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TITOLO V
Requisiti tecnici delle opere edilizie


Art. 76
Organismo edilizio e relazioni funzionali

Art. 77
Requisiti e famiglie di requisiti

Art. 78
Contenuti dei requisiti cogenti

Art. 79
Requisiti volontari

Art. 80
Limiti di applicazione dei requisiti

Art. 81
Applicazione dei requisiti nelle nuove costruzioni e
negli interventi di recupero

Art. 82
Requisiti definiti da norme di settore






Art. 81        

Applicazione dei requisiti nelle nuove costruzione e negli interventi di recupero

1.       I requisiti cogenti del presente regolamento vanno rispettati, limitatamente ai campi di applicazione, nei seguenti casi:

-         nuova costruzione (NC);

-         ristrutturazione edilizia, limitatamente ai casi di demolizione dell’edificio e sua ricostruzione (RE integrale);

-         mutamento di destinazione d’uso;

-         cambio di attività come caratterizzata da significativi impatti sull’ambiente o sulla salute, senza cambio di destinazione d’uso. La classificazione di tali attività è quella definita ai sensi dell’art. 33 della L.R. 31/2002 e successive modificazioni ed integrazioni (riportata in Allegato I).

2.       Per i medesimi interventi il progettista definisce nell’asseverazione i livelli che saranno raggiunti per ciascun requisito, in relazione alla destinazione d’uso, ai singoli spazi dell’organismo edilizio ed eventualmente ai singoli componenti interessati, come già specificato all’art. 80.

3.       Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, esclusi quelli di cui al comma 1 del presente articolo, il professionista incaricato, nella relazione tecnica allegata al progetto (attraverso un apposito elenco riassuntivo) specifica quali requisiti cogenti vanno presi in considerazione in quanto strettamente correlati alle parti dell’organismo edilizio o delle relative pertinenze sulle quali interviene.

4.       L’elenco dei requisiti resta valido nelle successive fasi di esecuzione del progetto edilizio e va messo in relazione al programma dei controlli e verifiche che vanno attivati da parte del tecnico incaricato.

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