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Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) 1.
La Commissione per la
qualità architettonica e il paesaggio è l'organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti
compositivi ed architettonici degli interventi, tra cui l’accessibilità, usabilità e fruibilità
degli edifici esaminati, ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e
ambientale.
2. In materia urbanistica, la CQAP esprime il proprio parere sull’approvazione degli strumenti urbanistici compresa la modifica della classificazione degli edifici di cui all’art. 32 delle presenti norme. 3.
Nel campo edilizio la CQAP si esprime:
- sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici esclusi quelli di autorizzazione semplificata di cui al DPR 31/2017;
- sugli interventi edilizi sottoposti a CILA, SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell’articolo A-9, commi 1 e 2, dell’Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
4.
La CQAP, all'inizio del suo mandato, può redigere un documento guida denominato
"Dichiarazione di indirizzi", sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per
l’emanazione dei pareri. La dichiarazione di indirizzi deve essere approvata dal
Consiglio Comunale. Qualora la CQAP non adottasse una propria dichiarazione di
indirizzi, continua a valere quella precedente. 5.
La Commissione costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico, con componenti
solo esterni all’amministrazione comunale, i quali presentano una elevata competenza,
specializzazione ed esperienza nelle materie di cui al comma 1, art. 6, LR 15/2013. 6.
La CQAP è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da n. 5 componenti, (6 o 7
nel caso di commissione intercomunale), scelti in base al loro curriculum scientifico e
professionale, tra esperti di provata competenza e specializzazione in materia di
urbanistica, beni culturali e paesaggio, tutela dell'ambiente, storia dell'architettura,
restauro, di norma esterni all'Amministrazione Comunale. 7.
La CQAP dura in carica per la durata del mandato del Sindaco ed i suoi membri eletti
possono essere confermati consecutivamente una sola volta. I membri della CQAP
restano in carica fino alla nomina della nuova Commissione. I membri che non
partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla carica.
Non possono far parte della CQAP i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo su opere da realizzarsi nel
medesimo comune. 8.
In caso di cessazione dalla carica, decadenza o morte di uno o più componenti della
Commissione, la Giunta Comunale procede alla relativa sostituzione, con le modalità
sopra enunciate e per il solo periodo di durata in carica della Commissione stessa. 9.
Il Presidente nomina un Segretario della CQAP, che non ha diritto di voto, scegliendolo
fra i dipendenti del Comune, ovvero esplica personalmente le funzioni di segretario.
Possono essere presenti ai lavori della CQAP il responsabile del procedimento e/o il
tecnico l'istruttore. 10.
La CQAP si riunisce, di norma, almeno una volta al mese. La convocazione è
comunicata per iscritto dal Presidente e deve pervenire almeno cinque giorni prima della
seduta. Le adunanze sono valide se intervengono almeno due membri (tre nel caso di
Commissione intercomunale) più il Presidente. Il numero legale dei componenti la
Commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione. 11.
L'ordine del giorno della riunione contiene tutte le pratiche trasmesse dal responsabile
del procedimento, secondo l'ordine di presentazione, salvo casi particolari di rilevanza
pubblica, da valutarsi nel corso della riunione. 12.
La CQAP, qualora lo
ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un supplemento
di istruttoria ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della legge 7/8/1990 n. 241 e
successive modificazioni, per i seguenti motivi: a)
esigenza di acquisire ulteriori
elementi; b)
convocazione del progettista nel corso
della riunione della CQAP per chiarimenti; c)
esigenza di sopralluogo. 13.
Il professionista incaricato può motivatamente chiedere di poter illustrare alla
Commissione il progetto prima della sua valutazione. 14.
La CQAP esprime: parere
favorevole, parere favorevole con condizioni o parere contrario motivato. E'
valido il parere approvato a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità
prevale il voto del Presidente. 15.
I membri della CQAP non
possono presenziare all'esame dei progetti elaborati da essi stessi o da propri
soci o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati. La partecipazione al
voto su un'opera edilizia costituisce, per i membri della CQAP, motivo di
incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale o esecutiva, la
direzione lavori o la costruzione dell'opera medesima. La trasgressione comporta
la revoca della nomina a membro della Commissione e la segnalazione all'Ordine o
Collegio di appartenenza. 16.
Delle adunanze della CQAP viene redatto apposito verbale
firmato dal Presidente, dal Segretario e da almeno due membri eletti, che
riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all’ordine del giorno. Il
Segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura: "Esaminato
nella seduta del ..... dalla Commissione per la qualità architettonica e il
paesaggio ", completata dalla data e dalla vidimazione del Presidente. I pareri
della CQAP sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, presso il SUE o nel
sito web del Comune. 17.
Le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo Sportello unico non conformi,anche in parte, al parere della Commissione sono immediatamente comunicate al
Sindaco per lo svolgimento del riesame di cui all'articolo 27 della LR 15/2013. |