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Tutele
ambientali e paesaggistiche
Art. 2.3 Fasce di tutela fluviale
1. Definizione e individuazione. Le fasce di tutela sono definite in
relazione a connotati paesaggistici, ecologici e idrogeologici. Comprendono le
aree significative ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente fluviale
dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico, e ai fini del mantenimento e
recupero della funzione di corridoio ecologico, o ancora ai fini della riduzione
dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua; comprendono inoltre le aree
all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre
l'artificialità del corso d'acqua.
Ai sensi dell'art.4.3 c.1 del PTCP vigente, le presenti norme si applicano anche
al reticolo minore di bonifica non facente parte del reticolo minore e minuto e
non individuato nella cartografia di piano, nel quale la "fascia di tutela
fluviale" viene individuata in una fascia laterale di 10 m dal ciglio più
elevato della sponda o dal piede arginale esterno.
Nei tratti compresi nel territorio urbanizzato e nei tratti coperti, la fascia
di pertinenza è ridotta a 5 metri rispettivamente dal ciglio di sponda e dal
limite a campagna della infrastruttura. La tutela non si applica all'interno del
centro storico quando non compatibile con il tessuto urbano consolidato dello
stesso. Nel caso il limite della fascia di tutela fluviale intersechi il sedime
di un edificio, questo si considera esterno alla fascia di tutela.
2. Finalità specifiche e indirizzi d'uso. La finalità primaria delle
fasce di tutela fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le
funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua. In
particolare le fasce di tutela fluviale assumono una valenza strategica per la
realizzazione del progetto di rete ecologica di cui all'art. 3.3.
A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse
nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione
dell'ambiente fluviale e perifluviale per attività ricreative e del tempo
libero e la coltivazione agricola del suolo.
Nelle fasce di tutela fluviale in sede di POC possono essere previste:
- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico
con riferimento a quanto contenuto nell'art. 3.3;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e
attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a impermeabilizzazione del
suolo.
Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di chioschi ed
attrezzature di cui sopra è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità
idraulica competente.
3. Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili. Nelle fasce di
tutela fluviale, anche al fine di favorire il riformarsi della vegetazione
spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli
accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica,
irrigazione e difesa del suolo, la presenza e l'insediamento di attività e
costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è
ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti
punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e 13.
4. Attività agricole e forestali. Nelle fasce di tutela fluviale,a
distanza di 10 m. dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria, è
consentita l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di
allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo
impianto.
5. Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo alle
infrastrutture e agli impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica
utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali
i seguenti:
- strade, infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia,
materiali, e per la trasmissione di segnali e informazioni,
- invasi, impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di
acqua e per il trattamento di reflui,
- opere per la protezione civile non diversamente localizzabili,
- impianti temporanei per attività di ricerca di risorse nel sottosuolo,
sono ammissibili interventi di:
a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti
esistenti non delocalizzabili;
c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature
e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali,
regionali o nazionali, oppure che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto
al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della
popolazione di due comuni confinanti.
I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall'Ente
competente, previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle
possibili alternative, rispetto:
- agli obiettivi del PTCP e del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato
direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto
significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle
possibili alternative.
Per le infrastrutture lineari non completamente interrate deve evitarsi che
corrano parallele al corso d'acqua.
Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c), salvo che
si tratti di opere di rilevanza strettamente locale, è sottoposto al parere
vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.
6. Altri interventi edilizi ammissibili. Nelle fasce di tutela fluviale
sono ammissibili, nei limiti in cui siano ammessi dal RUE:
a) gli interventi di recupero (v.) di costruzioni legittimamente in essere;
b) realizzazione di nuove superfici accessorie pertinenziali ad edifici
legittimamente in essere;
c) ogni intervento edilizio all'interno del Territorio Urbanizzato, qualora
definito ammissibile dal RUE
d) impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di
decompressione del gas, impianti di pompaggio e simili;
e) realizzazione, quando non diversamente localizzabili, di edifici di servizio
all'attività agricola nei limiti stabiliti dal RUE, ad una distanza minima di
m. 10 dal limite dell'alveo attivo, nonché di strade poderali ed interpoderali
di larghezza non superiore a 4 metri lineari; non è ammessa comunque la
formazione di nuovi centri aziendali.
La realizzazione degli interventi edilizi di cui alle lettere b), c) ed e) è
subordinata all'adozione di misure di riduzione dell'eventuale rischio
idraulico, riguardo alle quali il Comune, nell'ambito del procedimento
abilitativo, provvede a verificare l'adeguatezza e a introdurre le opportune
prescrizioni.
7. Significativi movimenti di terra. Ogni modificazione morfologica del
suolo suscettibile di determinare modifiche al regime idraulico delle acque
superficiali e sotterranee, ivi comprese le opere per la difesa del suolo e di
bonifica montana, va sottoposta al parere dell'Autorità di Bacino che si
esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri
strumenti di piano.
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