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Tutele
ambientali e paesaggistiche
Art. 2.7 Sistema delle aree forestali
1. Definizione e individuazione. Le aree forestali, perimetrate nella Tav.2 del
PSC in conformità al PTCP, sono sottoposte alle prescrizioni dettate dalla
legislazione e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia
forestale.
Le modificazioni per l'aggiornamento di tali perimetrazioni, comportanti aumento
e riduzione dei terreni coperti da vegetazione forestale in conseguenza di
attività antropiche o di atti amministrativi, sono prodotte dagli enti
competenti per territorio in materia forestale. Eventuali proposte di ulteriori
variazioni dei perimetri della Carta forestale possono essere presentate alla
Provincia, anche da soggetti privati, sulla base di analisi dello stato di fatto
prodotta da tecnico abilitato, secondo le medesime metodologie adottate dalla
Provincia per l'elaborazione della Carta forestale, e purché la modifica non
sia dovuta a taglio o incendio della preesistente copertura forestale. Il
recepimento delle modifiche di cui sopra, una volta approvate dalla Provincia,
è considerato mero adeguamento tecnico ed è effettuato con apposito atto
amministrativo.
2. Finalità specifiche. Il PSC conferisce al sistema forestale finalità
prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca
scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva.
3. Interventi ammissibili. In coerenza alle finalità di cui al punto 2, nei
terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione
del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto
sono ammesse esclusivamente:
a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi
di imboschimento e di miglioramento di superfici forestali, di strade poderali
ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di
servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle
predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle
altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma
regionale di sviluppo del settore forestale, alle vigenti "Prescrizioni di
massima e di polizia forestale" ed ai piani economici e piani di coltura e
conservazione di cui all'articolo 10 della L.R. 4 settembre 1981, n.30 e alla
regolamentazione delle aree protette;
b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro
intervento sui manufatti edilizi esistenti nei limiti consentiti dal RUE;
c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti
secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e
dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi,
agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla
precedente lettera a.;
d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti
degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla
precedente lettera a;
e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità
di tutela naturalistica e paesaggistica.
4. Disposizioni particolari Nei boschi ricadenti nelle Fasce di tutela
fluviale di cui all'art 2.3 e nelle Zone di tutela naturalistica di cui all'art.
2.5 devono essere osservate le seguenti direttive:
- nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso
su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal
rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree
vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime
limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale
od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali
devono favorire le specie vegetali autoctone;
- nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale
o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle
prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di
conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono
autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della L.R.
4 settembre 1981, n.30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica.
In tali boschi sono ammesse solo infrastrutture a carattere temporaneo, da
realizzarsi previa richiesta all'Ente delegato in materia di vincolo
idrogeologico, con l'esplicito impegno a riportare lo stato dei luoghi
all'originale destinazione entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di
utilizzazione e comunque entro un anno dall'inizio degli stessi. Tali opere a
carattere provvisorio, non devono modificare la destinazione d'uso ed il
paesaggio dei terreni interessati.
Nei boschi monospecifici di specie alloctone, oppure nei boschi misti costituiti
in prevalenza da tali specie, è ammesso e suggerito il taglio di utilizzazione
con scopi produttivi a carico delle specie alloctone, al fine di favorire la
rinnovazione delle specie autoctone presenti, prevedendo, se necessario,
l'introduzione delle stesse.
5. Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo
all'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di
infrastrutture e impianti per servizi essenziali di pubblica utilità,
comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i
seguenti:
- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria;
- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei
rifiuti;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o
dei semilavorati;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento,
nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
sono ammissibili interventi di:
a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti
esistenti non delocalizzabili;
c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previsti in
strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;
d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza
meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un
comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.
L'ammissibilità di linee di comunicazione è condizionata al fatto che tali
opere siano esplicitamente previste nel PSC.
6. Per i progetti degli interventi di cui alle lettere b), c) e d), in sede
di rilascio del provvedimento abilitativo dovrà esserne verificata la
compatibilità rispetto:
- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.
In ogni caso i suindicati progetti devono essere corredati dalla esauriente
dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della
insussistenza di alternative.
7. Le opere di cui alla lettera a. del punto 3 e quelle di cui al punto 5 non
devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la
loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico,
paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In
particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di
servizio forestale non devono avere larghezza superiore a m. 3,5. Qualora
interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e
conservazione ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n.30, le piste di esbosco e
di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali
piani regolarmente approvati. |