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TITOLO V
Requisiti tecnici delle opere edilizie


Art. 76
Organismo edilizio e relazioni funzionali

Art. 77
Requisiti e famiglie di requisiti

Art. 78
Contenuti dei requisiti cogenti

Art. 79
Requisiti volontari

Art. 80
Limiti di applicazione dei requisiti

Art. 81
Applicazione dei requisiti nelle nuove costruzioni e
negli interventi di recupero

Art. 82
Requisiti definiti da norme di settore






Art. 80         

Limiti di applicazione dei requisiti

1.       Poiché ogni requisito, ha un proprio campo di applicazione (sempre individuato dalle funzioni di cui al precedente articolo 78, comma 4 e talvolta individuato anche dal tipo di spazio ed eventualmente dalle componenti tecnologiche), in sede progettuale il tecnico incaricato della progettazione edilizia definisce nell’asseverazione quali sono i requisiti cogenti pertinenti all’opera edilizia progettata in funzione delle attività previste ed i livelli pertinenti ai singoli spazi o ai singoli componenti dell’organismo edilizio; il tecnico dichiara inoltre la conformità a quanto prescritto negli ALLEGATI A/1 del presente regolamento per i livelli di prestazione ed i campi di applicazione. Il tecnico indicherà anche se i metodi di verifica del soddisfacimento del requisito adottati in sede progettuale sono conformi a quelli indicati all’ALLEGATO A/2; in alternativa il tecnico giustifica l’adozione di metodi di verifica diversi, limitatamente ai requisiti per i quali ciò è consentito. Il tecnico indica anche il programma delle verifiche da svolgere a lavori ultimati ed eventualmente anche in corso d’opera.

2.       Nel caso in cui esista una modulistica comunale apposita, le indicazioni di cui al comma precedente riportate nella relazione tecnica sono riassunte utilizzando la predetta modulistica.

3.       Nel caso di attività caratterizzata da significativi impatti sull’ambiente o sulla salute ai sensi dell’art. 33, comma 5, L.R. 31/2002 e s.m. (vedi Allegato I), vanno rispettate le ulteriori prescrizioni e i requisiti definiti dalla normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro per la specifica attività ovvero richiesti in sede di parere preventivo delle strutture sanitarie competenti.

4.       Qualora al momento della richiesta del titolo abilitativo all’intervento edilizio non sia definita l’attività specifica da svolgere, per il rilascio del titolo abilitativo basta soddisfare i requisiti cogenti per la destinazione d’uso urbanistica prevista nell’intervento ai sensi dello strumento urbanistico vigente.

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