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TITOLO V - Requisiti tecnici delle opere edilizie N.B.
Poiché la parte di
Regolamento Urbanistico Edilizio comprendente la definizione dei
requisiti cogenti e i relativi campi di applicazione e livelli di
prestazione deve essere assunta in toto secondo il testo approvato
dalla Regione, per i seguenti articoli che introducono
i requisiti stessi viene mantenuta la numerazione che hanno nello
Schema di Regolamento Tipo regionale, come aggiornato con delibera
della Giunta Regionale 22/2/2000 n. 268. Il testo e gli Allegati sono
ulteriormente aggiornati sulla base della delibera della Giunta
Regionale n. 21 del 16/1/2001 e della delibera del Consiglio Regionale
n. 156 del 04/03/2008 (atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti
di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica
degli edifici - assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna
oggetto n. 3124 progr. n. 156 del 04-03-2008).
Art.
76 Organismo edilizio e relazioni funzionali |