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TITOLO I   Disposizioni generali e definizioni


CAPO V
Dotazioni territoriali e infrastrutture

Art. 19
Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

Art. 20
Attrezzature e spazi collettivi (COL)

Art. 21
Parcheggi

Art. 22
Cessione di aree: infrastrutture per gli insediamenti e
attrezzature e spazi collettivi - quantità di dotazioni

Art. 23
Cessione di aree: infrastrutture per gli insediamenti e
attrezzature e spazi collettivi - casi di monetizzazione

Art. 24
Dotazioni ecologiche ambientali

Art. 25
Salvaguardia e formazione del verde

Art. 26
Infrastrutture per la mobilità

Art. 27
Impianti di distribuzione carburanti

Art. 28
Reti e impianti tecnologici

Art. 29
Regolamentazione e tutela delle acque e del suolo

Art. 30
Cimiteri


CAPO I - II- III - IV


Abbreviazioni








Art. 25         

Salvaguardia e formazione del verde


 1.      In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali, bioclimatiche e di salubrità e qualità ambientale è soggetta a controllo ed è disciplinata dal Regolamento del verde. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica. Il presente regolamento dispone in merito agli aspetti relativi alla salvaguardia e formazione del verde nell’ambito degli interventi edilizi e prevale su eventuali disposizioni difformi del Regolamento del verde.

 2.     Gli spazi privati inedificati di pertinenza di edifici residenziali e simili, prospicienti luoghi pubblici o di uso pubblico, o comunque, esposti a pubblica vista devono essere preferibilmente destinati a verde accorpato, e mantenuti in modo decoroso.

 3.           Le alberature aventi diametro del tronco superiore a cm 20 e le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro di cm 15, rilevati a cm 100 dal suolo, devono essere conservate, sempreché non costituiscano pericolo per persone e/o cose. Nel territorio rurale è altresì vietato estirpare siepi e filari arborei orientati secondo gli assi della centuriazione.

 4.           I procedimenti di autorizzazione all’abbattimento di alberi e di sanzionamento di abbattimenti non autorizzati sono normati dal Regolamento del verde.

 5.           Tutti i progetti di NC devono comprendere il progetto del verde.

 6.        Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare le alberature non produttive preesistenti aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 3, e di non offenderne l'apparato radicale e la chioma. Previa autorizzazione, è consentito prevederne il diradamento ove siano troppo ravvicinate in rapporto alla specie e alle dimensioni.

 7.        Fatti salvi gli ambiti nei quali il POC prescriva espressamente la quota minima di superficie permeabile, negli interventi edilizi di NC deve essere assicurata una quota di Superficie permeabile (Sp) in profondità pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria (SF), riducibile al 10% nel caso di insediamenti per attività produttive, di trasporto, di commercio o alberghiere, oltre ad essere verificato quanto previsto all’art. 5.3 del PTCP.

 8.           La Sp di cui sopra dovrà essere provvista di copertura vegetale e dotata di:

-      un albero ad alto fusto, se è inferiore a 100 mq;

-      un albero d'alto fusto ogni 100 mq, nonché di essenze arbustive a copertura di almeno il 20% della Sp, se essa è compresa fra 100 e 800 mq;

-      un albero d'alto fusto ogni 200 mq, nonché di essenze arbustive a copertura di almeno il 20% della Sp, se essa è superiore a 800 mq.

 9.           Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora dovranno presentare un’altezza non inferiore a m 3,00 e un diametro, misurato a m 1,00 da terra, non inferiore a cm 6.

 10.       Negli ambiti specializzati per attività produttive negli interventi di NC è prescritta la formazione di quinte alberate e/o arbustive lungo almeno due lati dell'area d'intervento, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali. Analogamente, lungo il perimetro delle aree di pertinenza di allevamenti zootecnici è prescritta la formazione di quinte alberate lungo almeno tre lati.

 11.       Il progetto di sistemazione delle aree destinate o da destinare a verde pubblico o di uso pubblico comprese quelle di arredo stradale deve fornire tutti gli elementi necessari per valutare il tipo di intervento proposto ed in particolare: deve descrivere le diverse essenze da mettere a dimora, il profilo altimetrico del terreno, gli eventuali specchi d'acqua, i percorsi e le pavimentazioni, gli impianti tecnologici di servizio (per drenaggio, irrigazione, fognatura, servizi igienici, illuminazione), le parti architettoniche, gli elementi di arredo e di comfort, le eventuali attrezzature sportive o di gioco per i bambini. Il progetto deve inoltre prevedere la compatibilità reciproca ed un equilibrato rapporto tra essenze a foglia caduca e sempreverde ed i diversi periodi di fioritura, al fine di diversificare nell'arco delle diverse stagioni l'effetto del verde. Il progetto deve includere un piano di manutenzione dell’impianto.

 12.       In ogni area verde attrezzata a parco pubblico, almeno una pianta per ogni tipo di essenza dovrà essere contraddistinta con l’indicazione dell'essenza con il nome in volgare e quello scientifico.

   

 
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