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Tutele
ambientali e paesaggistiche
Art. 2.2 Alvei attivi e invasi dei bacini idrici
1. Individuazione. L'alveo attivo è definito come l'insieme degli spazi
normalmente occupati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno
di 5-10 anni, da masse d'acqua in quiete o in movimento, delle superfici che li
delimitano, del volume di terreno che circoscrive tali spazi e che interagisce
meccanicamente o idraulicamente con le masse d'acque contenute in essi e di ogni
elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse
d'acqua medesime. Gli alvei attivi e gli invasi dei bacini idrici sono
rappresentati nella tav. PSC.2 come indicazioni delle aree da essi occupati Le
aree comprese tra argini continui su entrambi i lati del corso d'acqua sono
comunque soggette alla normativa del presente articolo.
2. Finalità specifiche e indirizzi d'uso. Gli alvei attivi, anche al
fine della sicurezza idraulica, sono destinati al libero deflusso delle acque e
alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo da parte delle
autorità competenti, queste ultime da realizzarsi preferibilmente con tecniche
di ingegneria naturalistica, tendenti a ridurre il grado di artificialità del
corso d'acqua e a favorire la contestuale funzione di corridoio ecologico. In
sede i POC si possono prevedere nelle aree di cui al presente articolo
sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico,
con riferimento a quanto contenuto nell'art. 3.3.
3. Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili. Negli alvei non
è ammissibile qualunque attività che possa comportare un apprezzabile rischio
idraulico per le persone e le cose o rischio di inquinamento delle acque o di
fenomeni franosi. La presenza di attività e costruzioni per funzioni diverse da
quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e
alle condizioni prescritte nei seguenti punti 4, 5, 6 e 7.
4. Attività agricole e forestali. L'utilizzazione agricola del suolo,
ivi compresi i rimboschimenti ad uso produttivo e gli impianti per
l'arboricoltura da legno, deve essere superata al fine di favorire il riformarsi
della vegetazione spontanea e l'efficacia della funzione di corridoio ecologico,
nei limiti di compatibilità con l'efficiente deflusso delle acque.
5. Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo alle
seguenti infrastrutture e impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica
utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio:
- strade, infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia,
materiali e per la trasmissione di segnali e informazioni,
- invasi, impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di
acqua;
sono ammissibili interventi di:
a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti
esistenti non delocalizzabili;
c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature
e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali,
regionali o nazionali. La subordinazione alla eventuale previsione in uno di
tali strumenti di pianificazione non si applica alle strade, agli impianti per
l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per
lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto di energia
che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione
di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni
confinanti.
I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati
dall'Autorità idraulica competente previa verifica della compatibilità, anche
tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:
- agli obiettivi del PTCP e del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato
direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto
significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle
possibili alternative.
Per le infrastrutture lineari non completamente interrate deve essere previsto
esclusivamente l'attraversamento, evitando che esse corrano parallelamente al
corso d'acqua.
Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le
reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che
ostacoli il passaggio una zona della larghezza di cinque metri esterna a ogni
sponda o dal piede dell'argine.
Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c) è
sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di
Bacino.
6. Altri interventi edilizi ammissibili. Sui manufatti ed edifici
riconosciuti di interesse storico-architettonico dal PSC o di pregio
storico-culturale e testimoniale dal RUE sono consentiti gli interventi ai sensi
dei successivi artt. 2.13 e 2.14, fermo restando che il cambio d'uso è
ammissibile a condizione che non determini aumento di rischio idraulico. Non
sono ammessi in nessun caso interventi di Ampliamento, e qualsiasi intervento
che ecceda la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria è soggetto al parere
preventivo della competente Autorità idraulica, in conformità all'art. 4.2
comma 6 del PTCP.
Sugli altri manufatti ed edifici non tutelati sono consentiti soltanto:
- interventi di manutenzione,
- interventi finalizzati ad una sensibile riduzione della vulnerabilità
rispetto al rischio idraulico, comunque, nel caso di edifici, senza aumenti di
superficie e di volume.
7. Significativi movimenti di terra. Ogni modificazione morfologica,
compresi la copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale,
secondario, minore, minuto e di bonifica, che non deve comunque alterare il
regime idraulico delle acque, né alterare eventuali elementi naturali fisici e
biologici che conferiscono tipicità o funzionalità all'ecosistema fluviale, è
subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, in
conformità all'art. 4.2 comma 6 del PTCP, e la relativa documentazione deve
essere trasmessa all'Autorità di Bacino. Le opere temporanee di carattere
geognostico per attività di ricerca nel sottosuolo sono ammesse previa
autorizzazione dell'autorità idraulica competente.
Nel caso di interventi che riguardino canali o vie d'acqua di interesse storico
si richiama il rispetto dell'art. 2.12.
8. Attività e interventi espressamente non ammessi. All'interno delle
aree in oggetto non può comunque essere consentito:
- l'impianto di nuove colture agricole;
- il taglio o la piantumazione di alberi o arbusti se non autorizzati
dall'autorità idraulica competente;
- lo svolgimento delle attività di campeggio;
- il transito e la sosta di veicoli motorizzati se non per lo svolgimento delle
attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non
specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
- l'ubicazione di impianti di stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti
nonché l'accumulo di qualsiasi tipo di rifiuto.
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