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Tutele
ambientali e paesaggistiche
Art. 2.4 Fasce di pertinenza fluviale
1. Definizione e individuazione. Le fasce di pertinenza, individuate
nella Tav. PSC.2, sono le ulteriori aree latistanti ai corsi d'acqua, non già
comprese nelle fasce di tutela di cui al precedente articolo, che possono
concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua, al
deflusso delle acque sotterranee, nonché alle funzioni di corridoio ecologico e
di qualificazione paesaggistica; comprendono inoltre le aree all'interno delle
quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità
del corso d'acqua.
2. Finalità specifiche e indirizzi d'uso. La finalità primaria delle
fasce di pertinenza fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le
funzioni idrogeologiche, paesaggistiche ed ecologiche degli ambienti fluviali.
Esse possono assumere una valenza strategica per l'attuazione del progetto di
rete ecologica di cui all'art. 3.3. A queste finalità primarie sono associabili
altre funzioni compatibili con esse nei limiti di cui ai successivi punti, e in
particolare la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale per attività
ricreative e del tempo libero e la coltivazione agricola del suolo.
In sede di POC possono essere previste nelle aree di cui al presente articolo,
ove opportuno:
- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio
ecologico;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e
attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a significative
impermeabilizzazioni del suolo.
3. Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili. Nelle fasce di
pertinenza fluviale la presenza e l'insediamento di attività e costruzioni per
funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile
esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei punti 4, 5, 6, 10 del
precedente art. 2.3.
Oltre a quanto sopra, è ammissibile la realizzazione di impianti di smaltimento
e di recupero di rifiuti nei limiti precisati nel successivo punto 4, a
condizione che:
- le aree interessate dagli interventi non siano passibili di inondazioni e/o
sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di
pioggia con tempi di ritorno di 200 anni;
- gli interventi non incrementino il pericolo di innesco di fenomeni di
instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non
siano soggette a fenomeni di instabilità tali da comportare un non irrilevante
rischio idrogeologico;
- per realizzare le condizioni di cui sopra non sia necessario realizzare opere
di protezione dell'insediamento dalla piene;
- gli interventi non comportino un incremento del pericolo di inquinamento delle
acque;
- le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore;
L'adozione degli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi che
prevedono gli interventi di cui sopra è sottoposta al preventivo parere
dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e
coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.
4. Gestione di rifiuti. Nelle fasce di pertinenza fluviale sono vietate
le attività di gestione di rifiuti urbani, speciali e pericolosi ad eccezione
delle seguenti, come definite nel PTCP:
- operazioni di recupero ambientale con l'utilizzo di rifiuti speciali non
pericolosi ai sensi del D.M. 5/2/1998, solo se compatibili con le
caratteristiche chimico/fisiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;
- operazioni di stoccaggio e compostaggio di rifiuti ligneo-cellulosici, ovvero
di rifiuti vegetali da coltivazioni agricole e scarti di legno non impregnato di
cui al punto 16.1, lettere b), c), h), e l) dell'allegato 1, Sub-allegato 1 del
D.M. 5/2/1998, nei limiti massimi di 1000 t./anno per ciascun impianto
autorizzato;
- trattamento di rifiuti liquidi in impianti di depurazione di acque reflue
urbane esistenti, nei limiti della capacità residua dell'impianto ed ai sensi
dall'art. 36 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/1999 e succ. modificazioni;
- operazioni di ricondizionamento preliminare, ai sensi del D.Lgs. 22/97, dei
fanghi prodotti da impianti di depurazione esistenti e trattamento negli stessi
di rifiuti speciali prodotti da terzi, nei limiti della capacità depurativa
residua dell'impianto preesistente.
Sono ammessi, ai fini della raccolta:
- il deposito temporaneo di rifiuti urbani anche in stazioni ecologiche di base
e stazioni ecologiche attrezzate;
- il deposito temporaneo di rifiuti speciali, anche collettivo purché previsto
da specifici accordi di programma per la corretta gestione dei rifiuti ai sensi
dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 22/97.
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