TITOLO
II
Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi
CAPO
VI Territrio
rurale
Art. 46
Articolazione del territorio
rurale
Art. 47
Disposizioni generali e usi
ammessi
Art. 48
Interventi di recupero edilizio
e mutamento di destinazione
d'uso di edifici non tutelati
esistenti
Art. 49
Interventi di recupero e
mutamento di destinazione d'uso
di edifici tutelati
Art. 50
Coperture
Art. 51
Insediamenti produttivi
esistenti nel territorio rurale
(ASP.tr)
Art. 52
Attrezzature sportive e
ricreative private, recinti e ripari
per animali
Art. 53
Impianti per l'ambiente
Art. 54
Attrezzature
per la pubblica amministrazione, la sicurezza,
la protezione
civile,
nonchè campi attrezzati per la sosta
dei nomadi
Art. 55
Interventi consentiti in
relazione allo svolgimento di attività
agricole e
zootecniche: definizioni
Art. 56
Disposizioni generali per gli
interventi di NC per la
residenza e usi
connessi alle attività agricole
Art. 57
Impatto paesaggistico dei nuovi
edifici in territorio rurale
Art. 58
Interventi per uso a1- residenza
Art. 59
Interventi per uso d1-
fabbricati di servizio
Art. 60
Interventi per usi d2 e c4
Art. 61
Interventi
per uso d3- attività aziendali di conservazione
condizionata,
prima lavorazione e alienazione
di prodotti
agricoli e zootecnici
Art. 62
Interventi per uso d4- serre
fisse
Art. 63
Interventi per uso
c2- impianti di tipo industriale di
conservazione
condizionata,
lavorazione e
trasformazione di
prodotti agricoli o zootecnici; altre
attività
di servizio all'agricoltura
Art. 64
Spandimento di fanghi o liquami
CAPO I- II - III - IV - V -
VII - VIII
Abbreviazioni
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Art. 52
Attrezzature sportive e ricreative private, recinti e ripari per animali
1. Nelle aree di pertinenza
degli edifici per attività agrituristiche (d7) o per abitazione, o per altre
destinazioni d’uso non connesse con le attività agricole, è ammessa la
realizzazione di attrezzature sportive e ricreative private di piccola
dimensione, di uso familiare o connesse ad attività agrituristiche, quali
piscine, campi da bocce e simili, non comportanti la realizzazione di
edifici.
2.
Nelle aree di pertinenza
degli edifici per attività agrituristiche (d7) o per allevamento e custodia di
animali ‘d’affezione’ (uso d5), è ammessa la realizzazione di tettoie e ricoveri
per animali per una Sq massima di 70 mq per ciascuna
attività, nonché recinti per animali, gabbie e casi
similari.
3.
E’ ammessa la
realizzazione di tettoie e ricoveri per animali “d’affezione” per una Sq massima di 20 mq per ettaro.
4.
Le norme di cui ai
precedenti commi non sono applicabili nelle zone “B” del Parco regionale dei
Gessi bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa.
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