TITOLO
II
Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi
CAPO
VI Territrio
rurale
Art. 46
Articolazione del territorio
rurale
Art. 47
Disposizioni generali e usi
ammessi
Art. 48
Interventi di recupero edilizio
e mutamento di destinazione
d'uso di edifici non tutelati
esistenti
Art. 49
Interventi di recupero e
mutamento di destinazione d'uso
di edifici tutelati
Art. 50
Coperture
Art. 51
Insediamenti produttivi
esistenti nel territorio rurale
(ASP.tr)
Art. 52
Attrezzature sportive e
ricreative private, recinti e ripari
per animali
Art. 53
Impianti per l'ambiente
Art. 54
Attrezzature
per la pubblica amministrazione, la sicurezza,
la protezione
civile,
nonchè campi attrezzati per la sosta
dei nomadi
Art. 55
Interventi consentiti in
relazione allo svolgimento di attività
agricole e
zootecniche: definizioni
Art. 56
Disposizioni generali per gli
interventi di NC per la
residenza e usi
connessi alle attività agricole
Art. 57
Impatto paesaggistico dei nuovi
edifici in territorio rurale
Art. 58
Interventi per uso a1- residenza
Art. 59
Interventi per uso d1-
fabbricati di servizio
Art. 60
Interventi per usi d2 e c4
Art. 61
Interventi
per uso d3- attività aziendali di conservazione
condizionata,
prima lavorazione e alienazione
di prodotti
agricoli e zootecnici
Art. 62
Interventi per uso d4- serre
fisse
Art. 63
Interventi per uso
c2- impianti di tipo industriale di
conservazione
condizionata,
lavorazione e
trasformazione di
prodotti agricoli o zootecnici; altre
attività
di servizio all'agricoltura
Art. 64
Spandimento di fanghi o liquami
CAPO I- II - III - IV - V -
VII - VIII
Abbreviazioni
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Art. 48
Interventi di recupero
edilizio e mutamento di destinazione d'uso di edifici non tutelati
esistenti
1.
Sono
ammessi gli interventi edilizi di MO, MS, RRC, RE.
2.
E’
ammesso il mutamento di destinazione d’uso per le
destinazioni d’uso specificate nella tabella seguente, in
relazione alla legittima destinazione d’uso in atto. Per gli
immobili ricadenti all’interno delle zone
“B” e “C” del Parco regionale
dei Gessi bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa le
destinazioni ammissibili non devono essere in contrasto con le norme di
attuazione del piano territoriale del parco.
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Destinazioni d'uso in atto
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Destinazioni d'uso ammissibili
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a)
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Edifici
in tutto o in parte abitativi (usi a1, compresa l’abitazione
dell’IAP o a2), anche comprendenti spazi di servizio
all’agricoltura (edifici promiscui) o altre funzioni
complementari (usi b1, b2, b3, b5)
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a1, a2, b2, b3, b4, b5 (limitatamente ai servizi alla persona), b10.1, b10.2, b15, d5, d7, d8, d9, e1, e2, e4, f6.
Qualora nell’ambito dell’edificio esistano porzioni con
destinazione d’uso a servizi agricoli, è ammesso il cambio
d’uso di tali vani ad uso di vani accessori pertinenziali alla
funzione principale, ossia per superficie accessoria (Sa). Solo qualora
l’edificio sia già dotato di autorimesse pertinenziali
(P3) nella misura minima di una autorimessa per alloggio, tali vani
possono anche essere riutilizzati come Su per l’ampliamento della
funzione principale.
L’uso b1 è ammesso solo nelle unità edilizie ove sia già legittimamente in atto.
Ad ogni unità immobiliare ricavata dovrà corrispondere,
oltre all’eventuale autorimessa, una quota di superficie
accessoria di pertinenza nella misura minima del 10% della Su. Tale Sa
dovrà essere collocata al piano terra con funzione di deposito,
cantina, ricovero attrezzi.
Per gli edifici ricadenti nell’ambito del Parco regionale: ai
sensi dell’art. 19 comma 5 delle Norme del PTP nelle Zone B non
è consentito il frazionamento delle Unità immobiliari. Ai
sensi dell’art. 20 comma 5 delle Norme del PTP nelle Zone C non
è ammesso il frazionamento delle Unità Immobiliari ad
eccezione di edificio ad uso di residenza rurale (B2) e nella misura di
una in aggiunta a quella/e esistente/i con riferimento all’intero
edificio. Tutti gli interventi di cambio d’uso in Zona C possono
comportare, nel caso di passaggio a residenza (A1), la realizzazione di
una unità abitativa in aggiunta a quella/e eventualmente
esistente/i.
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b)
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Edifici non abitativi di servizio all’agricoltura e alla zootecnia (usi d1, d2,
d3, d5, d8): stalle, fienili, magazzini, ricoveri macchine e simili.
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b2,
b3, b5 (limitatamente ai servizi alla persona), c2, c4, d1, d2, d3, d5,
d7, d8, d9. (Nelle zone di Parco sono ammessi gli usi previsti dalle
norme di attuazione del PTP).
E’ ammesso il riuso anche quali corpi accessori pertinenziali
(ricoveri attrezzi, autorimesse pertinenziali) di edifici contigui e
isolati aventi una delle destinazioni di cui alla precedente lettera
a). E’ ammesso inoltre l’uso per magazzini e depositi di
attività di florovivaisti.
Ai sensi dell’art. 19 comma 5 delle norme del PTP per le Zone B:
tale recupero è consentito solo nell’ambito di nuclei di
più edifici (di tipo NC e NOS come riportati
nell’appendice 1) del PTP, per funzioni accessorie
all’attività di residenza o all’attività di
agriturismo, attraverso la predisposizione di un “progetto di
nucleo” come descritto nell’appendice 1 –
assimilabile a un PUA come definito dall’art. 31 della L.R.
20/2000. Tale superficie accessoria può essere in aumento
rispetto a soglie quantitative (in percentuale rispetto alla superficie
utile residenziale), eventualmente fissate dalle norme tecniche di
attuazione degli strumenti urbanistici dei singoli Comuni. Le modifiche
di destinazione d’uso dovranno comunque risultare compatibili con
le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici. Ai sensi
dell’art. 20 comma 5 delle norme del PTP per le Zone C: gli
edifici con tipologia “stalla” e/o “fienile”
(B6 - anche accorpati in tipologie EAP di cui all’appendice 1)
possono essere recuperati per le seguenti attività: ricerca
scientifica (C1), residenza rurale (B2), residenza (A1), agriturismo
(B5), turismo rurale (F1) e attività di servizio (C4). Tutti gli
interventi di cambio d’uso in Zona C possono comportare, nel caso
di passaggio a residenza (A1), la realizzazione di una unità
abitativa in aggiunta a quella/e eventualmente esistente/i.
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c)
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Edifici accessori pertinenziali non agricoli: autorimesse e simili
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E’ ammesso esclusivamente il mantenimento per funzioni accessorie alle funzioni
dell'edificio principale di cui sono pertinenza.
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d)
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Edifici produttivi: capannoni artigianali, opifici, magazzini allevamenti
industriali (usi b6, c1, c2, c3, c4), compreso l’eventuale alloggio annesso
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E’ ammesso:
- il mantenimento dell’uso in atto,
- il mutamento di destinazione d’uso per funzioni agricole e
connesse all’agricoltura d1, d2, d3, d5, d7, d8, d9 e per gli usi b2, b3, b5
(limitatamente ai servizi alla persona).
- l’uso per magazzini e depositi di attività di
florovivaisti.
- il riuso anche quali corpi accessori pertinenziali (ricoveri attrezzi, autorimesse pertinenziali) di edifici contigui e isolati aventi una
delle destinazioni di cui alla precedente lettera a).
E’ ammessa inoltre la residenza limitatamente all’eventuale
preesistente alloggio annesso.
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e)
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Edifici per attrezzature turistiche,
ricreative, ricettive, commerciali, pubblici esercizi, attività dei servizi (usi
b1, b2, b4, b14.1, e1, e2), compreso l’eventuale alloggio annesso
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b1, b2, b3, b4, b5 (limitatamente ai
servizi alla persona), b14.1, d7, d8, d9, e1, e2.
L’uso b1 (commercio di vicinato) è
ammesso solo nelle unità edilizie ove sia già legittimamente in atto, salvo gli
usi d8 e d9.
E’ ammessa inoltre la residenza
limitatamente all’eventuale preesistente alloggio annesso
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f)
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Attività di interesse collettivo di
tipo civile o religioso (usi b10.1, b10.2)
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b4, b10.1, b10.2.
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g)
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Stazioni di servizio all’auto,
stazioni di rifornimento (uso f2)
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f2 (non è ammesso mutamento di destinazione d’uso)
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h)
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Serre fisse (uso d4)
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d4 (non è ammesso mutamento di
destinazione d’uso)
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