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Disposizioni generali per gli interventi di NC per la residenza e usi connessi alle attività agricole 1.
Le possibilità di
costruire edifici destinati a funzioni connesse allo svolgimento di attività
agricole si intendono utilizzabili una sola volta su una determinata porzione di
terreno, per quanto siano realizzabili anche per fasi successive. Le possibilità
edificatorie consentite ai sensi dei successivi articoli, rispettivamente per
gli usi a1, d1, d2, d3, d4, sono riferite, ciascuna, all’unità fondiaria
agricola. Le possibilità edificatorie devono essere sempre considerate
comprensive della Su e della Sa di tutti gli edifici esistenti nell'unità
agricola destinata ai medesimi usi. 2.
Ai sensi dell’articolo
20, comma 4, delle norme tecniche del piano territoriale del parco, nelle zone C
del Parco è consentita l’edificazione di strutture di servizio agricolo
solamente su richiesta presentata da imprenditori agricoli professionali sulla
base di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell’attività
agricola di cui all’articolo A-19 della legge regionale n. 20/2000 e secondo le
indicazioni contenute all’articolo 11, comma 5, del PTCP. Gli interventi
dovranno essere realizzati sulla base dei criteri di prevenzione e precauzione,
nel rispetto dell’identità paesaggistica e utilizzando materiali e forme proprie
della tradizione costruttiva locale. 3.
L’asservimento
dell’edificio o degli edifici per i quali è stato rilasciato titolo abilitativo
e di quelli preesistenti rispetto ai terreni dell’unità agricola viene
sottoscritto dal proprietario interessato, ovvero da altri aventi titolo,
attraverso convenzione corredata dalle planimetrie catastali e dai certificati
catastali dei terreni e degli edifici. Il suddetto vincolo dovrà essere
registrato e trascritto, a cura e spese dei richiedenti, presso la competente
conservatoria dei registri immobiliari. 4.
Ai fini della verifica
delle potenzialità edificatorie in zona agricola, alla domanda di permesso di
costruire deve essere allegata la documentazione idonea a ricostruire le
modificazioni o gli interventi edilizi che hanno interessato l’unità fondiaria
agricola. Tale documentazione è costituita da: certificati catastali anche
storici, copia di atti notarili, contratti di affitto, visura pressa la
conservatoria dei registri immobiliari. |