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TITOLO V
Requisiti tecnici delle opere edilizie


Art. 76
Organismo edilizio e relazioni funzionali

Art. 77
Requisiti e famiglie di requisiti

Art. 78
Contenuti dei requisiti cogenti

Art. 79
Requisiti volontari

Art. 80
Limiti di applicazione dei requisiti

Art. 81
Applicazione dei requisiti nelle nuove costruzioni e
negli interventi di recupero

Art. 82
Requisiti definiti da norme di settore






Art. 76         

Organismo edilizio e relazioni funzionali

  1. Per la definizione di organismo edilizio, ovvero unità edilizia si veda all’art. 13 Norme- Parte I.

  2. Gli organismi edilizi sono costituiti da:
    - spazi di fruizione dell’utenza per attività principale;
    - spazi di fruizione dell’utenza per attività secondaria;
    - spazi di circolazione e collegamento (che possono appartenere alla singola unità immobiliare o essere comuni a più unità immobiliari);
    - locali e vani tecnici.

  3. L’organismo edilizio può avere delle pertinenze, associate alla singola unità immobiliare ovvero comuni a più unità immobiliari.

  4.                                                                    

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