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TITOLO I   Disposizioni generali e definizioni


CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 
Oggetto, validità ed efficacia del Regolamento Urbanistico ed Edilizio

Art. 2 
Abrogazione, sostituzione e modifica di precedenti
disposizioni

Art. 3 
Elaborati costitutivi del RUE

Art. 4 
Rapporti con altri piani e regolamenti comunali

Art. 5 
Conferenze di servizi e conferenze dei settori

Art. 6 
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
(CQAP)

Art. 7 
Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)

Art. 8 
Rapporto tra norme di tutela e norme di ambito

Art. 9 
Sistema delle tutele relative alle valenze ambientali e
paesistiche, agli elementi di identità storico-culturale del
territorio e alle fragilità e vulnerabilità del territorio

Art. 10 
Lettura delle simbologie grafiche

Art. 11 
Costruzioni preesistenti in contrasto con il RUE


CAPO II - III - IV - V


Abbreviazioni








Art. 1           

Oggetto, validità ed efficacia del Regolamento Urbanistico ed Edilizio

  1. Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) è predisposto in conformità alle disposizioni della legge regionale Emilia Romagna n. 20/2000.

  2. Chiunque abbia titolo ad effettuare interventi di trasformazione fisica o funzionale di immobili deve attenersi alle prescrizioni del presente Regolamento (di seguito RUE), nonché alle fonti normative sovraordinate incidenti sull’attività edilizia, espressamente richiamate nel presente strumento.

  3. In caso di non conformità fra disposizioni del RUE, scritte o grafiche, con disposizioni del PSC queste ultime devono intendersi comunque prevalenti.

  4. Dalla data di entrata in vigore, il presente RUE assume piena validità ed efficacia nei confronti di ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili nell'intero territorio comunale. Le disposizioni del RUE si applicano anche agli interventi disciplinati dal POC, in quanto applicabili e ferma restando la prevalenza delle disposizioni specifiche del POC stesso nei limiti della propria competenza.

  5. Dalla data di adozione si applicano le misure di salvaguardia, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 20/2000. Nel caso di permessi di costruire per i quali sia stata positivamente completata l’istruttoria in data antecedente a quella dell’adozione, non si applica la salvaguardia. Sono fatti salvi dall’applicazione delle misure di salvaguardia i Piani Urbanistici Attuativi (PUA) presentati prima della data di adozione del RUE.

  6.  Tutti i permessi di costruire rilasciati e le DIA presentate anteriormente alla data di adozione del RUE, sono considerati non in contrasto con le prescrizioni di tale strumento e mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati nel titolo abilitativo stesso a norma di legge. Il RUE non si applica inoltre alle varianti non essenziali a tali titoli abilitativi.

  7. I PUA approvati e convenzionati, in attesa o in corso di esecuzione, o già completati ed attuati alla data di adozione del RUE, permangono in vigore per il tempo e la durata prevista dalla convenzione del PUA stesso. Sono ammesse varianti al PUA che non incrementino la capacità edificatoria e non riducano la superficie permeabile prevista dal PUA stesso.

  8. In caso di previsioni degli strumenti urbanistici comunali (PSC, RUE, POC) contrastanti rispetto ai contenuti di detti piani urbanistici attuativi, tali previsioni sono da intendersi operanti a far data dalla scadenza del termine fissato per l'adempimento delle convenzioni di tali strumenti attuativi o di loro varianti.

                                                                                           
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