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Infrastrutture per la mobilità
1.
Nelle zone destinate a
sede stradale e/o ferrovia, sono ammessi i seguenti usi: b10.3, f1, f3; sono
altresì ammissibili gli usi b9, f5 e f8 nonché i distributori automatici (di
merci o servizi) sulla base di specifici provvedimenti comunali; l’uso f2 è
disciplinato dal successivo articolo. Sono ammesse inoltre sistemazioni e
manufatti complementari alle infrastrutture per la mobilità quali aree a verde
di arredo, barriere antirumore ed elementi di arredo urbano.
2.
Ai fini
dell’individuazione, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e
s.m.i., le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo
permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa. Le fasce di rispetto
stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato sono
indicate nelle planimetrie del RUE e la loro profondità deve in ogni caso
intendersi non inferiore a quella stabilita dal Regolamento di esecuzione del
Nuovo Codice della Strada, in relazione alla classificazione della rete
stradale, eventualmente maggiorata secondo le direttive dell’art. 12.9 del PTCP.
Per le strade vicinali la fascia di rispetto ove non indicata nelle planimetrie
del RUE è comunque stabilita in m 10. Le fasce di rispetto ferroviario sono
previste e indicate nelle planimetrie del RUE sia all’interno che all’esterno
del territorio urbanizzato e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non
inferiore a m 30 misurati dal limite della zona di occupazione della più vicina
rotaia. 3.
Le fasce di rispetto
stradale o ferroviario sono destinate alla tutela della viabilità e delle
ferrovie esistenti, nonché eventualmente al loro ampliamento e alla
realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e
ciclabili, parcheggi pubblici, verde di arredo, barriere antirumore, elementi di
arredo urbano nonché alla conservazione dello stato di natura. Sono ammessi gli
usi b8, f1, f3, f5, b10.3 oltre agli usi esistenti e gli usi previsti
nell’ambito di appartenenza (con esclusione di mutamenti di destinazioni d’uso
verso gli usi a1 e a2), compresa la continuazione della coltivazione agricola.
Nelle fasce di rispetto stradale è ammesso inoltre l'uso f2 nei limiti e con le
prescrizioni di cui al successivo articolo.
4.
Per le fasce di rispetto
stradale all’interno di comparti attuativi subordinati a PUA, valgono le
seguenti prescrizioni: a)
per una fascia della larghezza di m
b) per la parte restante oltre i primi dieci metri, le aree possono essere sistemate o come superfici private di pertinenza degli interventi edilizi, o come superfici da cedere ad uso pubblico (parcheggi, verde attrezzato, strade). 5.
Negli edifici esistenti
ricadenti nella fascia di rispetto stradale e ferroviario sono consentiti
interventi di MO, MS, RRC, nonché interventi di ampliamento nel rispetto
della disciplina relativa all’ambito, purché l'ampliamento avvenga nella parte
non prospiciente il fronte stradale o la ferrovia o per sopraelevazione con
nulla osta dell’ente proprietario.
6.
Per gli edifici non
tutelati ad uso prevalentemente residenziale in fascia di rispetto stradale e
ferroviario è consentita la demolizione e ricostruzione (NC) al di fuori della
fascia di rispetto ma contermine ad essa (Su = Su esistente). In caso di
raggiungimento della classe energetica A, è consentito l’incremento di Su fino
ad un massimo del 30% della Su esistente, con esclusione dell’applicazione nei
casi che hanno utilizzato quanto previsto all’art. 47 commi 6 e 7.
Modalità di intervento:
Il Comune verifica
specificamente il rispetto dei livelli prestazionali richiesti in sede di esame
del progetto, nel corso dei lavori e alla loro conclusione. In caso di
difformità, trovano applicazione le sanzioni relative ai lavori realizzati in
contrasto con il titolo abilitativo edilizio, di cui alla legge regionale 21
ottobre 2004, n. 23. 7.
Nelle sole fasce di
rispetto ferroviario all’interno del territorio urbanizzato sono ammessi
interventi edilizi di NC qualora autorizzati dall’ente proprietario della
ferrovia, sempreché siano ammissibili ai sensi delle altre norme urbanistiche ed
edilizie. 8.
Per la realizzazione di
recinzioni e per l'impianto di siepi o alberature valgono, nelle fasce di
rispetto stradale, le disposizioni del Codice della Strada e suo Regolamento di
applicazione, e, nelle fasce di rispetto ferroviario, le norme di cui al D.P.R.
11/7/1980 n. 753 e s.m. 9.
Nella progettazione
delle nuove strade, si dovranno rispettare le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”
emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. 5/11/2001
pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. 4/01/2002 n. 3. Quale riferimento normativo per le intersezioni stradali si vedano:le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”
emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con DM 19/04/2006 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 170 del 24/07/2006.
Quale riferimento normativo per l’adeguamento delle strade esistenti si vedano:
le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” emanate dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con DM 67/S del 22/04/2004 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25/06/2004 (modifica del decreto 5 novembre 2001, n.
6792). 10.
I progetti di nuove
strade e quelli di modifica o di ripavimentazione di quelle esistenti devono
definire le caratteristiche dei percorsi, dei materiali da impiegare, della
forma, dimensione e tessitura delle pavimentazioni, lapidee naturali od
artificiali. 11. I progetti, qualora non ostino motivi di carattere tecnico, devono inoltre: a) prevedere apposite canalizzazioni sotterranee di dimensioni idonee a contenere tutte le reti tecnologiche dei servizi pubblici e costruite in modo da agevolare al massimo l'allacciamento delle nuove utenze alle reti e la esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione e riparazione; b) prevedere, dove la dimensione della sezione stradale lo consenta, la destinazione di appositi spazi per cassonetti e campane per i rifiuti; c) distinguere, attraverso la differenziazione delle quote e/o dei materiali, gli spazi destinati rispettivamente al traffico veicolare, ciclabile o pedonale; d) evidenziare a terra, con cambi di pavimentazione od altri accorgimenti, nelle strade di tipo residenziale tutte le potenziali situazioni di pericolo ad integrazione delle segnalazioni visive regolamentari e per ottenere riduzioni della velocità di percorrenza. 12.
Le strade poderali,
interpoderali o di accesso agli edifici in territorio rurale, nuove o esistenti,
dovranno essere non asfaltate e di larghezza non superiore a m 4,00, salvo
eventuali piazzole di sosta o di manovra e salvo tratti con pendenza superiore
al 16%. 13.
La realizzazione di
parcheggi privati e piazzali di sosta per veicoli in territorio rurale è
ammessa, nel rispetto della disciplina relativa alla tutela ambientale e
paesaggistica; la pavimentazione sarà in ghiaia o terra battuta, con esclusione
di asfalto o cemento. 14.
La sezione dei percorsi
pedonali, ivi compresi i marciapiedi stradali, non potrà essere inferiore a m
1,50, da elevarsi ad almeno m 3,00 nel caso di percorsi alberati, ferme restando
minori ampiezze nei tratti condizionati da edifici preesistenti. Tale larghezza
ordinaria può ridursi fino al minimo di m 0,90 solo in corrispondenza di punti
singolari, quali ostacoli, sporgenze o manufatti di arredo urbano o di servizio
urbano. In caso di successiva apposizione di ulteriori manufatti di servizio
urbano o di arredo urbano, si deve comunque rispettare in qualsiasi punto la
dimensione minima di m 0,90. I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a
carreggiate stradali, dovranno essere separati da queste da elementi fisici in
rilievo o da un opportuno dislivello. In questa ipotesi, i percorsi dovranno
essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e
in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata, ai fini di evitare barriere
architettoniche. L'innesto sulla strada delle rampe d'accesso ai marciapiedi non
deve costituire un gradino superiore a cm 2,50. Negli attraversamenti carrabili
del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle
superfici, si dovrà garantire un’adeguata visibilità reciproca fra il veicolo in
manovra e il percorso pedonale. Le pavimentazioni dei percorsi pedonali devono
garantire una superficie continua e non
sdrucciolevole. 15.
Le piste ciclabili,
nonché la relativa segnaletica, dovranno essere realizzate in conformità al D.M.
Ministero Lavori Pubblici 30 novembre 1999 n. 557, al DLgs. n° 285/1992 e s.m.i.
e al relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n° 495/1992 e s.m.i. Le piste
ciclabili devono avere una larghezza non inferiore a m 2,50 al fine di garantire
il passaggio di biciclette nei due sensi. In presenza di punti singolari deve
essere comunque garantita la larghezza di m 2,00. Le piste ciclopedonali devono
avere una larghezza non inferiore a m 3,50. Devono inoltre essere separate dalle
carreggiate stradali da elementi fisici in rilievo o da opportuno dislivello. In
questo secondo caso il percorso ciclabile dovrà essere adeguatamente raccordato
nei punti di attraversamento della carreggiata. Nelle ipotesi di attraversamenti
carrabili della pista, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle
superfici, si dovrà assicurare la segnalazione di attraversamento, garantendo
comunque un’adeguata visibilità dal veicolo in manovra verso la pista
ciclabile. 16.
L'apertura di passi
carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla preventiva concessione di
occupazione del suolo pubblico. I nuovi passi carrai su strade comunali devono
distare almeno m 12,00 dalle intersezioni, misurate a partire dal limite più
prossimo all’incrocio del passaggio carrabile fino al limite dell’intersezione
tra le carreggiate stradali e in ogni caso deve essere visibile da una distanza
pari allo spazio di frenata corrispondente alla velocità massima consentita in
quella strada. L'apertura di nuovi passi carrai può essere negata qualora la
loro ubicazione possa intralciare il traffico oppure sia valutata inopportuna
rispetto ai programmi dell'Amministrazione Comunale in materia di assetto della
circolazione e pedonalizzazione. Sia sulle strade urbane che extraurbane i passi
carrai devono essere realizzati in modo che la manovra di entrata o uscita non
ostacoli la circolazione. 17.
L’eventuale cancello o
serranda a chiusura della proprietà deve essere arretrato di almeno m 4,00 dal
ciglio della carreggiata allo scopo di consentire la fermata del veicolo in
attesa di ingresso o in uscita, fuori dalla carreggiata stessa. Solo su strade
urbane locali (tipo F), nei casi di impossibilità costruttive o gravi
limitazioni della proprietà privata, è ammissibile la non realizzazione di tale
arretramento dotando i cancelli o le serrande di sistemi automatici di apertura
a distanza. È possibile inoltre derogare all'arretramento dei cancelli o
serrande nel caso in cui le immissioni avvengano da strade senza uscita o
comunque con traffico estremamente limitato. Non sono ammesse parti mobili che
invadano spazi pubblici. 18.
Le rampe di accesso ad
autorimesse devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con
scanalature per il deflusso delle acque. La larghezza non deve essere inferiore
a m 3,00 se la rampa è rettilinea, e m 3,50 se curva; tale larghezza può essere
derogata per edifici preesistenti in caso di difficoltà non altrimenti
risolvibili. La pendenza non deve essere superiore al 20%, eventualmente
aumentabile fino a un massimo del 25% se la rampa è rettilinea e nel caso di
interventi di RRC o RE. Si applicano le disposizioni di cui al D.M. 1 febbraio
1986 e s.m. Tra l'inizio della livelletta inclinata della rampa e il confine
della sede stradale (carreggiata o lato interno del marciapiede) o il lato
interno del porticato pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano per una
lunghezza di almeno m 4,00, atto alla fermata di un'autovettura in entrata o in
uscita. Questa disposizione può essere derogata nel caso di edifici
preesistenti, in mancanza di soluzioni tecniche praticabili; in questo caso, al
fine di evitare incidenti, andranno previsti dispositivi di presegnalazione
acustica e visiva delle auto in uscita. 19. L’apertura o la modifica del passo carraio potrà essere effettuata a seguito della presentazione di titolo abilitativo previa autorizzazione del competente Settore Mobilità.
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