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Tutele ambientali e paesaggistiche

Art. 2.6 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale della pianura


1. Definizione e individuazione. Le Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura sono definite in relazione alla presenza di particolari spazi naturali e seminaturali caratterizzati da valori di naturalità e di diversità biologica, oltre che da connotati paesaggistici. Tali zone sono costituite dalla porzione di pianura della Rete ecologica di livello provinciale di cui all'art. 3.3 delle presenti norme e risultano articolate al loro interno nei seguenti elementi funzionali della rete stessa individuati graficamente nella tav. 2 del PSC:
a) "Nodi ecologici complessi",
b) "Zone di rispetto dei nodi ecologici".


2. Finalità specifiche e indirizzi d'uso. La finalità primaria delle Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico è la conservazione e miglioramento della biodiversità presente in tali zone e la valorizzazione delle relative peculiarità paesaggistiche in funzione della riqualificazione e fruizione didattica e ricreativa del territorio.
Nelle aree di cui al presente articolo, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente piano, in sede di POC possono essere previsti interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di parchi, percorsi ciclo-pedonali ed equestri, spazi di sosta per mezzi di trasporto non motorizzati.


3. Interventi ammessi nei nodi ecologici complessi. Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:
- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti per l'approvvigionamento idrico;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
sono ammissibili interventi di:
a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili; in tali casi, si dovranno tuttavia prevedere ed attuare adeguate misure di mitigazione e soprattutto di compensazione, quest'ultime in aree anche non direttamente contermini col sito interessato dall'intervento ma funzionalmente integrate/integrabili con il medesimo;
c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione residente all'interno o nelle immediate vicinanze dell'area del nodo di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.
L'ammissibilità degli interventi di cui alle lettere b) e c) è comunque subordinata alla compatibilità degli stessi con:
- gli obiettivi del PTCP e del presente piano;
- la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, valutando anche le possibili alternative.
Inoltre le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico, possono essere eseguite solo in periodi e con modalità da non arrecare o da ridurre al minimo il disturbo alle specie e agli habitat presenti.


4. Interventi ammessi nelle zone di rispetto dei nodi ecologici. Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità di cui al punto precedente, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, nonché con riguardo agli impianti per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti, sono ammissibili, interventi di:
a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili; in tali casi, si dovranno tuttavia prevedere ed attuare adeguate misure di mitigazione e soprattutto di compensazione, quest'ultime in aree anche non direttamente contermini col sito interessato dall'intervento ma funzionalmente integrate/integrabili con il medesimo;
c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;
d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.
Ai fini della realizzabilità degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dovrà essere verificata la relativa compatibilità rispetto:
- agli obiettivi del PTCP e del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, valutando anche le possibili alternative. Ove tale compatibilità non sia conseguibile e non sussistano alternative possibili, dovranno essere previste ed attuate adeguate misure di mitigazione e soprattutto di compensazione, quest'ultime in aree anche non direttamente contermini col sito interessato dall'intervento ma funzionalmente integrate/integrabili con il medesimo,


5. Altri interventi ammissibili. Sono consentiti, nei limiti stabiliti nel RUE per il territorio rurale:
a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti;
b) la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali (anche per la vendita diretta dei prodotti aziendali),di strutture per l'allevamento zootecnico, in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
c) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, limitatamente alle sole zone di rispetto dei nodi, e non all'interno dei nodi ;
La realizzazione delle opere di cui al presente punto deve comunque risultare congruente con le finalità di cui al punto 2 del presente articolo; se necessario potrà essere prevista la realizzazione congiunta di opere compensative ovvero di interventi che contribuiscano alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità presente nelle aree in oggetto.