TITOLO
II
Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi
CAPO
VI Territrio
rurale
Art. 46
Articolazione del territorio
rurale
Art. 47
Disposizioni generali e usi
ammessi
Art. 48
Interventi di recupero edilizio
e mutamento di destinazione
d'uso di edifici non tutelati
esistenti
Art. 49
Interventi di recupero e
mutamento di destinazione d'uso
di edifici tutelati
Art. 50
Coperture
Art. 51
Insediamenti produttivi
esistenti nel territorio rurale
(ASP.tr)
Art. 52
Attrezzature sportive e
ricreative private, recinti e ripari
per animali
Art. 53
Impianti per l'ambiente
Art. 54
Attrezzature
per la pubblica amministrazione, la sicurezza,
la protezione
civile,
nonchè campi attrezzati per la sosta
dei nomadi
Art. 55
Interventi consentiti in
relazione allo svolgimento di attività
agricole e
zootecniche: definizioni
Art. 56
Disposizioni generali per gli
interventi di NC per la
residenza e usi
connessi alle attività agricole
Art. 57
Impatto paesaggistico dei nuovi
edifici in territorio rurale
Art. 58
Interventi per uso a1- residenza
Art. 59
Interventi per uso d1-
fabbricati di servizio
Art. 60
Interventi per usi d2 e c4
Art. 61
Interventi
per uso d3- attività aziendali di conservazione
condizionata,
prima lavorazione e alienazione
di prodotti
agricoli e zootecnici
Art. 62
Interventi per uso d4- serre
fisse
Art. 63
Interventi per uso
c2- impianti di tipo industriale di
conservazione
condizionata,
lavorazione e
trasformazione di
prodotti agricoli o zootecnici; altre
attività
di servizio all'agricoltura
Art. 64
Spandimento di fanghi o liquami
CAPO I- II - III - IV - V -
VII - VIII
Abbreviazioni
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Art. 50
Coperture
1.
Gli
edifici di nuova costruzione devono essere realizzati con coperture a falde,
con forma e pendenza conformi ai modelli dell’edilizia tradizionale locale,
ovvero generalmente a due o a quattro falde congiungentisi nel colmo con
pendenza compresa fra il 30% e il 38%, senza abbaini o terrazzini incassati, e
con manto di copertura in laterizio. Sono
ammesse coperture e manti di copertura realizzati con tecniche e materiali
diversi nel caso si tratti di edifici specialistici, ovvero di forma e dimensioni
particolari.
2.
Non
è ammessa nelle coperture la realizzazione di nuovi abbaini sporgenti dal piano
di falda o di terrazzini incassati nella falda, salvo il mantenimento di
abbaini o terrazzini esistenti. É ammessa l’apertura di lucernai a raso nella
falda. Ogni apertura non deve superare la superficie di mq 1,00.
3.
La
misura della sporgenza della gronda è commisurata alla media di quelle
rilevabili sull’edilizia tradizionale. In ogni caso non deve essere superiore a
cm 70.
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