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Tutele ambientali e paesaggistiche

Art. 2.8 Alberi monumentali, giardini di pregio

1. Per gli alberi monumentali tutelati con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale e individuati nella Tav. PSC.2 si applicano le disposizioni della L.R. n. 2 del 24/01/1977 e succ. modificazioni e integrazioni ed è vietata ogni modificazione morfologica del suolo che possa alterare negativamente le condizioni di sopravvivenza e di equilibrio delle specie vegetali presenti.

2. Nella medesima Tav. PSC.2 sono individuati inoltre i giardini di pregio, ossia aree private dotate di copertura arborea rilevante per specie e consistenza rispetto al contesto. Nel RUE, ovvero in apposito Regolamento comunale di gestione del.Verde sono dettate specifiche norme volte alla conservazione dei giardini di pregio.