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TITOLO I   Disposizioni generali e definizioni


CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 
Oggetto, validità ed efficacia del Regolamento Urbanistico ed Edilizio

Art. 2 
Abrogazione, sostituzione e modifica di precedenti
disposizioni

Art. 3 
Elaborati costitutivi del RUE

Art. 4 
Rapporti con altri piani e regolamenti comunali

Art. 5 
Conferenze di servizi e conferenze dei settori

Art. 6 
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
(CQAP)

Art. 7 
Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)

Art. 8 
Rapporto tra norme di tutela e norme di ambito

Art. 9 
Sistema delle tutele relative alle valenze ambientali e
paesistiche, agli elementi di identità storico-culturale del
territorio e alle fragilità e vulnerabilità del territorio

Art. 10 
Lettura delle simbologie grafiche

Art. 11 
Costruzioni preesistenti in contrasto con il RUE


CAPO II - III - IV - V


Abbreviazioni








Art. 6           

Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP)

Per la disciplina della CQAP si veda la LR 15/2013, art. 6 nel testo vigente.

1.            La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è l'organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi, tra cui l’accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici esaminati, ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.

2.          In materia urbanistica, la CQAP esprime il proprio parere sull’approvazione degli strumenti urbanistici compresa la modifica della classificazione degli edifici di cui all’art. 32 delle presenti norme.

3.            Nel campo edilizio la CQAP si esprime:

- sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici esclusi quelli di autorizzazione semplificata di cui al DPR 31/2017;

- sugli interventi edilizi sottoposti a CILA, SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell’articolo A-9, commi 1 e 2, dell’Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

4.            La CQAP, all'inizio del suo mandato, può redigere un documento guida denominato "Dichiarazione di indirizzi", sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l’emanazione dei pareri. La dichiarazione di indirizzi deve essere approvata dal Consiglio Comunale. Qualora la CQAP non adottasse una propria dichiarazione di indirizzi, continua a valere quella precedente.

5.         La Commissione costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico, con componenti solo esterni all’amministrazione comunale, i quali presentano una elevata competenza, specializzazione ed esperienza nelle materie di cui al comma 1, art. 6, LR 15/2013.

6.         La CQAP è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da n. 5 componenti, (6 o 7 nel caso di commissione intercomunale), scelti in base al loro curriculum scientifico e professionale, tra esperti di provata competenza e specializzazione in materia di urbanistica, beni culturali e paesaggio, tutela dell'ambiente, storia dell'architettura, restauro, di norma esterni all'Amministrazione Comunale.

7.            La CQAP dura in carica per la durata del mandato del Sindaco ed i suoi membri eletti possono essere confermati consecutivamente una sola volta. I membri della CQAP restano in carica fino alla nomina della nuova Commissione. I membri che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla carica. Non possono far parte della CQAP i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo su opere da realizzarsi nel medesimo comune.

8.            In caso di cessazione dalla carica, decadenza o morte di uno o più componenti della Commissione, la Giunta Comunale procede alla relativa sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo di durata in carica della Commissione stessa.

9.        Il Presidente nomina un Segretario della CQAP, che non ha diritto di voto, scegliendolo fra i dipendenti del Comune, ovvero esplica personalmente le funzioni di segretario. Possono essere presenti ai lavori della CQAP il responsabile del procedimento e/o il tecnico l'istruttore.

10.        La CQAP si riunisce, di norma, almeno una volta al mese. La convocazione è comunicata per iscritto dal Presidente e deve pervenire almeno cinque giorni prima della seduta. Le adunanze sono valide se intervengono almeno due membri (tre nel caso di Commissione intercomunale) più il Presidente. Il numero legale dei componenti la Commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione.

11.      L'ordine del giorno della riunione contiene tutte le pratiche trasmesse dal responsabile del procedimento, secondo l'ordine di presentazione, salvo casi particolari di rilevanza pubblica, da valutarsi nel corso della riunione.

12.     La CQAP, qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un supplemento di istruttoria ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni, per i seguenti motivi:

a)   esigenza di acquisire ulteriori elementi;

b)   convocazione del progettista nel corso della riunione della CQAP per chiarimenti;

c)   esigenza di sopralluogo.

13.        Il professionista incaricato può motivatamente chiedere di poter illustrare alla Commissione il progetto prima della sua valutazione.

14.      La CQAP esprime: parere favorevole, parere favorevole con condizioni o parere contrario motivato. E' valido il parere approvato a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

15.    I membri della CQAP non possono presenziare all'esame dei progetti elaborati da essi stessi o da propri soci o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati. La partecipazione al voto su un'opera edilizia costituisce, per i membri della CQAP, motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale o esecutiva, la direzione lavori o la costruzione dell'opera medesima. La trasgressione comporta la revoca della nomina a membro della Commissione e la segnalazione all'Ordine o Collegio di appartenenza.

16.        Delle adunanze della CQAP viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da almeno due membri eletti, che riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all’ordine del giorno. Il Segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura: "Esaminato nella seduta del ..... dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ", completata dalla data e dalla vidimazione del Presidente. I pareri della CQAP sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, presso il SUE o nel sito web del Comune.

17.     Le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo Sportello unico non conformi,anche in parte, al parere della Commissione sono immediatamente comunicate al Sindaco per lo svolgimento del riesame di cui all'articolo 27 della LR 15/2013.

                                                                                           
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