell’articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934 e del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i. In tali fasce sono ammessi gli interventi di MO, MS, RRC, RS*, RE e l’ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del 10% della Su, senza aumento delle unità immobiliari e previo parere dell'Azienda USL da verificare in relazione alle specifiche competenze.


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