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TITOLO II  
Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi


CAPO VI
 Territrio rurale

Art. 46
Articolazione del territorio rurale

Art. 47
Disposizioni generali e usi ammessi

Art. 48
Interventi di recupero edilizio e mutamento di destinazione
d'uso di edifici non tutelati esistenti

Art. 49

Interventi di recupero e mutamento di destinazione d'uso
di edifici tutelati

Art. 50
Coperture

Art. 51
Insediamenti produttivi esistenti nel territorio rurale
(ASP.tr)

Art. 52
Attrezzature sportive e ricreative private, recinti e ripari
per animali

Art. 53
Impianti per l'ambiente

Art. 54
Attrezzature per la pubblica amministrazione, la sicurezza,
la protezione civile, nonchè campi attrezzati per la sosta
dei nomadi

Art. 55
Interventi consentiti in relazione allo svolgimento di attività
agricole e zootecniche: definizioni

Art. 56
Disposizioni generali per gli interventi di NC per la
residenza e usi connessi alle attività agricole

Art. 57
Impatto paesaggistico dei nuovi edifici in territorio rurale

Art. 58
Interventi per uso a1- residenza

Art. 59
Interventi per uso d1- fabbricati di servizio

Art. 60
Interventi per usi d2 e c4

Art. 61
Interventi per uso d3- attività aziendali di conservazione
condizionata, prima lavorazione e alienazione
di prodotti agricoli e zootecnici

Art. 62
Interventi per uso d4- serre fisse

Art. 63

Interventi per uso c2- impianti di tipo industriale di
conservazione condizionata, lavorazione e
trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici; altre
attività di servizio all'agricoltura


Art. 64
Spandimento di fanghi o liquami

CAPO I- II - III - IV - V - VII - VIII


Abbreviazioni








Art. 48          

Interventi di recupero edilizio e mutamento di destinazione d'uso di edifici non tutelati esistenti

1.            Sono ammessi gli interventi edilizi di MO, MS, RRC, RE.

2.            E’ ammesso il mutamento di destinazione d’uso per le destinazioni d’uso specificate nella tabella seguente, in relazione alla legittima destinazione d’uso in atto. Per gli immobili ricadenti all’interno delle zone “B” e “C” del Parco regionale dei Gessi bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa le destinazioni ammissibili non devono essere in contrasto con le norme di attuazione del piano territoriale del parco.


Destinazioni d'uso in atto

Destinazioni d'uso ammissibili

a)

Edifici in tutto o in parte abitativi (usi a1, compresa l’abitazione dell’IAP o a2), anche comprendenti spazi di servizio all’agricoltura (edifici promiscui) o altre funzioni complementari (usi b1, b2, b3, b5)

a1, a2, b2, b3, b4, b5 (limitatamente ai servizi alla persona), b10.1, b10.2, b15, d5, d7, d8, d9, e1, e2, e4, f6.

Qualora nell’ambito dell’edificio esistano porzioni con destinazione d’uso a servizi agricoli, è ammesso il cambio d’uso di tali vani ad uso di vani accessori pertinenziali alla funzione principale, ossia per superficie accessoria (Sa). Solo qualora l’edificio sia già dotato di autorimesse pertinenziali (P3) nella misura minima di una autorimessa per alloggio, tali vani possono anche essere riutilizzati come Su per l’ampliamento della funzione principale.

L’uso b1 è ammesso solo nelle unità edilizie ove sia già legittimamente in atto.

Ad ogni unità immobiliare ricavata dovrà corrispondere, oltre all’eventuale autorimessa, una quota di superficie accessoria di pertinenza nella misura minima del 10% della Su. Tale Sa dovrà essere collocata al piano terra con funzione di deposito, cantina, ricovero attrezzi.

Per gli edifici ricadenti nell’ambito del Parco regionale: ai sensi dell’art. 19 comma 5 delle Norme del PTP nelle Zone B non è consentito il frazionamento delle Unità immobiliari. Ai sensi dell’art. 20 comma 5 delle Norme del PTP nelle Zone C non è ammesso il frazionamento delle Unità Immobiliari ad eccezione di edificio ad uso di residenza rurale (B2) e nella misura di una in aggiunta a quella/e esistente/i con riferimento all’intero edificio. Tutti gli interventi di cambio d’uso in Zona C possono comportare, nel caso di passaggio a residenza (A1), la realizzazione di una unità abitativa in aggiunta a quella/e eventualmente esistente/i.

b)

Edifici non abitativi di servizio all’agricoltura e alla zootecnia (usi d1, d2, d3, d5, d8): stalle, fienili, magazzini, ricoveri macchine e simili.

b2, b3, b5 (limitatamente ai servizi alla persona), c2, c4, d1, d2, d3, d5, d7, d8, d9. (Nelle zone di Parco sono ammessi gli usi previsti dalle norme di attuazione del PTP).

E’ ammesso il riuso anche quali corpi accessori pertinenziali (ricoveri attrezzi, autorimesse pertinenziali) di edifici contigui e isolati aventi una delle destinazioni di cui alla precedente lettera a). E’ ammesso inoltre l’uso per magazzini e depositi di attività di florovivaisti.

Ai sensi dell’art. 19 comma 5 delle norme del PTP per le Zone B: tale recupero è consentito solo nell’ambito di nuclei di più edifici (di tipo NC e NOS come riportati nell’appendice 1) del PTP, per funzioni accessorie all’attività di residenza o all’attività di agriturismo, attraverso la predisposizione di un “progetto di nucleo” come descritto nell’appendice 1 – assimilabile a un PUA come definito dall’art. 31 della L.R. 20/2000. Tale superficie accessoria può essere in aumento rispetto a soglie quantitative (in percentuale rispetto alla superficie utile residenziale), eventualmente fissate dalle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici dei singoli Comuni. Le modifiche di destinazione d’uso dovranno comunque risultare compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici. Ai sensi dell’art. 20 comma 5 delle norme del PTP per le Zone C: gli edifici con tipologia “stalla” e/o “fienile” (B6 - anche accorpati in tipologie EAP di cui all’appendice 1) possono essere recuperati per le seguenti attività: ricerca scientifica (C1), residenza rurale (B2), residenza (A1), agriturismo (B5), turismo rurale (F1) e attività di servizio (C4). Tutti gli interventi di cambio d’uso in Zona C possono comportare, nel caso di passaggio a residenza (A1), la realizzazione di una unità abitativa in aggiunta a quella/e eventualmente esistente/i.

c)

Edifici accessori pertinenziali non agricoli: autorimesse e simili

E’ ammesso esclusivamente il mantenimento per funzioni accessorie alle funzioni dell'edificio principale di cui sono pertinenza.

d)

Edifici produttivi: capannoni artigianali, opifici, magazzini allevamenti industriali (usi b6, c1, c2, c3, c4), compreso l’eventuale alloggio annesso

E’ ammesso:

- il mantenimento dell’uso in atto,

- il mutamento di destinazione d’uso per funzioni agricole e connesse all’agricoltura d1, d2, d3, d5, d7, d8, d9 e per gli usi b2, b3, b5 (limitatamente ai servizi alla persona).

- l’uso per magazzini e depositi di attività di florovivaisti.

- il riuso anche quali corpi accessori pertinenziali (ricoveri attrezzi, autorimesse pertinenziali) di edifici contigui e isolati aventi una delle destinazioni di cui alla precedente lettera a).

E’ ammessa inoltre la residenza limitatamente all’eventuale preesistente alloggio annesso.

e)

Edifici per attrezzature turistiche, ricreative, ricettive, commerciali, pubblici esercizi, attività dei servizi (usi b1, b2, b4, b14.1, e1, e2), compreso l’eventuale alloggio annesso

b1, b2, b3, b4, b5 (limitatamente ai servizi alla persona), b14.1, d7, d8, d9, e1, e2.

L’uso b1 (commercio di vicinato) è ammesso solo nelle unità edilizie ove sia già legittimamente in atto, salvo gli usi d8 e d9.

E’ ammessa inoltre la residenza limitatamente all’eventuale preesistente alloggio annesso

f)

Attività di interesse collettivo di tipo civile o religioso (usi b10.1, b10.2)

b4, b10.1, b10.2.

g)

Stazioni di servizio all’auto, stazioni di rifornimento (uso f2)

f2 (non è ammesso mutamento di destinazione d’uso)

h)

Serre fisse (uso d4)

d4 (non è ammesso mutamento di destinazione d’uso)




 
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