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TITOLO I   Disposizioni generali e definizioni


CAPO V
Dotazioni territoriali e infrastrutture

Art. 19
Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

Art. 20
Attrezzature e spazi collettivi (COL)

Art. 21
Parcheggi

Art. 22
Cessione di aree: infrastrutture per gli insediamenti e
attrezzature e spazi collettivi - quantità di dotazioni

Art. 23
Cessione di aree: infrastrutture per gli insediamenti e
attrezzature e spazi collettivi - casi di monetizzazione

Art. 24
Dotazioni ecologiche ambientali

Art. 25
Salvaguardia e formazione del verde

Art. 26
Infrastrutture per la mobilità

Art. 27
Impianti di distribuzione carburanti

Art. 28
Reti e impianti tecnologici

Art. 29
Regolamentazione e tutela delle acque e del suolo

Art. 30
Cimiteri


CAPO I - II- III - IV


Abbreviazioni








Art. 27         

Impianti di distribuzione carburanti

1.            Gli interventi riguardanti gli impianti di distribuzione di carburanti si attuano nel rispetto:

-     del Decreto Legislativo 11/2/1998 n. 32 e s.m.i.;

-     della normativa regionale vigente (Delibera G.R. 8/05/2002 n. 355 da ultimo modificata con Deliberazione Assemblea Regionale n. 208/2009);

-     dei requisiti tecnici per la costruzione ed esercizio di serbatoi interrati di cui al Decreto 20/10/98;

-     delle disposizioni che seguono.

2.            Tramite intervento diretto è possibile:

-     ampliare impianti di distribuzione di carburanti esistenti (SF max = SF esistente + 5.000 mq), con permesso di costruire in deroga per pubblico interesse (art. 20 LR 15/2013) se l’ampliamento è al di fuori delle aree già identificate come MOB.d;

-     realizzare nuovi impianti nelle zone individuate nel PSC e nel RUE come “aree idonee per impianti di distribuzione carburante” già previste nello strumento urbanistico previgente, con SF max = 5.000 mq.

3.            Tramite POC è possibile realizzare nuovi impianti (art. 30 comma 14 LR 20/2000) o ampliare quelli esistenti, con dimensionamento maggiore rispetto a quanto previsto dal comma precedente o in aree non già individuate nel PSC e RUE.

4.            L’insediamento di nuovi impianti è comunque condizionato al rispetto dei vincoli di tutela ambientale, paesaggistica e storico-culturale di cui al Titolo II delle Norme del PSC; non è comunque ammesso l'insediamento di nuovi impianti in aree soggette a uno dei seguenti vincoli di natura ambientale e paesaggistica:

      -     zone di particolare interesse paesaggistico ambientale,
-     zone di tutela naturalistica,
-     sistema forestale e boschivo,
-     aree ad alta probabilità di inondazione.

5.            Sono escluse dalle presenti norme le installazioni oggetto di richiesta di titoli abilitativi pervenuti prima del 20/05/2008 (data di adozione del PSC).

6.            I Parametri edilizi per gli impianti di distribuzione carburanti sono:

      -     Uf max = 0,05 mq/mq, con esclusione delle pensiline;
-     H max = m 5,00 ad eccezione delle pensiline;
-     distanza minima degli edifici, con esclusione delle pensiline, dalla sede stradale:
               -    nel territorio rurale pari all’ampiezza della fascia di rispetto stradale, con un minimo di m 20;
               -   nel territorio urbanizzato: m 10, ovvero pari alla distanza degli edifici preesistenti dell’impianto, se inferiore a m 10;
-     distanza minima delle pensiline dalla carreggiata stradale: m 3;
-     distanza minima di edifici e impianti dai confini di proprietà: m 10.

7.            Negli impianti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso complementari:

      -     attività di commercio al dettaglio di vicinato (b1), nei limiti di quanto consentito dall’art. 1 del DLgs. n. 32/1998;
-     pubblici esercizi (b2);
-     servizi di lavaggio grassaggio, assistenza ai veicoli, attività artigianali di servizio ai veicoli (b6); il servizio di lavaggio veicoli può essere ammesso in aree idonee ad ospitare distributori di carburante anche in forma autonoma in assenza di distributore.

8.            Si applica quanto previsto dall’art. 60 del D.P.R. n. 495/92 recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”. Lo spartitraffico deve essere ubicato a una distanza minima di m 2 dalla carreggiata stradale ed avere una profondità minima di m 0,80.

9.            In ogni impianto deve essere prevista la raccolta delle acque di "prima pioggia" da tutto il piazzale (orientativamente i primi 5 mm di pioggia); le acque di prima pioggia e le acque nere devono essere convogliate ad un depuratore pubblico o, in alternativa, ad idoneo impianto privato. Negli impianti situati al di fuori del territorio urbanizzato si prescrive la formazione di una cortina alberata di essenze autoctone, posta lungo tutto il confine dell'impianto ad eccezione del lato della strada, costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte.


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