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TITOLO I   Disposizioni generali e definizioni


CAPO V
Dotazioni territoriali e infrastrutture

Art. 19
Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

Art. 20
Attrezzature e spazi collettivi (COL)

Art. 21
Parcheggi

Art. 22
Cessione di aree: infrastrutture per gli insediamenti e
attrezzature e spazi collettivi - quantità di dotazioni

Art. 23
Cessione di aree: infrastrutture per gli insediamenti e
attrezzature e spazi collettivi - casi di monetizzazione

Art. 24
Dotazioni ecologiche ambientali

Art. 25
Salvaguardia e formazione del verde

Art. 26
Infrastrutture per la mobilità

Art. 27
Impianti di distribuzione carburanti

Art. 28
Reti e impianti tecnologici

Art. 29
Regolamentazione e tutela delle acque e del suolo

Art. 30
Cimiteri


CAPO I - II- III - IV


Abbreviazioni








Art. 23         

Cessione di aree: infrastrutture per gli insediamenti e attrezzature e spazi collettivi - casi di monetizzazione

 1.            Negli interventi diretti non programmati dal POC all’interno dei centri storici, nell’ambito urbano consolidato e negli ambiti specializzati per attività produttive, l’onere della cessione delle aree può essere convertito in onere monetario (monetizzazione) nel rispetto dei commi seguenti e sulla base dei valori monetari stabiliti dall’Amministrazione comunale.

 2.            Qualora il calcolo delle quantità di aree da cedere dia luogo a una superficie di parcheggi pubblici P1 inferiore o uguale a mq 41 corrispondenti a n. 3 posti auto (n. 2 posti di mq 12,50 + n. 1 posto handicap di mq 16,00) o ad una superficie a verde U inferiore a mq 200, il Responsabile del procedimento accetta la proposta di monetizzazione, ovvero la prescrive. Qualora il calcolo della quantità di aree da cedere dia luogo a superfici superiori, il Responsabile del procedimento può accettare o prescrivere la monetizzazione in casi particolari, sulla base di specifiche motivazioni previa comunicazione alla Giunta Comunale. Le motivazioni devono riguardare l’oggettiva difficoltà di realizzare dotazioni idonee e accessibili nell’area di intervento o nelle vicinanze.

 3.            Per quanto riguarda le attività di commercio al dettaglio la monetizzazione è ammessa nei soli seguenti casi:

  •  interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata e purché non si superi con l’ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita;
  • formazione di complessi commerciali di vicinato, purché nell’ambito dei centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano di ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti, nonché nei casi di mutamento della destinazione d’uso.

 4.            Nel territorio rurale, laddove sia prescritta la cessione di aree si applica di norma la monetizzazione.

 5.            Negli strumenti attuativi e nei planivolumetrici con convenzione in essere, è possibile concordare la monetizzazione degli standard.

 6.            In tutti i casi citati, in alternativa alla monetizzazione degli standard, su richiesta dell’Amministrazione, è prevista la loro realizzazione diretta laddove il Piano dei Servizi, il PGTU o altri strumenti di programmazione, localizzeranno le dotazioni e la corresponsione della quota parte degli importi previsti in caso di monetizzazione relativi al valore dell’area.

                                                                                           
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