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TITOLO I   Disposizioni generali e definizioni


CAPO V
Dotazioni territoriali e infrastrutture

Art. 19
Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

Art. 20
Attrezzature e spazi collettivi (COL)

Art. 21
Parcheggi

Art. 22
Cessione di aree: infrastrutture per gli insediamenti e
attrezzature e spazi collettivi - quantità di dotazioni

Art. 23
Cessione di aree: infrastrutture per gli insediamenti e
attrezzature e spazi collettivi - casi di monetizzazione

Art. 24
Dotazioni ecologiche ambientali

Art. 25
Salvaguardia e formazione del verde

Art. 26
Infrastrutture per la mobilità

Art. 27
Impianti di distribuzione carburanti

Art. 28
Reti e impianti tecnologici

Art. 29
Regolamentazione e tutela delle acque e del suolo

Art. 30
Cimiteri


CAPO I - II- III - IV


Abbreviazioni








Art. 26         

Infrastrutture per la mobilità


1.            Nelle zone destinate a sede stradale e/o ferrovia, sono ammessi i seguenti usi: b10.3, f1, f3; sono altresì ammissibili gli usi b9, f5 e f8 nonché i distributori automatici (di merci o servizi) sulla base di specifici provvedimenti comunali; l’uso f2 è disciplinato dal successivo articolo. Sono ammesse inoltre sistemazioni e manufatti complementari alle infrastrutture per la mobilità quali aree a verde di arredo, barriere antirumore ed elementi di arredo urbano.

2.            Ai fini dell’individuazione, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa. Le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato sono indicate nelle planimetrie del RUE e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a quella stabilita dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, in relazione alla classificazione della rete stradale, eventualmente maggiorata secondo le direttive dell’art. 12.9 del PTCP. Per le strade vicinali la fascia di rispetto ove non indicata nelle planimetrie del RUE è comunque stabilita in m 10. Le fasce di rispetto ferroviario sono previste e indicate nelle planimetrie del RUE sia all’interno che all’esterno del territorio urbanizzato e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a m 30 misurati dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

3.            Le fasce di rispetto stradale o ferroviario sono destinate alla tutela della viabilità e delle ferrovie esistenti, nonché eventualmente al loro ampliamento e alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, verde di arredo, barriere antirumore, elementi di arredo urbano nonché alla conservazione dello stato di natura. Sono ammessi gli usi b8, f1, f3, f5, b10.3 oltre agli usi esistenti e gli usi previsti nell’ambito di appartenenza (con esclusione di mutamenti di destinazioni d’uso verso gli usi a1 e a2), compresa la continuazione della coltivazione agricola. Nelle fasce di rispetto stradale è ammesso inoltre l'uso f2 nei limiti e con le prescrizioni di cui al successivo articolo.

4.            Per le fasce di rispetto stradale all’interno di comparti attuativi subordinati a PUA, valgono le seguenti prescrizioni:

a)   per una fascia della larghezza di m 10,00 a partire dal confine stradale l’area deve essere sistemata a verde a servizio ed arredo della sede stradale e ceduta gratuitamente all’Amministrazione Comunale quale dotazione ecologica, in aggiunta alle aree da cedere per attrezzature e spazi collettivi;

b)   per la parte restante oltre i primi dieci metri, le aree possono essere sistemate o come superfici private di pertinenza degli interventi edilizi, o come superfici da cedere ad uso pubblico (parcheggi, verde attrezzato, strade).

5.            Negli edifici esistenti ricadenti nella fascia di rispetto stradale e ferroviario sono consentiti interventi di MO, MS, RRC, nonché interventi di ampliamento nel rispetto della disciplina relativa all’ambito, purché l'ampliamento avvenga nella parte non prospiciente il fronte stradale o la ferrovia o per sopraelevazione con nulla osta dell’ente proprietario.

6.            Per gli edifici non tutelati ad uso prevalentemente residenziale in fascia di rispetto stradale e ferroviario è consentita la demolizione e ricostruzione (NC) al di fuori della fascia di rispetto ma contermine ad essa (Su = Su esistente). In caso di raggiungimento della classe energetica A, è consentito l’incremento di Su fino ad un massimo del 30% della Su esistente, con esclusione dell’applicazione nei casi che hanno utilizzato quanto previsto all’art. 47 commi 6 e 7.

Modalità di intervento:
-     Su complessiva inferiore a mq 1.000: intervento diretto
-     Su complessiva superiore a mq 1.000: intervento unitario convenzionato

Il Comune verifica specificamente il rispetto dei livelli prestazionali richiesti in sede di esame del progetto, nel corso dei lavori e alla loro conclusione. In caso di difformità, trovano applicazione le sanzioni relative ai lavori realizzati in contrasto con il titolo abilitativo edilizio, di cui alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23.

7.            Nelle sole fasce di rispetto ferroviario all’interno del territorio urbanizzato sono ammessi interventi edilizi di NC qualora autorizzati dall’ente proprietario della ferrovia, sempreché siano ammissibili ai sensi delle altre norme urbanistiche ed edilizie.

8.            Per la realizzazione di recinzioni e per l'impianto di siepi o alberature valgono, nelle fasce di rispetto stradale, le disposizioni del Codice della Strada e suo Regolamento di applicazione, e, nelle fasce di rispetto ferroviario, le norme di cui al D.P.R. 11/7/1980 n. 753 e s.m.

9.         Nella progettazione delle nuove strade, si dovranno rispettare le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. 5/11/2001 pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. 4/01/2002 n. 3. Quale riferimento normativo per le intersezioni stradali si vedano:le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con DM 19/04/2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 170 del 24/07/2006. Quale riferimento normativo per l’adeguamento delle strade esistenti si vedano: le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con DM 67/S del 22/04/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25/06/2004 (modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792).

10.        I progetti di nuove strade e quelli di modifica o di ripavimentazione di quelle esistenti devono definire le caratteristiche dei percorsi, dei materiali da impiegare, della forma, dimensione e tessitura delle pavimentazioni, lapidee naturali od artificiali.

11.        I progetti, qualora non ostino motivi di carattere tecnico, devono inoltre:

a)   prevedere apposite canalizzazioni sotterranee di dimensioni idonee a contenere tutte le reti tecnologiche dei servizi pubblici e costruite in modo da agevolare al massimo l'allacciamento delle nuove utenze alle reti e la esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione e riparazione;

b)   prevedere, dove la dimensione della sezione stradale lo consenta, la destinazione di appositi spazi per cassonetti e campane per i rifiuti;

c)   distinguere, attraverso la differenziazione delle quote e/o dei materiali, gli spazi destinati rispettivamente al traffico veicolare, ciclabile o pedonale;

d)  evidenziare a terra, con cambi di pavimentazione od altri accorgimenti, nelle strade di tipo residenziale tutte le potenziali situazioni di pericolo ad integrazione delle segnalazioni visive regolamentari e per ottenere riduzioni della velocità di percorrenza.

12.        Le strade poderali, interpoderali o di accesso agli edifici in territorio rurale, nuove o esistenti, dovranno essere non asfaltate e di larghezza non superiore a m 4,00, salvo eventuali piazzole di sosta o di manovra e salvo tratti con pendenza superiore al 16%.

13.        La realizzazione di parcheggi privati e piazzali di sosta per veicoli in territorio rurale è ammessa, nel rispetto della disciplina relativa alla tutela ambientale e paesaggistica; la pavimentazione sarà in ghiaia o terra battuta, con esclusione di asfalto o cemento.

14.        La sezione dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi stradali, non potrà essere inferiore a m 1,50, da elevarsi ad almeno m 3,00 nel caso di percorsi alberati, ferme restando minori ampiezze nei tratti condizionati da edifici preesistenti. Tale larghezza ordinaria può ridursi fino al minimo di m 0,90 solo in corrispondenza di punti singolari, quali ostacoli, sporgenze o manufatti di arredo urbano o di servizio urbano. In caso di successiva apposizione di ulteriori manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, si deve comunque rispettare in qualsiasi punto la dimensione minima di m 0,90. I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, dovranno essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello. In questa ipotesi, i percorsi dovranno essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata, ai fini di evitare barriere architettoniche. L'innesto sulla strada delle rampe d'accesso ai marciapiedi non deve costituire un gradino superiore a cm 2,50. Negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si dovrà garantire un’adeguata visibilità reciproca fra il veicolo in manovra e il percorso pedonale. Le pavimentazioni dei percorsi pedonali devono garantire una superficie continua e non sdrucciolevole.

15.        Le piste ciclabili, nonché la relativa segnaletica, dovranno essere realizzate in conformità al D.M. Ministero Lavori Pubblici 30 novembre 1999 n. 557, al DLgs. n° 285/1992 e s.m.i. e al relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n° 495/1992 e s.m.i. Le piste ciclabili devono avere una larghezza non inferiore a m 2,50 al fine di garantire il passaggio di biciclette nei due sensi. In presenza di punti singolari deve essere comunque garantita la larghezza di m 2,00. Le piste ciclopedonali devono avere una larghezza non inferiore a m 3,50. Devono inoltre essere separate dalle carreggiate stradali da elementi fisici in rilievo o da opportuno dislivello. In questo secondo caso il percorso ciclabile dovrà essere adeguatamente raccordato nei punti di attraversamento della carreggiata. Nelle ipotesi di attraversamenti carrabili della pista, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si dovrà assicurare la segnalazione di attraversamento, garantendo comunque un’adeguata visibilità dal veicolo in manovra verso la pista ciclabile.

16.        L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla preventiva concessione di occupazione del suolo pubblico. I nuovi passi carrai su strade comunali devono distare almeno m 12,00 dalle intersezioni, misurate a partire dal limite più prossimo all’incrocio del passaggio carrabile fino al limite dell’intersezione tra le carreggiate stradali e in ogni caso deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata corrispondente alla velocità massima consentita in quella strada. L'apertura di nuovi passi carrai può essere negata qualora la loro ubicazione possa intralciare il traffico oppure sia valutata inopportuna rispetto ai programmi dell'Amministrazione Comunale in materia di assetto della circolazione e pedonalizzazione. Sia sulle strade urbane che extraurbane i passi carrai devono essere realizzati in modo che la manovra di entrata o uscita non ostacoli la circolazione.

17.        L’eventuale cancello o serranda a chiusura della proprietà deve essere arretrato di almeno m 4,00 dal ciglio della carreggiata allo scopo di consentire la fermata del veicolo in attesa di ingresso o in uscita, fuori dalla carreggiata stessa. Solo su strade urbane locali (tipo F), nei casi di impossibilità costruttive o gravi limitazioni della proprietà privata, è ammissibile la non realizzazione di tale arretramento dotando i cancelli o le serrande di sistemi automatici di apertura a distanza. È possibile inoltre derogare all'arretramento dei cancelli o serrande nel caso in cui le immissioni avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato. Non sono ammesse parti mobili che invadano spazi pubblici.

18.        Le rampe di accesso ad autorimesse devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque. La larghezza non deve essere inferiore a m 3,00 se la rampa è rettilinea, e m 3,50 se curva; tale larghezza può essere derogata per edifici preesistenti in caso di difficoltà non altrimenti risolvibili. La pendenza non deve essere superiore al 20%, eventualmente aumentabile fino a un massimo del 25% se la rampa è rettilinea e nel caso di interventi di RRC o RE. Si applicano le disposizioni di cui al D.M. 1 febbraio 1986 e s.m. Tra l'inizio della livelletta inclinata della rampa e il confine della sede stradale (carreggiata o lato interno del marciapiede) o il lato interno del porticato pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano per una lunghezza di almeno m 4,00, atto alla fermata di un'autovettura in entrata o in uscita. Questa disposizione può essere derogata nel caso di edifici preesistenti, in mancanza di soluzioni tecniche praticabili; in questo caso, al fine di evitare incidenti, andranno previsti dispositivi di presegnalazione acustica e visiva delle auto in uscita.

19.        L’apertura o la modifica del passo carraio potrà essere effettuata a seguito della presentazione di titolo abilitativo previa autorizzazione del competente Settore Mobilità.

   

 
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