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Limiti di applicazione
dei requisiti 1. Poiché ogni requisito, ha un proprio
campo di applicazione (sempre individuato dalle funzioni di cui al precedente articolo 78, comma 4 e talvolta individuato anche dal tipo di spazio ed
eventualmente dalle componenti tecnologiche), in sede progettuale il tecnico
incaricato della progettazione edilizia definisce nell’asseverazione quali sono i requisiti cogenti
pertinenti all’opera edilizia progettata in funzione delle attività
previste ed i livelli pertinenti ai singoli spazi o ai singoli componenti
dell’organismo edilizio; il tecnico dichiara inoltre la conformità a quanto
prescritto negli ALLEGATI A/1 del presente regolamento per i livelli di
prestazione ed i campi di applicazione. Il tecnico indicherà anche se i metodi
di verifica del soddisfacimento del requisito adottati in sede progettuale sono
conformi a quelli indicati all’ALLEGATO A/2; in alternativa il tecnico
giustifica l’adozione di metodi di verifica diversi, limitatamente ai requisiti
per i quali ciò è consentito. Il tecnico indica anche il programma delle
verifiche da svolgere a lavori ultimati ed eventualmente anche in corso
d’opera. 2. Nel caso in cui esista una modulistica
comunale apposita, le indicazioni di cui al comma precedente riportate nella
relazione tecnica sono riassunte utilizzando la predetta
modulistica. 3. Nel caso di attività caratterizzata da
significativi impatti sull’ambiente o sulla salute ai sensi dell’art. 33, comma
4. Qualora al momento della richiesta del
titolo abilitativo all’intervento edilizio non sia definita l’attività specifica
da svolgere, per il rilascio del titolo abilitativo basta soddisfare i requisiti
cogenti per la destinazione d’uso urbanistica prevista nell’intervento ai sensi
dello strumento urbanistico vigente.
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