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TITOLO V
Requisiti tecnici delle opere edilizie


Art. 76
Organismo edilizio e relazioni funzionali

Art. 77
Requisiti e famiglie di requisiti

Art. 78
Contenuti dei requisiti cogenti

Art. 79
Requisiti volontari

Art. 80
Limiti di applicazione dei requisiti

Art. 81
Applicazione dei requisiti nelle nuove costruzioni e
negli interventi di recupero

Art. 82
Requisiti definiti da norme di settore






Art. 82        

Requisiti definiti da norme di settore

1.       Quando, in relazione alle vigenti normative nazionali o regionali, per soddisfare il requisito e per verificarlo è necessario seguire apposite modalità progettuali (progettazione da parte di tecnico abilitato, con deposito presso le competenti autorità), di autorizzazione all’inizio lavori o di verifica a lavori ultimati (es. certificazione di conformità al progetto ed alle normative da parte del progettista o da parte di enti, certificato di collaudo da parte di tecnico abilitato o da parte di enti), in nota al requisito sono richiamate le prescrizioni di legge.

2.       Salvo nei casi in cui il progetto, l’autorizzazione all’inizio lavori, la certificazione o il collaudo non siano stati depositati presso il Comune ovvero siano stati direttamente richiesti dal Comune alle autorità competenti o siano autocertificabili ai sensi di legge, il professionista incaricato di attestare la conformità dell’opera al progetto ed alle vigenti normative comunicherà al comune gli estremi degli atti di deposito o autorizzazione all’inizio lavori ed allegherà alla documentazione necessaria al rilascio della conformità edilizia (scheda tecnica descrittiva di cui all’art. 20 della L.R. 31/2002 e s.m.i.) le certificazione di conformità e gli atti di collaudo debitamente sottoscritti da professionisti abilitati.

3.       Il mancato rispetto delle predette disposizioni di legge, qualora superi i limiti delle tolleranze costruttive2, comporta da parte del dirigente competente, oltre all’irrogazione delle sanzioni per eventuali abusi urbanistico-edilizi, anche l’irrogazione delle sanzioni attribuite dalla norma nazionale alla competenza comunale ovvero, per le materie non attribuite,  la segnalazione alle autorità competenti  alla vigilanza sulla specifica normativa3.

 


2 Per i livelli di prestazione dei requisiti non espressi con misure lineari, di superficie o di volume è ammessa solo la tolleranza indicata espressamente nella normativa in genere richiamata esplicitamente nel requisito (es. R.C.3.9) ovvero è ammessa la tolleranza indicata dallo strumento di misura (si vedano ad es. i R.C. 3.6, 3.9, 5.1).

3 Si vedano in particolare le annotazioni procedurali ai R.C.1.1, 2.1, 4.2, 5.1, 5.2, 7.1.

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