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Tutele
ambientali e paesaggistiche
Art. 2.6 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale della
pianura
1. Definizione e individuazione. Le Zone di particolare interesse
naturalistico e paesaggistico della pianura sono definite in relazione alla
presenza di particolari spazi naturali e seminaturali caratterizzati da valori
di naturalità e di diversità biologica, oltre che da connotati paesaggistici.
Tali zone sono costituite dalla porzione di pianura della Rete ecologica di
livello provinciale di cui all'art. 3.3 delle presenti norme e risultano
articolate al loro interno nei seguenti elementi funzionali della rete stessa
individuati graficamente nella tav. 2 del PSC:
a) "Nodi ecologici complessi",
b) "Zone di rispetto dei nodi ecologici".
2. Finalità specifiche e indirizzi d'uso. La finalità primaria delle
Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico è la conservazione
e miglioramento della biodiversità presente in tali zone e la valorizzazione
delle relative peculiarità paesaggistiche in funzione della riqualificazione e
fruizione didattica e ricreativa del territorio.
Nelle aree di cui al presente articolo, alle condizioni e nei limiti derivanti
dal rispetto delle altre disposizioni del presente piano, in sede di POC possono
essere previsti interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori
tutelati attraverso la realizzazione di parchi, percorsi ciclo-pedonali ed
equestri, spazi di sosta per mezzi di trasporto non motorizzati.
3. Interventi ammessi nei nodi ecologici complessi. Con riguardo alle
infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità,
comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i
seguenti:
- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo
metropolitano;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento,
nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti per l'approvvigionamento idrico;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o
dei semilavorati;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico;
sono ammissibili interventi di:
a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti
esistenti non delocalizzabili; in tali casi, si dovranno tuttavia prevedere ed
attuare adeguate misure di mitigazione e soprattutto di compensazione,
quest'ultime in aree anche non direttamente contermini col sito interessato
dall'intervento ma funzionalmente integrate/integrabili con il medesimo;
c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza
meramente locale, in quanto al servizio della popolazione residente all'interno
o nelle immediate vicinanze dell'area del nodo di non più di un comune ovvero
di parti della popolazione di due comuni confinanti.
L'ammissibilità degli interventi di cui alle lettere b) e c) è comunque
subordinata alla compatibilità degli stessi con:
- gli obiettivi del PTCP e del presente piano;
- la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del territorio interessato
direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato
intorno, valutando anche le possibili alternative.
Inoltre le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo con
carattere geognostico, possono essere eseguite solo in periodi e con modalità
da non arrecare o da ridurre al minimo il disturbo alle specie e agli habitat
presenti.
4. Interventi ammessi nelle zone di rispetto dei nodi ecologici. Con
riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica
utilità di cui al punto precedente, comprensivi dei relativi manufatti
complementari e di servizio, nonché con riguardo agli impianti per lo
smaltimento dei reflui e dei rifiuti, sono ammissibili, interventi di:
a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti
esistenti non delocalizzabili; in tali casi, si dovranno tuttavia prevedere ed
attuare adeguate misure di mitigazione e soprattutto di compensazione,
quest'ultime in aree anche non direttamente contermini col sito interessato
dall'intervento ma funzionalmente integrate/integrabili con il medesimo;
c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che siano previsti in
strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;
d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza
meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un
comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.
Ai fini della realizzabilità degli interventi di cui alle lettere b), c) e d)
dovrà essere verificata la relativa compatibilità rispetto:
- agli obiettivi del PTCP e del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del territorio
interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad
un adeguato intorno, valutando anche le possibili alternative. Ove tale
compatibilità non sia conseguibile e non sussistano alternative possibili,
dovranno essere previste ed attuate adeguate misure di mitigazione e soprattutto
di compensazione, quest'ultime in aree anche non direttamente contermini col
sito interessato dall'intervento ma funzionalmente integrate/integrabili con il
medesimo,
5. Altri interventi ammissibili. Sono consentiti, nei limiti stabiliti
nel RUE per il territorio rurale:
a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti;
b) la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali (anche per la
vendita diretta dei prodotti aziendali),di strutture per l'allevamento
zootecnico, in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, e di altre
strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo, nonché di
strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
c) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine
elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per
l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, limitatamente alle sole
zone di rispetto dei nodi, e non all'interno dei nodi ;
La realizzazione delle opere di cui al presente punto deve comunque risultare
congruente con le finalità di cui al punto 2 del presente articolo; se
necessario potrà essere prevista la realizzazione congiunta di opere
compensative ovvero di interventi che contribuiscano alla tutela e alla
valorizzazione della biodiversità presente nelle aree in oggetto.
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