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1. Negli interventi diretti non programmati dal POC all’interno dei centri storici, nell’ambito urbano consolidato e negli ambiti specializzati per attività produttive, l’onere della cessione delle aree può essere convertito in onere monetario (monetizzazione) nel rispetto dei commi seguenti e sulla base dei valori monetari stabiliti dall’Amministrazione comunale. 2. Qualora il calcolo delle quantità di aree da cedere dia luogo a una superficie di parcheggi pubblici P1 inferiore o uguale a mq 41 corrispondenti a n. 3 posti auto (n. 2 posti di mq 12,50 + n. 1 posto handicap di mq 16,00) o ad una superficie a verde U inferiore a mq 200, il Responsabile del procedimento accetta la proposta di monetizzazione, ovvero la prescrive. Qualora il calcolo della quantità di aree da cedere dia luogo a superfici superiori, il Responsabile del procedimento può accettare o prescrivere la monetizzazione in casi particolari, sulla base di specifiche motivazioni previa comunicazione alla Giunta Comunale. Le motivazioni devono riguardare l’oggettiva difficoltà di realizzare dotazioni idonee e accessibili nell’area di intervento o nelle vicinanze. 3. Per quanto riguarda le attività di commercio al dettaglio la monetizzazione è ammessa nei soli seguenti casi:
4. Nel territorio rurale, laddove sia prescritta la cessione di aree si applica di norma la monetizzazione. 5. Negli strumenti attuativi e nei planivolumetrici con convenzione in essere, è possibile concordare la monetizzazione degli standard. 6. In tutti i casi citati, in alternativa alla monetizzazione degli standard, su richiesta dell’Amministrazione, è prevista la loro realizzazione diretta laddove il Piano dei Servizi, il PGTU o altri strumenti di programmazione, localizzeranno le dotazioni e la corresponsione della quota parte degli importi previsti in caso di monetizzazione relativi al valore dell’area. |