TITOLO
II
Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi
CAPO
VI Territrio
rurale
Art. 46
Articolazione del territorio
rurale
Art. 47
Disposizioni generali e usi
ammessi
Art. 48
Interventi di recupero edilizio
e mutamento di destinazione
d'uso di edifici non tutelati
esistenti
Art. 49
Interventi di recupero e
mutamento di destinazione d'uso
di edifici tutelati
Art. 50
Coperture
Art. 51
Insediamenti produttivi
esistenti nel territorio rurale
(ASP.tr)
Art. 52
Attrezzature sportive e
ricreative private, recinti e ripari
per animali
Art. 53
Impianti per l'ambiente
Art. 54
Attrezzature
per la pubblica amministrazione, la sicurezza,
la protezione
civile,
nonchè campi attrezzati per la sosta
dei nomadi
Art. 55
Interventi consentiti in
relazione allo svolgimento di attività
agricole e
zootecniche: definizioni
Art. 56
Disposizioni generali per gli
interventi di NC per la
residenza e usi
connessi alle attività agricole
Art. 57
Impatto paesaggistico dei nuovi
edifici in territorio rurale
Art. 58
Interventi per uso a1- residenza
Art. 59
Interventi per uso d1-
fabbricati di servizio
Art. 60
Interventi per usi d2 e c4
Art. 61
Interventi
per uso d3- attività aziendali di conservazione
condizionata,
prima lavorazione e alienazione
di prodotti
agricoli e zootecnici
Art. 62
Interventi per uso d4- serre
fisse
Art. 63
Interventi per uso
c2- impianti di tipo industriale di
conservazione
condizionata,
lavorazione e
trasformazione di
prodotti agricoli o zootecnici; altre
attività
di servizio all'agricoltura
Art. 64
Spandimento di fanghi o liquami
CAPO I- II - III - IV - V -
VII - VIII
Abbreviazioni
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Art. 49
Interventi di recupero
edilizio e mutamento di destinazione d'uso di edifici tutelati
1.
Per
gli edifici tutelati sono ammessi gli interventi di MO, MS, RS, RRC, RT, RE,
nei limiti e con le modalità di cui al Capo I del TITOLO II. I mutamenti di
destinazione d’uso sono ammessi per gli usi specificati nella tabella seguente,
in relazione alla tipologia dell’edificio. Per gli immobili ricadenti
all’interno delle zone “B” e “C” del Parco regionale dei Gessi bolognesi e dei
Calanchi dell’Abbadessa le destinazioni ammissibili non devono contrastare con
le norme di attuazione del piano territoriale del parco.
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Tipologia
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Destinazioni d'uso
ammissibili
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a)
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Edifici a tipologia abitativa
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a1,
a2, b2, b3, b4, b5 (limitatamente a servizi alla persona: centri
benessere e simili), b10.1, b10.2, b15, b16, e1, e2, d5, d8, d9, d7,
f6. È ammesso inoltre l’uso b1 (commercio di vicinato)
solo negli edifici in cui sia già legittimamente in atto, salvi
gli usi d8 e d9.
Ad ogni unità immobiliare ricavata dovrà corrispondere,
oltre all’eventuale autorimessa, una quota di superficie
accessoria di pertinenza nella misura minima del 10% della Su. Tale Sa
dovrà essere collocata al piano terra con funzione di deposito,
cantina, ricovero attrezzi.
Per gli edifici ricadenti nell’ambito del Parco regionale: ai
sensi dell’art. 19 comma 5 delle Norme del PTP nelle Zone B non
è consentito il frazionamento delle Unità immobiliari. Ai
sensi dell’art. 20 comma 5 delle Norme del PTP nelle Zone C per
gli edifici storici è consentito l’aumento di superficie
utile, solo se derivante da un diverso uso dei volumi e nel rispetto
dell’involucro edilizio preesistente, fino a un massimo del 10%
della SU esistente se la destinazione d’uso è
“residenza” e fino al 25% se la destinazione d’uso
è “residenza rurale”. In quest’ultimo caso
l’aumento di Su può comportare la realizzazione di una
nuova unità abitativa legata al nucleo principale (famigliare).
Tutti gli interventi di cambio d’uso in Zona C possono
comportare, nel caso di passaggio a residenza (A1), la realizzazione di
una unità abitativa in aggiunta a quella/e eventualmente
esistente/i.
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b)
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Edifici a tipologia promiscua,
comprendenti l’abitazione colonica e la stalla-fienile
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Sono ammessi gli stessi usi di cui alla lettera a) con i medesimi limiti.
L'intervento deve conservare la leggibilità delle caratteristiche tipologiche
originarie (in particolare: il muro tagliafuoco sporgente dal coperto, le
caratteristiche delle bucature originarie, i pilastri dell'ex-fienile in
evidenza, per rilievo, colore o materiali, rispetto alle tamponature, ecc.). E’
ammesso il tamponamento e il trapianamento dei
fienili.
Ad ogni unità immobiliare ricavata dovrà corrispondere,
oltre all’eventuale autorimessa, una quota di superficie
accessoria di pertinenza nella misura minima del 10% della Su. Tale Sa
dovrà essere collocata al piano terra con funzione di deposito,
cantina, ricovero attrezzi.
Ai sensi dell’art. 19 comma 5 delle Norme del PTP per le Zone B
del Parco, l’opportunità di cambio d’uso verso le
seguenti attività: ricerca scientifica (C1), agriturismo (B5) e
residenza (A1), è ammessa anche per le parti di edifici storici
aggregati polifunzionali (EAP dell’appendice 1) già
destinate a “stalla” e/o “fienile”, senza che
ciò comporti aumento di unità abitative e con
l’obbligo di recuperare a superficie accessoria almeno il 20%
della superficie di tali parti originariamente non abitative. Solo per
la sottozona Bp è ammesso altresì il recupero di edifici
storici monocorpo (EM dell’appendice 1) con tipologia "stalla"
e/o "fienile" (B6) a "residenza rurale" (B2), "agriturismo" (B5),
"ricerca scientifica" (C1) e "residenza" (A1), con la realizzazione di
una sola nuova unità abitativa e con l’obbligo di
recuperare a superficie accessoria almeno il 20% della superficie
esistente. Tale intervento è consentito solo nell'ambito di
nuclei di più edifici (di tipo NC e NOS come riportati
nell'appendice 1), attraverso la predisposizione di un "progetto di
nucleo" come descritto nell'appendice 1, e la sottoscrizione di
apposita convenzione o altro atto per la realizzazione/manutenzione
delle opere di cui al successivo comma 6. Ai sensi dell’art. 20
comma 5 delle Norme del PTP nelle Zone C per gli edifici storici
è consentito l’aumento di superficie utile, solo se
derivante da un diverso uso dei volumi e nel rispetto
dell’involucro edilizio preesistente, fino a un massimo del 10%
della SU esistente se la destinazione d’uso è
“residenza” e fino al 25% se la destinazione d’uso
è “residenza rurale”. In quest’ultimo caso
l’aumento di SU può comportare la realizzazione di una
nuova unità abitativa legata al nucleo principale (famigliare).
Tutti gli interventi di cambio d’uso in Zona C possono
comportare, nel caso di passaggio a residenza (A1), la realizzazione di
una unità abitativa in aggiunta a quella/e eventualmente
esistente/i.
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c)
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Stalle, stalle-fienili, fienili almeno parzialmente
chiusi, magazzini agricoli e ricoveri attrezzi agricoli. |
Sono ammessi gli stessi usi di cui alla lettera a) con i medesimi limiti.
L'intervento dovrà conservare la leggibilità delle caratteristiche tipologiche
originarie, differenziando le eventuali tamponature rispetto alla struttura
originaria. E’ ammesso il tamponamento dei fienili soprastanti la stalla, e dei
fienili a tipologia parzialmente chiusa, purché restino leggibili gli elementi
strutturali originari. E’ ammesso il tamponamento e il trapianamento dei fienili.
Ad ogni unità immobiliare ricavata dovrà corrispondere,
oltre all’eventuale autorimessa, una quota di superficie
accessoria di pertinenza nella misura minima del 10% della Su. Tale Sa
dovrà essere collocata al piano terra con funzione di deposito,
cantina, ricovero attrezzi.
Ai sensi dell’art. 19 comma 5 delle Norme del PTP per le Zone B
del Parco: Per gli edifici storici è ammesso altresì il
recupero di edifici agricoli con tipologia “stalla” e/o
“fienile” (B6) verso Superficie Accessoria delle
attività consentite nella zona e, se compatibile con i programmi
dell’EdG, verso l’attività di ricerca scientifica
(C1). Ai sensi dell’art. 20 comma 5 delle Norme del PTP nelle Zone
C per gli edifici storici è consentito l’aumento di
superficie utile, solo se derivante da un diverso uso dei volumi e nel
rispetto dell’involucro edilizio preesistente, fino a un massimo
del 10% della SU esistente se la destinazione d’uso è
“residenza” e fino al 25% se la destinazione d’uso
è “residenza rurale”. In quest’ultimo caso
l’aumento di SU può comportare la realizzazione di una
nuova unità abitativa legata al nucleo principale (famigliare).
Tutti gli interventi di cambio d’uso in Zona C possono
comportare, nel caso di passaggio a residenza (A1), la realizzazione di
una unità abitativa in aggiunta a quella/e eventualmente
esistente/i.
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d)
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Tettoie, caselle (ossia edifici di
servizio parzialmente aperti), pro-servizi minori quali forni e porcilaie
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È ammesso esclusivamente il
mantenimento e il riuso per funzioni accessorie alle funzioni dell'edificio
principale di cui sono pertinenza (posti auto, ricoveri attrezzi, vani di servizio).
Per le tettoie aperte e caselle è ammesso il tamponamento purché restino
leggibili le caratteristiche tipologiche e strutturali originarie.
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e)
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Edifici produttivi: opifici, caseifici, essiccatoi,
fornaci |
Edifici produttivi: opifici,
caseifici, essiccatoi, fornaci
Sono ammessi gli usi b2, b3, b4, b5
(limitatamente a servizi alla persona: centri benessere, e simili), b10.1,
b10.2, b14.1, b15, b16, c1, e1, e2, d5, d6, d7, d8, d9, f6.
È ammessa inoltre la residenza limitatamente ad un alloggio per edificio.
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f)
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Ville, palazzi, case padronali con
caratteristiche tipologiche superiori alla semplice casa colonica (volume di
sagoma maggiore di mc 1000) e, in generale, tutti gli edifici del territorio
rurale in categoria di tutela 1.
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Sono ammessi gli usi a1, a2, b2, b3, b4, b5, b10.1, b10.2, b13, b15, b16, e1, e2, d7, f6.
Ad ogni unità immobiliare ricavata dovrà corrispondere,
oltre all’eventuale autorimessa, una quota di superficie
accessoria di pertinenza nella misura minima del 10% della Su. Tale Sa
dovrà essere collocata al piano terra con funzione di deposito,
cantina, ricovero attrezzi.
Ai sensi dell’art. 20 comma 5 delle Norme del PTP nelle Zone C
del Parco per gli edifici individuati come “palazzi”
nell’elaborato T3.2 del PTP, e se con superficie utile di almeno
500 mq, è ammessa la realizzazione di 3 unità abitative
in totale per edificio; in tali condizioni almeno il 20% della
superficie esistente deve essere recuperata a superficie accessoria.
Inoltre gli edifici individuati come “palazzi”
nell’elab. T3.2 possono essere recuperati anche per
attività alberghiera (F3, di cui all’appendice 3), a
condizione che l’intervento di recupero soddisfi i seguenti
requisiti di sostenibilità, oltre a quanto previsto dalle norme
comunali vigenti in materia:
- esistenza del collegamento alla
viabilità ordinaria con strada carrabile pavimentata con sezione
di almeno m 3 e dotata di sistema di scolo delle acque meteoriche
-
collegamento alla rete di distribuzione idrica
- smaltimento dei reflui
tramite fognatura pubblica, oppure in altro idoneo ricettore (acque
superficiali e/o suolo) mediante sistema di collettamento e trattamento
adeguato alla normativa vigente e agli obiettivi di qualità del
Piano di Tutela delle Acque; tali sistemi dovranno essere progettati e
realizzati sulla base dei carichi idraulici e inquinanti originati
dall’insediamento, valutando altresì l’adozione di
particolari accorgimenti per la gestione delle emergenze e degli
aumenti di carico idraulico legati ad eventi meteorici
- recupero delle
acque meteoriche, nonché realizzazione di impianti idrosanitari
che consentano la riduzione dei consumi e il recupero e riutilizzo
delle acque bianche e grigie;
- fonti energetiche idonee
all’ottimizzazione delle modalità di reperimento delle
stesse (impiego di sistemi funzionanti in cogenerazione
elettricità-calore, fonti rinnovabili, ecc.), nonché
minimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni di gas
climalteranti.
Le modifiche di destinazione d’uso dovranno
comunque risultare compatibili con le attuali caratteristiche
tipologiche degli edifici.
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g)
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Edifici religiosi |
Sono ammessi gli usi b4, b10.1, b10.2; per i
piccoli oratori privati si rimanda all’art. 34. |
2.
Gli
interventi di recupero riguardano contestualmente anche le aree di pertinenza
sulla base di un rilievo delle alberature, delle siepi e di tutti i manufatti e
pavimentazioni preesistenti. In tali aree di pertinenza è vietato realizzare
nuove pavimentazioni impermeabili continue. E’ ammessa l’inghiaiatura e
l’acciottolato.
3.
Gli
interventi di recupero e riuso delle corti coloniche possono essere effettuati
anche per singoli edifici, in tal caso devono essere preceduti dalla
presentazione di un Intervento Unitario Convenzionato di cui all’art. 82 che
riguardi l’intera corte e definisca in linea di massima: le soluzioni unitarie
per gli allacciamenti alle reti di urbanizzazione e le modalità di smaltimento
delle acque reflue, l’assetto delle aree di pertinenza e l’inserimento nel
paesaggio dell’intero complesso. Per gli immobili ricadenti nel Parco regionale
dei Gessi bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa l’IUC di cui al presente
comma corrisponde al “progetto di nucleo” di cui all’appendice 1, punto 8 delle
norme di attuazione del piano del Parco.
4.
É
vietato suddividere con recinzioni di qualsiasi tipo gli spazi originariamente
unitari di pertinenza degli edifici tutelati ed, in particolare, lo spazio
unitario delle corti coloniche. Le corti coloniche potranno essere recintate al
loro contorno esclusivamente da siepe viva, con eventuale rete metallica non
ombreggiante di altezza massima di m 1,20 e senza cordoli di base inglobata
nella siepe in modo che, a sviluppo, non sia visibile. Sono ammessi elementi in
muratura solamente a sostegno dei cancelli di ingresso.
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