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Diposizioni Generali Art.
1.2 - Entrata in
vigore del PSC – Norme abrogate – Misure di salvaguardia 1 Ai sensi dell'art.41 della L.R. 24.3.2000 n.20, fino
all'approvazione del PSC il Comune dà attuazione alle previsioni contenute nel
vigente P.R.G., fatte salve le norme di salvaguardia di cui al comma 2 seguente.
A decorrere dall’entrata in vigore del presente PSC sono abrogate le
disposizioni del P.R.G. previgente incompatibili, ed ogni altra disposizione non
compatibile con le norme del P.S.C. 2 Ai sensi dell’art.12 della L.R. 20/2000, a decorrere dalla data di adozione del PSC l’Amministrazione comunale sospende, fino all'approvazione del P.S.C., ogni determinazione in merito: -
all’autorizzazione di interventi di trasformazione del
territorio che siano in contrasto con le previsioni del PSC adottato o tali da
comprometterne o renderne più gravosa l’attuazione; -
all’approvazione di strumenti sottordinati di
pianificazione urbanistica (piani di settore, piani attuativi) in contrasto con
le prescrizioni del PSC adottato. |