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TITOLO III   Norme per la qualità urbana


Art. 68
Criteri generali di manutenzione, decoro e sicurezza delle costruzioni, diritti degli animali

Art. 69
Facciate degli edifici e tinteggiature

Art. 70
Aggetti delle facciate su spazi di uso pubblico

Art. 71
Recinzioni e muri di cinta

Art. 72
Apertura dei sotterranei su spazi di uso pubblico

Art. 73
Impatto visivo degli impianti tecnologici all'esterno
degli edifici

Art. 74
Vetrine e serrande

Art. 75
Chioschi ed edicole

Art. 76
Insegne, mezzi pubblicitari e targhe

Art. 77
Bacheche e vetrinette

Art. 78
Erogatori automatici di prodotti o servizi


Art. 79
Elementi di arredo o di servizi

Art. 80
Manufatti temporanei stagionali


Abbreviazioni








Art. 79           

Elementi di arredo o di servizio


1.            Possono essere realizzati “gazebo” quali pertinenze dell’unità edilizia, con struttura assemblata in modo da costituire elemento rimovibile previo smontaggio e non per demolizione. Sono vietati materiali deteriorati o comunque di recupero fatiscenti. Tali manufatti nel rispetto delle seguenti caratteristiche non sono soggetti ad alcun titolo edilizio:

-          h max esterna = m 3,00;

-          superficie in pianta max = mq 9;

-          la struttura dovrà avere forma regolare.

I manufatti con caratteristiche diverse sono soggetti ai relativi titoli abilitativi e se di superficie in pianta maggiore di mq 9 costituiscono Sa.

2.            Possono essere realizzate casette per ricovero attrezzi da giardino o serre, quali pertinenze dell’unità edilizia, in numero massimo di un manufatto per unità immobiliare. Tali manufatti nel rispetto delle seguenti caratteristiche non sono soggetti ad alcun titolo edilizio:

-          h max al colmo = m 2,20;

-          superficie interna netta max = mq 9

-          struttura amovibile di forma regolare.

I manufatti con caratteristiche diverse sono soggetti ai relativi ai titoli abilitativi. Le casette con superficie maggiore di mq 9 costituiscono Sa.

3.            Il posizionamento dei manufatti di cui ai commi 1 e 2 in prossimità delle strade, dentro e fuori i centri abitati, deve rispettare le distanze previste dal Codice della Strada per i muri di cinta.

4.            Il posizionamento di manufatti di cui ai precedenti commi 1 e 2:

-          in aree interessate da vincolo paesaggistico, è soggetto ad autorizzazione paesaggistica;

-          in aree ricomprese all’interno del Parco regionale dei gessi bolognesi e dei calanchi dell’Abbadessa è soggetto a preventivo nulla-osta dell’Ente di gestione del parco.

5.            Costituiscono inoltre interventi relativi ad elementi di arredo o di servizio e non sono soggetti ad alcun titolo edilizio:

-          installazione di elementi di copertura mobile di spazi aperti: ad es. tende da sole retrattili o avvolgibili, frangisole, applicati ad edifici o su sopporto autonomo (dello stesso tipo di eventuali già presenti o se di nuova installazione con univocità di tipo, stile e colore per fabbricato); installazione di elementi di copertura mobile a corredo delle aperture di un edificio produttivo o magazzino per la protezione delle operazioni di carico e scarico merci;

-          pensiline con profondità inferiore a 1,5 m

-          installazione di piscine smontabili appoggiate al suolo di dimensione non superiore a mq 20, di campi da bocce singoli o di altre attrezzature sportive private di dimensione analoga, a condizione che la realizzazione non richieda significativi movimenti di terra.

 

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