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Diposizioni Generali

Art. 1.6 Misure di salvaguardia e continuità degli strumenti urbanistici attuativi vigenti


1. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2000, dalla data di adozione del PSC, e fino alla definitiva approvazione, comunque per una durata non superiore a cinque anni, si applicano le misure di salvaguardia, ossia:
- è sospesa ogni determinazione in merito a permessi di costruire per interventi che siano in contrasto con le previsioni del piano o siano tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
- nel caso di presentazione di Denuncia di Inizio di Attività per interventi che siano in contrasto con le previsioni del piano o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione, viene notificato al presentatore ordine motivato a non effettuare l'intervento;
- è sospesa l'approvazione di piani urbanistici attuativi (come definiti all'art. 1.8) che siano in contrasto con le previsioni del Piano adottato.


2. Sono fatti salvi dall'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al punto 1 i procedimenti di approvazione di PUA che siano in corso alla data di adozione delle presenti norme, ossia per i quali sia stato effettuato il deposito presso la segreteria del Comune per la pubblicazione, ovvero sia stata effettuata l'adozione.


3. I piani urbanistici attuativi definitivamente approvati, in attesa o in corso di esecuzione, o già attuati alla data di adozione del PSC, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dalla legislazione in materia o dalla convenzione del PUA stesso; nelle aree da questi interessate si applicano quindi le prescrizioni, i vincoli, gli obblighi convenzionali, nonché le potenzialità edificatorie e le relative modalità di calcolo previste nei PUA fino alla scadenza della loro validità. In caso di previsioni urbanistiche del PSC, del RUE o del POC difformi rispetto ai contenuti di detti piani urbanistici attuativi, tali previsioni sono da intendersi operanti a far tempo dalla scadenza del termine fissato per l'adempimento delle convenzioni di tali medesimi strumenti attuativi o di loro varianti.


4. I PUA che all'epoca di adozione del PSC hanno convenzione scaduta ma non sono stati completati, ed hanno assolto gli obblighi urbanistici, sono prorogati una tantum per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di approvazione del PSC, mantenendo tutti i contenuti normativi e convenzionali. Trascorso tale periodo subentrano per le parti completate le norme del RUE, mentre per quelle eventualmente da completare la disciplina viene definita dal POC, come previsto dagli artt. 4.21 e 4.22 delle presenti Norme.