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Diposizioni
Generali
Art. 1.6 Misure di salvaguardia e continuità degli strumenti urbanistici
attuativi vigenti
1. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2000, dalla data di adozione del PSC, e
fino alla definitiva approvazione, comunque per una durata non superiore a
cinque anni, si applicano le misure di salvaguardia, ossia:
- è sospesa ogni determinazione in merito a permessi di costruire per
interventi che siano in contrasto con le previsioni del piano o siano tali da
comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
- nel caso di presentazione di Denuncia di Inizio di Attività per interventi
che siano in contrasto con le previsioni del piano o tali da comprometterne o
renderne più gravosa l'attuazione, viene notificato al presentatore ordine
motivato a non effettuare l'intervento;
- è sospesa l'approvazione di piani urbanistici attuativi (come definiti
all'art. 1.8) che siano in contrasto con le previsioni del Piano adottato.
2. Sono fatti salvi dall'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al
punto 1 i procedimenti di approvazione di PUA che siano in corso alla data di
adozione delle presenti norme, ossia per i quali sia stato effettuato il
deposito presso la segreteria del Comune per la pubblicazione, ovvero sia stata
effettuata l'adozione.
3. I piani urbanistici attuativi definitivamente approvati, in attesa o in corso
di esecuzione, o già attuati alla data di adozione del PSC, rimangono a tutti
gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dalla legislazione in
materia o dalla convenzione del PUA stesso; nelle aree da questi interessate si
applicano quindi le prescrizioni, i vincoli, gli obblighi convenzionali, nonché
le potenzialità edificatorie e le relative modalità di calcolo previste nei
PUA fino alla scadenza della loro validità. In caso di previsioni urbanistiche
del PSC, del RUE o del POC difformi rispetto ai contenuti di detti piani
urbanistici attuativi, tali previsioni sono da intendersi operanti a far tempo
dalla scadenza del termine fissato per l'adempimento delle convenzioni di tali
medesimi strumenti attuativi o di loro varianti.
4. I PUA che all'epoca di adozione del PSC hanno convenzione scaduta ma non sono
stati completati, ed hanno assolto gli obblighi urbanistici, sono prorogati una
tantum per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di approvazione del PSC,
mantenendo tutti i contenuti normativi e convenzionali. Trascorso tale periodo
subentrano per le parti completate le norme del RUE, mentre per quelle
eventualmente da completare la disciplina viene definita dal POC, come previsto
dagli artt. 4.21 e 4.22 delle presenti Norme.
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