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TITOLO II  
Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi



CAPO I
 Centri storici, insediamenti storici ed edifici tutelati

Art. 31 
Disposizioni generali

Art. 32 
Categorie di tutela e relative finalità e modalità di
intervento

Art. 33 
Destinazioni d'uso

Art. 34 
Criteri generali di intervento sugli edifici tutelati

Art. 35 
Edificio esistente ed edificio diroccato


CAPO II - III - IV - V- VI - VII - VIII


Abbreviazioni








Art. 34           

Criteri generali di intervento sugli edifici tutelati

1.            Le norme di cui al presente articolo si applicano agli edifici tutelati di categoria 1 e 2 nonché a tutti gli edifici compresi nel centro storico.

2.            Gli interventi di conservazione, siano essi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o, nei casi ed entro i limiti in cui siano ammessi, di ristrutturazione edilizia, devono essere realizzati, quanto a materiali ed elementi costruttivi, in relazione agli specifici valori architettonici, artistici ed ambientali presenti nel manufatto e nel suo contesto. Nel recupero delle murature esistenti dovranno essere di preferenza impiegate tecniche di ripresa a “cuci-scuci”, o altri metodi che non pregiudichino la funzionalità termoigrometrica complessiva delle murature originali. Si richiama l’osservazione delle ”Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale”, elaborate dalla Direzione generale per i beni architettonici del Ministero dei Beni Culturali e dal Dipartimento per la protezione civile. Nel caso di RE valgono le seguenti prescrizioni:

-     l’eventuale demolizione e ricostruzione integrale dovrà avvenire rispettando la sagoma ed il sedime dell’edificio preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e per l’installazione di impianti tecnologici;

-     dovrà essere garantito il ripristino degli elementi morfologici e di finitura della tipologia originaria: la ricostruzione dovrà avvenire con le stesse caratteristiche estetiche e dimensionali e con il recupero e riutilizzo dei materiali dell’edificio preesistente e comunque con l’utilizzo di materiali anche moderni ma della stessa tipologia.

3.            Gli interventi di consolidamento e ripristino dei solai esistenti sono ammessi nel rispetto del sistema strutturale preesistente. Il consolidamento dei solai lignei deve essere realizzato con tecnologie di tipo conservativo. Negli immobili di tutela 1 e 2A, gli eventuali nuovi solai dovranno essere realizzati con struttura in legno, qualora la struttura originaria sia in legno. In ogni caso, l’opera dovrà essere realizzata con la medesima tecnologia originaria. Solo negli edifici in categoria di tutela 2B è ammessa la realizzazione di solai con tecnologie moderne, ex-novo o in sostituzione di preesistenti solai.

4.            Gli interventi di consolidamento, ripristino e sostituzione delle coperture esistenti devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche geometriche e strutturali delle coperture preesistenti. E' prescritta la conservazione o il ripristino dei manti di copertura con materiali conformi a quelli originari e caratteristici dell’epoca del fabbricato, ossia di norma il coppo (ossia la tegola a canale in cotto). Non è ammesso l’uso di manti di copertura in manufatti di cemento colorato, né in tegole alla marsigliese o simili. Negli interventi di ripristino o rifacimento del manto di copertura è prescritto il reimpiego del materiale preesistente non deteriorato, utilizzando per le integrazioni materiale dello stesso tipo e colore. Per edifici di tutela 2B con manti di coperture di diversa natura è ammesso il mantenimento di materiali diversi se preesistenti. Non è ammesso modificare il profilo tipico del cornicione originario e la geometria e pendenza delle falde. Non è ammessa la sostituzione delle parti sporgenti in vista in legno delle strutture portanti del coperto con materiali prefabbricati. Non è ammesso modificare la quota di gronda se non nella misura minima che può derivare dall’ispessimento del solaio di copertura per esigenze di coibentazione e di adeguamento antisismico. I canali di gronda non dovranno essere in materiale plastico e, salvo preesistenze diverse, avranno sezione a semicerchio. I corpi tecnici emergenti dalla copertura devono essere inseriti in modo armonico nella stessa in relazione alle caratteristiche tipologiche dell’edificio.

5.            Gli interventi di consolidamento, ripristino e sostituzione dei corpi scala esistenti devono essere realizzati nel rispetto dell’impianto tipologico e strutturale originale. Negli interventi di consolidamento è prescritta la conservazione o il ripristino dei materiali di pavimentazione delle scale e pianerottoli originali o comunque in uso nella tradizione locale. Le volte e gli altri elementi strutturali o sovrastrutturali storici dovranno essere conservati. L’eventuale inserimento di ascensori e montacarichi è ammesso nel caso in cui questo non interferisca significativamente con le caratteristiche dell’impianto tipologico originario, ovvero non interessi vani caratterizzati dalla presenza di elementi architettonico-decorativi di pregio. In tutti i casi, il vano dell’impianto dovrà essere realizzato in modo da non fuoriuscire rispetto alla linea di falda se questa è prospiciente la strada e comunque rispetto alla quota di colmo del tetto. Quando l’inserimento del vano ascensore non risulti compatibile con le caratteristiche dell’impianto tipologico dell’edificio, potrà esserne previsto l’impianto in corrispondenza di cavedii o cortili interni, a condizione che esso non interferisca con le caratteristiche architettoniche delle facciate e che siano impiegati materiali idonei ad un efficace inserimento sul paramento storico.

6.            Nei fronti principali degli edifici assoggettati a categoria di tutela 1 è ammesso solamente il ripristino di aperture e accessi originali che siano stati tamponati. Negli altri fronti degli edifici di categoria di tutela 1 e negli edifici di categoria di tutela 2, la realizzazione di nuove aperture nelle pareti esterne è subordinata ad uno studio preliminare sul rapporto dei pieni e dei vuoti dell’intero fronte interessato, con relativa deduzione dei rapporti ottimali da usarsi. L'eventuale realizzazione di nuove aperture o la modifica di aperture preesistenti deve uniformarsi ai seguenti criteri:

      -     dimensioni delle aperture rapportata all’entità della superficie del fronte ed alle aperture preesistenti;
-     salvaguardia degli impianti compositivi relativi al fronte in oggetto;
-     rispetto dei rapporti esistenti tra posizione degli infissi e filo del fronte dell'edificio.

E' esclusa l’aggiunta di balconi in aggetto.

7.            Non è ammessa la realizzazione di terrazzi in falda o di nuovi abbaini.
Solo per edifici di tutela 2B sono ammessi abbaini in legno ad una falda con pendenza opposta e non superiore alla pendenza della falda principale, di larghezza pari alla distanza tra i travetti dell'orditura della falda (max 80 cm).
E’ ammessa la realizzazione di lucernai sul piano di falda, con dimensioni massime di mq 1 per lucernaio, per dare luce a locali che abbiano le caratteristiche per essere resi abitabili; nel caso di sottotetti non abitabili solo lucernai di dimensioni minime per permettere l’acceso al coperto per la manutenzione.

8.            E’ prescritto il rivestimento delle murature con intonaco tinteggiato. La soluzione del paramento esterno “a faccia a vista”, con o senza ‘sagramatura’, è ammessa solo laddove ne sia documentata la presenza originaria, nonché negli edifici di tutela 2B, laddove la muratura sottostante l’intonaco, da sondaggi preliminari, risulti di buona fattura ed omogenea per tipo di mattone e tessitura. Nel caso di paramento a “faccia a vista” è ammessa la sagramatura, la stuccatura con fuga scavata con stilatura a ferro e la stuccatura alla cappuccina. Negli edifici di tutela 1, la riproposizione o integrazione degli intonaci dovrà avvenire sulla base di apposite analisi della composizione dell’intonaco originario, previa campionatura. Per gli edifici tutelati, quando siano riconoscibili tracce dei colori originari, questi dovranno essere riproposti in sede di rifacimento della tinteggiatura. Dovranno essere riproposte le originali partizioni cromatiche per paramenti di fondo, cornici, lesene, serramenti, ecc. sulla base di un progetto della tinteggiatura. Per le cortine edilizie dovranno usarsi tonalità diverse per unità edilizia, distinte ed accostate, onde evidenziare, anche in eventuale continuità del filo delle gronde e delle pareti, la distinta struttura tipologica interna. Sono ammesse tinteggiature a base di silicati esclusivamente nei casi di intonaci cementizi preesistenti di cui non sia proponibile il rifacimento a calce, per il buono stato di conservazione. Non sono ammessi rivestimenti plastici; nel caso di cortine edilizie la scelta va compiuta valutando la composizione e l’alternanza cromatica per un congruo tratto di strada.

9.            Si prescrive che per ogni unità edilizia gli interventi, anche se eseguiti per parti e in tempi diversi, siano realizzati in modo coerente e uniforme. E’ prescritto il restauro o il ripristino degli infissi lignei e degli scuri e persiane esistenti, ovvero la loro sostituzione, in caso di grave degrado, con altri analoghi del medesimo tipo e materiale. Gli infissi e gli elementi di oscuramento, quali persiane, sportelloni e scuretti, dovranno essere verniciati con colori coprenti del repertorio tradizionale locale. Ove esistenti in forma impropria rispetto alla tipologia edilizia originaria, nel caso di interventi diversi da MO e MS, le serrande avvolgibili dovranno essere sostituite con infissi di tipo tradizionale. I materiali da usare nelle vetrine dovranno essere quelli tradizionali come legno e ferro verniciato. Sono escluse le vetrine in alluminio anodizzato. Sono ammissibili altri materiali a condizione che rispettino i colori e l’aspetto fisico di quelli tradizionali o siano più idonei alle caratteristiche architettoniche originarie del fabbricato a cui si riferiscono. L’eventuale inserimento di apparecchi di condizionamento può avvenire senza manomissione delle aperture preesistenti e degli infissi lignei, nelle facciate secondarie.

10.        Le pavimentazioni di pregio, sia interne che esterne, devono essere conservate e ripristinate. Le integrazioni di parti di pavimentazioni degradate ovvero il ripristino di pavimentazioni in cattivo stato di conservazione dovranno essere realizzate impiegando materiali omogenei a quelli preesistenti ed utilizzando tecniche costruttive tradizionali. Negli interventi di sostituzione, le pavimentazioni degli spazi comuni nei centri storici dovranno essere realizzate utilizzando materiali tipici in uso nella tradizione locale: acciottolato di fiume, laterizio, lastre di arenaria, veneziana di marmo, blocchetti di basalto, trachite o porfido. E’ da escludere, in generale, per tali tipi di interventi l’uso di pavimentazione di asfalto, palladiana in marmo o porfido, marmo lucidato, ceramica, gres, prefabbricati autobloccanti. I progetti di intervento dovranno contenere una dettagliata definizione delle pavimentazioni previste per gli spazi comuni sia come disegno che come materiali.

11.        Nelle aree di pertinenza di fabbricati tutelati è ammessa la realizzazione di elementi di arredo e di servizio. In tali aree devono essere curate le alberature esistenti e garantite le opere di rinnovo che si rendono necessarie. In tutti gli interventi, la sistemazione delle aree a verde dovrà avvenire utilizzando, sia per le alberature che per gli arbusti, le essenze tipiche della tradizione locale, nel rispetto del Regolamento del Verde. Nelle aree cortilive è ammessa la realizzazione di spazi di parcheggio privato, purché non siano chiusi, ma solo eventualmente coperti a pergolato.

12.        Devono essere conservati e restaurati gli elementi decorativi originari, in laterizio o in pietra quali lesene, capitelli, mensole, cornici, marcapiani, balconi, fittoni, decorazioni interne ed esterne e simili, o in ferro. Quando siano irrecuperabili, l’eventuale sostituzione di tali elementi deve avvenire con gli stessi materiali usati nella tradizione locale. E’ inoltre prescritta la conservazione in sito di lapidi, immagini votive, marmette ecclesiastiche, numeri civici di interesse testimoniale, scritte di interesse testimoniale.

13.        Per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari si rinvia al relativo Regolamento Comunale.

14.        Gli interventi di recupero di edifici tutelati dovranno riguardare contestualmente anche le aree di pertinenza sulla base di un rilievo delle alberature e di tutti i manufatti, elementi di arredo e pavimentazioni preesistenti. Tali aree di pertinenza dovranno essere sistemate salvaguardando le alberature esistenti. Nel caso di recupero degli edifici tutelati dovranno essere demoliti i manufatti incongrui; qualora si tratti di manufatti legittimati essi potranno essere ricostruiti in forma di fabbricati accessori pertinenziali dell’edificio tutelato ai sensi del comma seguente.

15.        I fabbricati accessori degli edifici tutelati e quelli facenti parte della medesima unità edilizia o della medesima unità poderale di un edificio tutelato, ma non direttamente sottoposti a specifica tutela, sono destinabili a pertinenze degli edifici principali tutelati e sono assoggettabili anche ad interventi di ristrutturazione edilizia e demolizione e ricostruzione nei limiti in cui tali interventi siano ammessi dalle norme di ambito; tali interventi dovranno comunque tendere ad armonizzare le caratteristiche di tali fabbricati a quelle del fabbricato tutelato.

16.        L’inserimento dei manufatti tecnologici connessi agli allacciamenti alle reti tecnologiche dovrà essere curato in modo da limitarne al massimo la visibilità. Gli eventuali elementi di impianti esterni all’edificio dovranno essere posizionati in modo tale da non risultare visibili dalla pubblica via o da spazi pubblici, e comunque non sul fronte principale dell’edificio. Le antenne TV dovranno essere centralizzate prevedendo cioè una unica antenna per ciascuna unità edilizia.

17.        E’ ammissibile la conservazione di elementi architettonici isolati quali pozzi, edicole sacre, cippi, fontane, esedre, coppie di pilastri o colonne di ingresso ai fondi agricoli, e simili.

18.        Nei complessi edilizi rurali ove sia presente un oratorio privato, il recupero e riuso degli edifici principali deve prevedere contestualmente anche i necessari interventi conservativi dell’oratorio. Tali edifici, fatti salvi i requisiti edilizi, potranno essere destinati a funzioni direttamente collegate ad una delle abitazioni del complesso, purché si tratti di funzioni che non impattino con le caratteristiche tipologiche e storiche. E’ fatto divieto di dotare detti edifici di servizi igienici o attrezzature atte alla preparazione dei cibi; è, invece, consentito predisporre impianto di riscaldamento e illuminazione.

19.        Nei centri storici l’utilizzazione degli spazi pubblici per tavolini, bar, ristoranti, deve avvenire attrezzando opportunamente l’area interessata e previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale su dettagliato progetto. Le edicole e i chioschi ammessi nelle strade e negli spazi pubblici sulla base di concessioni di occupazione del suolo, dovranno essere coerenti con il contesto, per forma e materiali.

                                                                                           
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