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TITOLO II  
Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi


CAPO VI
 Territrio rurale

Art. 46
Articolazione del territorio rurale

Art. 47
Disposizioni generali e usi ammessi

Art. 48
Interventi di recupero edilizio e mutamento di destinazione
d'uso di edifici non tutelati esistenti

Art. 49

Interventi di recupero e mutamento di destinazione d'uso
di edifici tutelati

Art. 50
Coperture

Art. 51
Insediamenti produttivi esistenti nel territorio rurale
(ASP.tr)

Art. 52
Attrezzature sportive e ricreative private, recinti e ripari
per animali

Art. 53
Impianti per l'ambiente

Art. 54
Attrezzature per la pubblica amministrazione, la sicurezza,
la protezione civile, nonchè campi attrezzati per la sosta
dei nomadi

Art. 55
Interventi consentiti in relazione allo svolgimento di attività
agricole e zootecniche: definizioni

Art. 56
Disposizioni generali per gli interventi di NC per la
residenza e usi connessi alle attività agricole

Art. 57
Impatto paesaggistico dei nuovi edifici in territorio rurale

Art. 58
Interventi per uso a1- residenza

Art. 59
Interventi per uso d1- fabbricati di servizio

Art. 60
Interventi per usi d2 e c4

Art. 61
Interventi per uso d3- attività aziendali di conservazione
condizionata, prima lavorazione e alienazione
di prodotti agricoli e zootecnici

Art. 62
Interventi per uso d4- serre fisse

Art. 63

Interventi per uso c2- impianti di tipo industriale di
conservazione condizionata, lavorazione e
trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici; altre
attività di servizio all'agricoltura


Art. 64
Spandimento di fanghi o liquami

CAPO I- II - III - IV - V - VII - VIII


Abbreviazioni








Art. 56           

Disposizioni generali per gli interventi di NC per la residenza e usi connessi alle attività agricole

1.            Le possibilità di costruire edifici destinati a funzioni connesse allo svolgimento di attività agricole si intendono utilizzabili una sola volta su una determinata porzione di terreno, per quanto siano realizzabili anche per fasi successive. Le possibilità edificatorie consentite ai sensi dei successivi articoli, rispettivamente per gli usi a1, d1, d2, d3, d4, sono riferite, ciascuna, all’unità fondiaria agricola. Le possibilità edificatorie devono essere sempre considerate comprensive della Su e della Sa di tutti gli edifici esistenti nell'unità agricola destinata ai medesimi usi.

2.            Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, delle norme tecniche del piano territoriale del parco, nelle zone C del Parco è consentita l’edificazione di strutture di servizio agricolo solamente su richiesta presentata da imprenditori agricoli professionali sulla base di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola di cui all’articolo A-19 della legge regionale n. 20/2000 e secondo le indicazioni contenute all’articolo 11, comma 5, del PTCP. Gli interventi dovranno essere realizzati sulla base dei criteri di prevenzione e precauzione, nel rispetto dell’identità paesaggistica e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale.

3.            L’asservimento dell’edificio o degli edifici per i quali è stato rilasciato titolo abilitativo e di quelli preesistenti rispetto ai terreni dell’unità agricola viene sottoscritto dal proprietario interessato, ovvero da altri aventi titolo, attraverso convenzione corredata dalle planimetrie catastali e dai certificati catastali dei terreni e degli edifici. Il suddetto vincolo dovrà essere registrato e trascritto, a cura e spese dei richiedenti, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

4.            Ai fini della verifica delle potenzialità edificatorie in zona agricola, alla domanda di permesso di costruire deve essere allegata la documentazione idonea a ricostruire le modificazioni o gli interventi edilizi che hanno interessato l’unità fondiaria agricola. Tale documentazione è costituita da: certificati catastali anche storici, copia di atti notarili, contratti di affitto, visura pressa la conservatoria dei registri immobiliari.


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