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Applicazione dei
requisiti nelle nuove costruzione e negli interventi di recupero 1. I requisiti cogenti del presente
regolamento vanno rispettati, limitatamente ai campi di applicazione, nei
seguenti casi: - nuova costruzione
(NC); - ristrutturazione edilizia, limitatamente
ai casi di demolizione dell’edificio e sua ricostruzione (RE
integrale); - mutamento di destinazione
d’uso; - cambio di attività come caratterizzata da
significativi impatti sull’ambiente o sulla salute, senza cambio di destinazione
d’uso. La classificazione di tali attività è quella definita ai sensi dell’art.
33 della L.R. 31/2002 e successive modificazioni ed
integrazioni (riportata in Allegato I). 2. Per i medesimi interventi il progettista
definisce nell’asseverazione i livelli che saranno raggiunti per ciascun
requisito, in relazione alla destinazione d’uso, ai singoli spazi dell’organismo
edilizio ed eventualmente ai singoli componenti interessati, come già
specificato all’art. 80. 3. Per gli interventi sul patrimonio
edilizio esistente, esclusi quelli di cui al comma 1 del presente articolo, il
professionista incaricato, nella relazione tecnica allegata al progetto
(attraverso un apposito elenco riassuntivo) specifica quali requisiti cogenti
vanno presi in considerazione in quanto strettamente correlati alle parti
dell’organismo edilizio o delle relative pertinenze sulle quali interviene.
4. L’elenco dei requisiti resta valido nelle
successive fasi di esecuzione del progetto edilizio e va messo in relazione al
programma dei controlli e verifiche che vanno attivati da parte del tecnico
incaricato. |