|
|
Impianti di distribuzione carburanti 1.
Gli interventi
riguardanti gli impianti di distribuzione di carburanti si attuano nel
rispetto: - del Decreto Legislativo 11/2/1998 n. 32 e
s.m.i.; - della normativa regionale vigente (Delibera G.R. 8/05/2002 n. 355 da ultimo modificata con Deliberazione Assemblea Regionale n. 208/2009); - dei requisiti tecnici per la costruzione ed esercizio di serbatoi interrati di cui al Decreto 20/10/98; - delle disposizioni che seguono. 2.
Tramite intervento
diretto è possibile: - ampliare impianti di distribuzione di carburanti esistenti (SF max = SF esistente + 5.000 mq), con permesso di costruire in deroga per pubblico interesse (art. 20 LR 15/2013) se l’ampliamento è al di fuori delle aree già identificate come MOB.d; - realizzare nuovi impianti nelle zone individuate nel PSC e nel RUE come “aree idonee per impianti di distribuzione carburante” già previste nello strumento urbanistico previgente, con SF max = 5.000 mq. 3.
Tramite POC è possibile
realizzare nuovi impianti (art. 30 comma 14 LR 20/2000) o ampliare quelli esistenti, con dimensionamento
maggiore rispetto a quanto previsto dal comma precedente o in aree non già
individuate nel PSC e RUE. 4. L’insediamento di nuovi impianti è comunque condizionato al rispetto dei vincoli di tutela ambientale, paesaggistica e storico-culturale di cui al Titolo II delle Norme del PSC; non è comunque ammesso l'insediamento di nuovi impianti in aree soggette a uno dei seguenti vincoli di natura ambientale e paesaggistica: - zone di particolare interesse paesaggistico
ambientale, 5.
Sono escluse dalle
presenti norme le installazioni oggetto di richiesta di titoli abilitativi
pervenuti prima del 20/05/2008 (data di adozione del PSC). 6. I Parametri edilizi per gli impianti di distribuzione carburanti sono:
7. Negli impianti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso complementari:
8.
Si applica quanto
previsto dall’art. 60 del D.P.R. n. 495/92 recante “Regolamento di esecuzione e
di attuazione del Nuovo Codice della Strada”. Lo spartitraffico deve essere
ubicato a una distanza minima di m 2 dalla carreggiata stradale ed avere una
profondità minima di m 0,80. 9.
In ogni impianto deve
essere prevista la raccolta delle acque di "prima pioggia" da tutto il piazzale
(orientativamente i primi
|