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TITOLO I   Disposizioni generali e definizioni


CAPO V
Dotazioni territoriali e infrastrutture

Art. 19
Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

Art. 20
Attrezzature e spazi collettivi (COL)

Art. 21
Parcheggi

Art. 22
Cessione di aree: infrastrutture per gli insediamenti e
attrezzature e spazi collettivi - quantità di dotazioni

Art. 23
Cessione di aree: infrastrutture per gli insediamenti e
attrezzature e spazi collettivi - casi di monetizzazione

Art. 24
Dotazioni ecologiche ambientali

Art. 25
Salvaguardia e formazione del verde

Art. 26
Infrastrutture per la mobilità

Art. 27
Impianti di distribuzione carburanti

Art. 28
Reti e impianti tecnologici

Art. 29
Regolamentazione e tutela delle acque e del suolo

Art. 30
Cimiteri


CAPO I - II- III - IV


Abbreviazioni








Art. 21         

Parcheggi


 1.             
I parcheggi si suddividono in:
              - parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria (P1);
              - parcheggi pertinenziali;
                     - di uso riservato (P3r);
                     - di uso comune e condominiale (P3c).

 2.              I parcheggi pubblici sono ricavati in aree o edifici la cui utilizzazione è aperta alla generalità degli utenti, fatte salve le eventuali limitazioni derivanti da norme del Codice della strada o da regolamentazioni del traffico e della sosta (ad es. riservato al carico e scarico merci, ai residenti, ai portatori di handicap e simili). Possono essere gratuiti o a pagamento.

 3.              I parcheggi di urbanizzazione primaria sono parcheggi pubblici di interesse generale, che debbono soddisfare, in modo puntuale all'interno del territorio urbanizzato, specifiche esigenze di sosta e di parcheggio al servizio degli insediamenti e delle attrezzature collettive.

 4.              I parcheggi pubblici sono di norma di proprietà pubblica e realizzati su aree pubbliche o destinate ad essere cedute all'Ente pubblico; la loro manutenzione o la loro gestione possono essere affidate a soggetti privati.

 5.              I parcheggi pertinenziali sono ricavati in aree o edifici adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento.

 6.              I parcheggi pertinenziali sono localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché della stessa proprietà e permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale e collegata all’unità edilizia con un percorso pedonale senza barriere architettoniche.

 7.              I parcheggi pertinenziali di uso comune (P3c) sono destinati a tutti i potenziali utenti delle funzioni insediate negli immobili di cui sono pertinenza. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente da tutti i potenziali utenti; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie contenute nel POC o in specifiche convenzioni, ma in tal caso le chiusure degli accessi operano solamente nelle ore e nei giorni in cui la funzione di cui sono pertinenza è chiusa o non si svolge.

 8.              I parcheggi pertinenziali di uso riservato (P3r) sono riservati ad un solo utente o ad un gruppo limitato e definito di utenti.

 9.              Nei parcheggi pubblici e in quelli pertinenziali, ai fini del rispetto della legge 24/03/1989 n. 122 e s.m. e delle disposizioni specifiche relative alle strutture commerciali, la superficie convenzionale di un “posto auto”, comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq 25.

 10.          Nei parcheggi pubblici e in quelli pertinenziali le dimensioni lineari, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a: m 2,50 x 5 per posto auto, m 3,20 x 5 per posto auto handicap; m 1 x 2,50 per posto moto. Le autorimesse non devono essere inferiori a m 2,50 x 6.

 11.          I parcheggi possono essere fuori terra (a raso o multipiano) e interrati, nell’ambito delle quantità previste.

 12.          I parcheggi, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrate sottostanti, devono essere alberati; ciascun albero deve essere dotato di una superficie permeabile minima di mq 3, al fine di evitare lo sversamento dell’acqua piovana sui posti auto.

 13.          I parcheggi pertinenziali riservati P3r possono essere costituiti da spazi aperti (scoperti oppure coperti), ovvero in forma di autorimesse chiuse. Qualora siano interrati al di fuori della superficie coperta dell’edificio, la relativa soletta di copertura dovrà consentire, ove possibile, la formazione di tappeto erboso con cespugli. Negli interventi di nuova costruzione, dove le condizioni idrogeologiche lo consentano senza interferire con la falda, vanno preferibilmente realizzati in forma di autorimesse chiuse in piani interrati.

 14.          Le autorimesse per parcheggi P3r possono anche costituire un edificio autonomo, pertinenza dell'edificio principale; è esclusa la formazione di autorimesse mediante box in lamiera o comunque non convenientemente armonizzate con i caratteri dell'edificio principale e con il contesto ambientale urbano.

 15.          Nei parcheggi pubblici e in quelli pertinenziali di uso comune P3c devono essere previsti spazi specificamente attrezzati anche per la sosta di biciclette nella misura di un posto bici ogni 3 posti auto, nonché spazi di parcheggio per motocicli.

 15bis.          In riferimento agli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia occorre prevedere l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli ai sensi dell’art. 4, comma 1 ter, del DPR 380/2001.

 16.          Negli interventi edilizi di NC, negli interventi di frazionamento delle unità immobiliari, nel mutamento delle destinazioni d’uso qualora comportino un aumento di carico urbanistico, nonché negli interventi di RE qualora comportino l'integrale demolizione e fedele ricostruzione dell'edificio, devono essere realizzati parcheggi pertinenziali (P3c e/o P3r) nelle quantità prescritte, per i diversi usi insediati, dalle seguenti specifiche.

 17.          In caso di frazionamento di unità ad uso produttivo e residenziale si considera assolta dai parcheggi esistenti la quota richiesta di posti auto pertinenziali.

 18.          La quantità di parcheggi pertinenziali è definita in rapporto alla Su dell'intervento. Per quanto riguarda le medie e grandi strutture di vendita è definita in rapporto alla Sv (Superficie di Vendita).

 19.          Negli interventi di ampliamento, esclusi gli usi a1 e a2, le quantità indicate dalla tabella si intendono riferite alla Su aggiuntiva, e vanno assicurate solo qualora le dotazioni preesistenti nell'unità edilizia non risultino sufficienti.

 20.          Qualora nell'ambito della medesima unità edilizia siano compresenti unità immobiliari per due o più degli usi di cui sotto, la quota di parcheggi dovrà risultare dalla somma delle quantità prescritte per ogni singolo uso.

 21.          Qualora si determini un numero frazionario di posti auto, questo andrà arrotondato in aumento.

 22.          Nel caso di mutamento della destinazione d’uso di un'unità immobiliare che determini un incremento di carico urbanistico ai sensi dell’art. 28 della LR 15/2013 nel testo vigente, l'intervento è ammissibile a condizione che venga reperita la quantità minima prescritta di posti auto per il nuovo uso.

 23.          Nel caso di mutamento della destinazione d’uso verso l’uso b2 relativo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, vanno sempre rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali di cui al comma successivo.

 24.          Le quantità prescritte nelle specifiche che seguono comprendono e assorbono le dotazioni minime di parcheggi pertinenziali prescritte ai sensi della L. 122/89 e s.m.

 Dotazioni parcheggi pertinenziali (P3c + P3r) in relazione agli usi

  - usi a1, a2:    1 posto auto per unità immobiliare con Su < 50 mq, 2 posti auto per alloggio con Su >= 50 mq. Per gli interventi di ampliamento la verifica della dotazione di parcheggi pertinenziali è obbligatoria solo nel caso di creazione di nuovi alloggi. Nelle nuove costruzioni (NC) almeno un posto auto per alloggio deve essere un P3r realizzato in forma di autorimessa chiusa. Nelle nuove costruzioni (NC) di unità edilizie contenenti 4 o più alloggi, almeno un quarto dei posti auto prescritti deve essere di uso comune (tipo P3c), fermo restando il rispetto di 1 posto auto P3r per alloggio.

  - usi b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b10.1, b10.2:       1 posto auto ogni 35 mq di Su, di cui almeno la metà di tipo P3c.
Per il solo uso b2: 1 posto carico-scarico merci delle dimensioni di m 2,50 x 5,00


              Per le sale giochi sino a 20 mq di Su → 1 parcheggio di mt 2,5 per mt 5,00;
              da 20,01 a 40 mq di Su → 2 parcheggi di mt 2,5 per mt 5,00;
              da 40,01 a 60 mq di Su → 3 parcheggi di mt 2,5, per mt 5,00 ecc.


  - usi b11.1, b11.2, b11.3: i valori minimi sono definiti come segue, tutti di tipo P3c

 

Esercizi

ALIMENTARI

NON ALIMENTARI

con superficie di vendita

un posto auto ogni:

un posto auto ogni:

fino a 400 mq

30 mq.di Sv

40 mq di Sv

da 400 a 800 mq

18 mq di Sv

25 mq di Sv

da 800 a 1500 mq

13 mq.di Sv

20 mq di Sv

oltre 1500 mq

8 mq di Sv

16 mq di Sv

Nel caso dei centri commerciali che comprendono esercizi del settore alimentare e non alimentare, la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle Sv degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari e, separatamente, la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti non alimentari, ed applicando a tali somme le dotazione richieste di cui sopra.

Le dotazioni minime sopra definite possono non essere rispettate nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata, e purché non si superi con l’ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita.

- usi b12, b13, b15, b16:      1 posto auto ogni 25 mq di Su di cui almeno la metà deve essere di tipo P3c.

- usi b14.1 e b14.2:       il numero di posti auto (tutti di tipo P3c) più elevato fra i seguenti:
- 1 posto auto ogni 12 mq di Su;
- 1 posto auto ogni 4 posti di capienza di pubblico autorizzata;
- 1 posto auto ogni 100 mq di SF

- usi c1, c2, c3, f2, f6:    1 posto auto ogni 60 mq di Su e comunque 1 posto auto ogni 200 mq di SF, di  cui almeno la metà di tipo P3c. Una parte dei posti auto dovrà essere conformata in modo da consentire la sosta di autocarri.

- usi e1, e2:               1 posto auto per ogni camera e comunque ogni 35 mq di Su, di cui almeno la metà di tipo P3c.

- uso e3:                           numero di posti auto ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.

- usi b8, b9, d4, c4, c5, c6, b10.3, b10.4, f1, f3, f4, f5, f7, f8, f9, f10 e f1: non sono richieste dotazioni minime di parcheggi pertinenziali.

Per le attività scolastiche il dimensionamento dei parcheggi pertinenziali segue la specifica normativa di settore.

In merito alle dotazioni di parcheggi pertinenziali riguardanti attività di competenza SUAP si rimanda comunque agli specifici atti e regolamenti di settore quali:
- criteri obbligatori di programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande – LR 14/2003 (DCC n.10 del 09/03/2010);
- criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa (DCR n. 1253 del 23/09/1999).


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