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TITOLO II  
Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi


CAPO VI
 Territrio rurale

Art. 46
Articolazione del territorio rurale

Art. 47
Disposizioni generali e usi ammessi

Art. 48
Interventi di recupero edilizio e mutamento di destinazione
d'uso di edifici non tutelati esistenti

Art. 49

Interventi di recupero e mutamento di destinazione d'uso
di edifici tutelati

Art. 50
Coperture

Art. 51
Insediamenti produttivi esistenti nel territorio rurale
(ASP.tr)

Art. 52
Attrezzature sportive e ricreative private, recinti e ripari
per animali

Art. 53
Impianti per l'ambiente

Art. 54
Attrezzature per la pubblica amministrazione, la sicurezza,
la protezione civile, nonchè campi attrezzati per la sosta
dei nomadi

Art. 55
Interventi consentiti in relazione allo svolgimento di attività
agricole e zootecniche: definizioni

Art. 56
Disposizioni generali per gli interventi di NC per la
residenza e usi connessi alle attività agricole

Art. 57
Impatto paesaggistico dei nuovi edifici in territorio rurale

Art. 58
Interventi per uso a1- residenza

Art. 59
Interventi per uso d1- fabbricati di servizio

Art. 60
Interventi per usi d2 e c4

Art. 61
Interventi per uso d3- attività aziendali di conservazione
condizionata, prima lavorazione e alienazione
di prodotti agricoli e zootecnici

Art. 62
Interventi per uso d4- serre fisse

Art. 63

Interventi per uso c2- impianti di tipo industriale di
conservazione condizionata, lavorazione e
trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici; altre
attività di servizio all'agricoltura


Art. 64
Spandimento di fanghi o liquami

CAPO I- II - III - IV - V - VII - VIII


Abbreviazioni








Art. 49          

Interventi di recupero edilizio e mutamento di destinazione d'uso di edifici tutelati 

1.            Per gli edifici tutelati sono ammessi gli interventi di MO, MS, RS, RRC, RT, RE, nei limiti e con le modalità di cui al Capo I del TITOLO II. I mutamenti di destinazione d’uso sono ammessi per gli usi specificati nella tabella seguente, in relazione alla tipologia dell’edificio. Per gli immobili ricadenti all’interno delle zone “B” e “C” del Parco regionale dei Gessi bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa le destinazioni ammissibili non devono contrastare con le norme di attuazione del piano territoriale del parco.

Tipologia

Destinazioni d'uso ammissibili

a)

Edifici a tipologia abitativa

a1, a2, b2, b3, b4, b5 (limitatamente a servizi alla persona: centri benessere e simili), b10.1, b10.2, b15, b16, e1, e2, d5, d8, d9, d7, f6. È ammesso inoltre l’uso b1 (commercio di vicinato) solo negli edifici in cui sia già legittimamente in atto, salvi gli usi d8 e d9.

Ad ogni unità immobiliare ricavata dovrà corrispondere, oltre all’eventuale autorimessa, una quota di superficie accessoria di pertinenza nella misura minima del 10% della Su. Tale Sa dovrà essere collocata al piano terra con funzione di deposito, cantina, ricovero attrezzi.

Per gli edifici ricadenti nell’ambito del Parco regionale: ai sensi dell’art. 19 comma 5 delle Norme del PTP nelle Zone B non è consentito il frazionamento delle Unità immobiliari. Ai sensi dell’art. 20 comma 5 delle Norme del PTP nelle Zone C per gli edifici storici è consentito l’aumento di superficie utile, solo se derivante da un diverso uso dei volumi e nel rispetto dell’involucro edilizio preesistente, fino a un massimo del 10% della SU esistente se la destinazione d’uso è “residenza” e fino al 25% se la destinazione d’uso è “residenza rurale”. In quest’ultimo caso l’aumento di Su può comportare la realizzazione di una nuova unità abitativa legata al nucleo principale (famigliare). Tutti gli interventi di cambio d’uso in Zona C possono comportare, nel caso di passaggio a residenza (A1), la realizzazione di una unità abitativa in aggiunta a quella/e eventualmente esistente/i.

b)

Edifici a tipologia promiscua, comprendenti l’abitazione colonica e la stalla-fienile

Sono ammessi gli stessi usi di cui alla lettera a) con i medesimi limiti. L'intervento deve conservare la leggibilità delle caratteristiche tipologiche originarie (in particolare: il muro tagliafuoco sporgente dal coperto, le caratteristiche delle bucature originarie, i pilastri dell'ex-fienile in evidenza, per rilievo, colore o materiali, rispetto alle tamponature, ecc.). E’ ammesso il tamponamento e il trapianamento dei fienili.

Ad ogni unità immobiliare ricavata dovrà corrispondere, oltre all’eventuale autorimessa, una quota di superficie accessoria di pertinenza nella misura minima del 10% della Su. Tale Sa dovrà essere collocata al piano terra con funzione di deposito, cantina, ricovero attrezzi.

Ai sensi dell’art. 19 comma 5 delle Norme del PTP per le Zone B del Parco, l’opportunità di cambio d’uso verso le seguenti attività: ricerca scientifica (C1), agriturismo (B5) e residenza (A1), è ammessa anche per le parti di edifici storici aggregati polifunzionali (EAP dell’appendice 1) già destinate a “stalla” e/o “fienile”, senza che ciò comporti aumento di unità abitative e con l’obbligo di recuperare a superficie accessoria almeno il 20% della superficie di tali parti originariamente non abitative. Solo per la sottozona Bp è ammesso altresì il recupero di edifici storici monocorpo (EM dell’appendice 1) con tipologia "stalla" e/o "fienile" (B6) a "residenza rurale" (B2), "agriturismo" (B5), "ricerca scientifica" (C1) e "residenza" (A1), con la realizzazione di una sola nuova unità abitativa e con l’obbligo di recuperare a superficie accessoria almeno il 20% della superficie esistente. Tale intervento è consentito solo nell'ambito di nuclei di più edifici (di tipo NC e NOS come riportati nell'appendice 1), attraverso la predisposizione di un "progetto di nucleo" come descritto nell'appendice 1, e la sottoscrizione di apposita convenzione o altro atto per la realizzazione/manutenzione delle opere di cui al successivo comma 6. Ai sensi dell’art. 20 comma 5 delle Norme del PTP nelle Zone C per gli edifici storici è consentito l’aumento di superficie utile, solo se derivante da un diverso uso dei volumi e nel rispetto dell’involucro edilizio preesistente, fino a un massimo del 10% della SU esistente se la destinazione d’uso è “residenza” e fino al 25% se la destinazione d’uso è “residenza rurale”. In quest’ultimo caso l’aumento di SU può comportare la realizzazione di una nuova unità abitativa legata al nucleo principale (famigliare). Tutti gli interventi di cambio d’uso in Zona C possono comportare, nel caso di passaggio a residenza (A1), la realizzazione di una unità abitativa in aggiunta a quella/e eventualmente esistente/i.

c)

Stalle, stalle-fienili, fienili almeno parzialmente chiusi, magazzini agricoli e ricoveri attrezzi agricoli. Sono ammessi gli stessi usi di cui alla lettera a) con i medesimi limiti.

L'intervento dovrà conservare la leggibilità delle caratteristiche tipologiche originarie, differenziando le eventuali tamponature rispetto alla struttura originaria. E’ ammesso il tamponamento dei fienili soprastanti la stalla, e dei fienili a tipologia parzialmente chiusa, purché restino leggibili gli elementi strutturali originari. E’ ammesso il tamponamento e il trapianamento dei fienili.

Ad ogni unità immobiliare ricavata dovrà corrispondere, oltre all’eventuale autorimessa, una quota di superficie accessoria di pertinenza nella misura minima del 10% della Su. Tale Sa dovrà essere collocata al piano terra con funzione di deposito, cantina, ricovero attrezzi.

Ai sensi dell’art. 19 comma 5 delle Norme del PTP per le Zone B del Parco: Per gli edifici storici è ammesso altresì il recupero di edifici agricoli con tipologia “stalla” e/o “fienile” (B6) verso Superficie Accessoria delle attività consentite nella zona e, se compatibile con i programmi dell’EdG, verso l’attività di ricerca scientifica (C1). Ai sensi dell’art. 20 comma 5 delle Norme del PTP nelle Zone C per gli edifici storici è consentito l’aumento di superficie utile, solo se derivante da un diverso uso dei volumi e nel rispetto dell’involucro edilizio preesistente, fino a un massimo del 10% della SU esistente se la destinazione d’uso è “residenza” e fino al 25% se la destinazione d’uso è “residenza rurale”. In quest’ultimo caso l’aumento di SU può comportare la realizzazione di una nuova unità abitativa legata al nucleo principale (famigliare). Tutti gli interventi di cambio d’uso in Zona C possono comportare, nel caso di passaggio a residenza (A1), la realizzazione di una unità abitativa in aggiunta a quella/e eventualmente esistente/i.

d)

Tettoie, caselle (ossia edifici di servizio parzialmente aperti), pro-servizi minori quali forni e porcilaie

È ammesso esclusivamente il mantenimento e il riuso per funzioni accessorie alle funzioni dell'edificio principale di cui sono pertinenza (posti auto, ricoveri attrezzi, vani di servizio). Per le tettoie aperte e caselle è ammesso il tamponamento purché restino leggibili le caratteristiche tipologiche e strutturali originarie.

e)

Edifici produttivi: opifici, caseifici, essiccatoi, fornaci

Edifici produttivi: opifici, caseifici, essiccatoi, fornaci

Sono ammessi gli usi b2, b3, b4, b5 (limitatamente a servizi alla persona: centri benessere, e simili), b10.1, b10.2, b14.1, b15, b16, c1, e1, e2, d5, d6, d7, d8, d9, f6.

È ammessa inoltre la residenza limitatamente ad un alloggio per edificio.

f)

Ville, palazzi, case padronali con caratteristiche tipologiche superiori alla semplice casa colonica (volume di sagoma maggiore di mc 1000) e, in generale, tutti gli edifici del territorio rurale in categoria di tutela 1.

Sono ammessi gli usi a1, a2, b2, b3, b4, b5, b10.1, b10.2, b13, b15, b16, e1, e2, d7, f6.

Ad ogni unità immobiliare ricavata dovrà corrispondere, oltre all’eventuale autorimessa, una quota di superficie accessoria di pertinenza nella misura minima del 10% della Su. Tale Sa dovrà essere collocata al piano terra con funzione di deposito, cantina, ricovero attrezzi.

Ai sensi dell’art. 20 comma 5 delle Norme del PTP nelle Zone C del Parco per gli edifici individuati come “palazzi” nell’elaborato T3.2 del PTP, e se con superficie utile di almeno 500 mq, è ammessa la realizzazione di 3 unità abitative in totale per edificio; in tali condizioni almeno il 20% della superficie esistente deve essere recuperata a superficie accessoria. Inoltre gli edifici individuati come “palazzi” nell’elab. T3.2 possono essere recuperati anche per attività alberghiera (F3, di cui all’appendice 3), a condizione che l’intervento di recupero soddisfi i seguenti requisiti di sostenibilità, oltre a quanto previsto dalle norme comunali vigenti in materia:
- esistenza del collegamento alla viabilità ordinaria con strada carrabile pavimentata con sezione di almeno m 3 e dotata di sistema di scolo delle acque meteoriche
- collegamento alla rete di distribuzione idrica
- smaltimento dei reflui tramite fognatura pubblica, oppure in altro idoneo ricettore (acque superficiali e/o suolo) mediante sistema di collettamento e trattamento adeguato alla normativa vigente e agli obiettivi di qualità del Piano di Tutela delle Acque; tali sistemi dovranno essere progettati e realizzati sulla base dei carichi idraulici e inquinanti originati dall’insediamento, valutando altresì l’adozione di particolari accorgimenti per la gestione delle emergenze e degli aumenti di carico idraulico legati ad eventi meteorici
- recupero delle acque meteoriche, nonché realizzazione di impianti idrosanitari che consentano la riduzione dei consumi e il recupero e riutilizzo delle acque bianche e grigie;
- fonti energetiche idonee all’ottimizzazione delle modalità di reperimento delle stesse (impiego di sistemi funzionanti in cogenerazione elettricità-calore, fonti rinnovabili, ecc.), nonché minimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti.
Le modifiche di destinazione d’uso dovranno comunque risultare compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici.

g)

Edifici religiosi Sono ammessi gli usi b4, b10.1, b10.2; per i piccoli oratori privati si rimanda all’art. 34.

2.          Gli interventi di recupero riguardano contestualmente anche le aree di pertinenza sulla base di un rilievo delle alberature, delle siepi e di tutti i manufatti e pavimentazioni preesistenti. In tali aree di pertinenza è vietato realizzare nuove pavimentazioni impermeabili continue. E’ ammessa l’inghiaiatura e l’acciottolato.

3.          Gli interventi di recupero e riuso delle corti coloniche possono essere effettuati anche per singoli edifici, in tal caso devono essere preceduti dalla presentazione di un Intervento Unitario Convenzionato di cui all’art. 82 che riguardi l’intera corte e definisca in linea di massima: le soluzioni unitarie per gli allacciamenti alle reti di urbanizzazione e le modalità di smaltimento delle acque reflue, l’assetto delle aree di pertinenza e l’inserimento nel paesaggio dell’intero complesso. Per gli immobili ricadenti nel Parco regionale dei Gessi bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa l’IUC di cui al presente comma corrisponde al “progetto di nucleo” di cui all’appendice 1, punto 8 delle norme di attuazione del piano del Parco.

4.          É vietato suddividere con recinzioni di qualsiasi tipo gli spazi originariamente unitari di pertinenza degli edifici tutelati ed, in particolare, lo spazio unitario delle corti coloniche. Le corti coloniche potranno essere recintate al loro contorno esclusivamente da siepe viva, con eventuale rete metallica non ombreggiante di altezza massima di m 1,20 e senza cordoli di base inglobata nella siepe in modo che, a sviluppo, non sia visibile. Sono ammessi elementi in muratura solamente a sostegno dei cancelli di ingresso.



 
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