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Salvaguardia e formazione del verde
1. In tutto il territorio
comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali,
bioclimatiche e di salubrità e qualità ambientale è soggetta a controllo ed è
disciplinata dal Regolamento del verde. Sono esclusi dalla presente normativa
gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola
e vivaistica. Il presente regolamento dispone in merito agli aspetti relativi
alla salvaguardia e formazione del verde nell’ambito degli interventi edilizi e
prevale su eventuali disposizioni difformi del Regolamento del
verde. 2. Gli spazi privati inedificati di pertinenza di edifici residenziali e simili,
prospicienti luoghi pubblici o di uso pubblico, o comunque, esposti a pubblica
vista devono essere preferibilmente destinati a verde accorpato, e mantenuti in
modo decoroso. 3. Le alberature aventi
diametro del tronco superiore a cm 20 e le piante con più tronchi se almeno uno
di essi presenta un diametro di cm 15, rilevati a cm 100 dal suolo, devono
essere conservate, sempreché non costituiscano pericolo per persone e/o cose.
Nel territorio rurale è altresì vietato estirpare siepi e filari arborei
orientati secondo gli assi della centuriazione. 4. I procedimenti di
autorizzazione all’abbattimento di alberi e di sanzionamento di abbattimenti non autorizzati sono normati dal Regolamento del verde. 5. Tutti i progetti di NC
devono comprendere il progetto del verde. 6. Gli interventi edilizi
devono essere progettati in modo da salvaguardare le alberature non produttive
preesistenti aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 3, e di non
offenderne l'apparato radicale e la chioma. Previa autorizzazione, è consentito
prevederne il diradamento ove siano troppo ravvicinate in rapporto alla specie e
alle dimensioni. 7. Fatti salvi gli ambiti
nei quali il POC prescriva espressamente la quota minima di superficie
permeabile, negli interventi edilizi di NC deve essere assicurata una quota di
Superficie permeabile (Sp) in profondità pari ad
almeno il 25% della superficie fondiaria (SF), riducibile al 10% nel caso di
insediamenti per attività produttive, di trasporto, di commercio o alberghiere, oltre ad essere verificato quanto previsto all’art. 5.3 del PTCP.
8. La Sp di cui sopra dovrà essere provvista di copertura vegetale
e dotata di: - un albero ad alto fusto, se è inferiore a 100 mq; - un albero d'alto fusto ogni 100 mq, nonché di essenze arbustive a copertura di almeno il 20% della Sp, se essa è compresa fra 100 e 800 mq; - un albero d'alto fusto ogni 200 mq, nonché di essenze arbustive a copertura di almeno il 20% della Sp, se essa è superiore a 800 mq. 9. Gli alberi ad alto fusto
da mettere a dimora dovranno presentare un’altezza non inferiore a m 3,00 e un
diametro, misurato a m 1,00 da terra, non inferiore a cm 6.
10. Negli ambiti
specializzati per attività produttive negli interventi di NC è prescritta la
formazione di quinte alberate e/o arbustive lungo almeno due lati dell'area
d'intervento, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone agricole
o con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali. Analogamente, lungo il
perimetro delle aree di pertinenza di allevamenti zootecnici è prescritta la
formazione di quinte alberate lungo almeno tre lati. 11. Il progetto di
sistemazione delle aree destinate o da destinare a verde pubblico o di uso
pubblico comprese quelle di arredo stradale deve fornire tutti gli elementi
necessari per valutare il tipo di intervento proposto ed in particolare: deve
descrivere le diverse essenze da mettere a dimora, il profilo altimetrico del
terreno, gli eventuali specchi d'acqua, i percorsi e le pavimentazioni, gli
impianti tecnologici di servizio (per drenaggio, irrigazione, fognatura, servizi
igienici, illuminazione), le parti architettoniche, gli elementi di arredo e di
comfort, le eventuali attrezzature sportive o di gioco per i bambini. Il
progetto deve inoltre prevedere la compatibilità reciproca ed un equilibrato
rapporto tra essenze a foglia caduca e sempreverde ed i diversi periodi di
fioritura, al fine di diversificare nell'arco delle diverse stagioni l'effetto
del verde. Il progetto deve includere un piano di manutenzione
dell’impianto. 12. In ogni area verde
attrezzata a parco pubblico, almeno una pianta per ogni tipo di essenza dovrà
essere contraddistinta con l’indicazione dell'essenza con il nome in volgare e
quello scientifico.
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