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Diposizioni Generali

Art. 1.2 -     Entrata in vigore del PSC – Norme abrogate – Misure di salvaguardia

1        Ai sensi dell'art.41 della L.R. 24.3.2000 n.20, fino all'approvazione del PSC il Comune dà attuazione alle previsioni contenute nel vigente P.R.G., fatte salve le norme di salvaguardia di cui al comma 2 seguente. A decorrere dall’entrata in vigore del presente PSC sono abrogate le disposizioni del P.R.G. previgente incompatibili, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del P.S.C.

2    Ai sensi dell’art.12 della L.R. 20/2000, a decorrere dalla data di adozione del PSC l’Amministrazione comunale sospende, fino all'approvazione del P.S.C., ogni determinazione in merito:

-          all’autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni del PSC adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa l’attuazione;

-          all’approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione urbanistica (piani di settore, piani attuativi) in contrasto con le prescrizioni del PSC adottato.