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Sicurezza in caso di incendio Proposizione esigenziale (secondo la direttiva 89/106 cee)
L’organismo edilizio deve essere
concepito e costruito in modo che, in caso d’incendio: - sia garantita per un determinato tempo la
capacità portante dell’organismo edilizio e dei suoi
componenti; - siano limitate all’interno dell’organismo
edilizio la produzione e la propagazione del fuoco e del
fumo; - sia limitata la propagazione del fuoco
agli organismi edilizi vicini; - gli occupanti possano lasciare l’opera o
essere soccorsi altrimenti; - sia presa in considerazione la sicurezza
delle squadre di soccorso. Dovranno quindi in particolare essere
controllati: l’infiammabilità dei materiali della costruzione, la dotazione
d’impianti, il contenuto degli edifici, la prossimità di punti di rischio, la
compartimentazione, i tempi di propagazione tra i locali, la resistenza e la
reazione al fuoco delle partizioni (con riferimento a combustibilità,
infiammabilità, velocità di propagazione della fiamma), il sistema
d’accessibilità e d’evacuazione, ecc.. Fa parte della presente famiglia il seguente requisito18:
18 Rispetto
alla precedente versione dello schema di Regolamento Urbanistico Edilizio tipo
(Del. di G.R. n.593 del 28/2/1995) sono state
apportate le seguenti modifiche:
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