|
|
1.
I chioschi per
l'esercizio di attività commerciali e/o somministrazione di alimenti e bevande,
in genere posti su area pubblica (piazze, marciapiedi, parchi e giardini),
individuata da specifico regolamento, non potranno avere una superficie coperta
superiore a mq 50. 2.
Per i chioschi adibiti
ad attività commerciali per la vendita di bevande e gelati, l’eventuale
superficie da destinare a tavoli all’aperto, dovrà avere caratteristiche e
dimensioni compatibili con il contesto e sarà definita caso per caso. Tale
superficie non può essere recintata in alcun modo con elementi
fissi. 3.
Per le attività
commerciali di tipo alimentare, la superficie di vendita deve essere contenuta
all’interno della superficie coperta. 4.
Per i chioschi esistenti
adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande è ammesso il superamento dei
limiti di superficie di cui al presente articolo, all’esclusivo fine di dotare
l’attività di servizi igienici. Tale ulteriore superficie non deve superare i mq
6. 5.
I nuovi chioschi devono
essere realizzati in arretramento di almeno m 3,00 dal filo stradale o dei
marciapiedi e comunque in posizione tale da non arrecare intralcio o pericolo
alla circolazione stradale, fermo restando il rispetto delle norme del Codice
della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione. 6.
La realizzazione di
nuovi chioschi o la loro sostituzione devono avvenire con la utilizzazione di
strutture prefabbricate amovibili, dotate dei necessari servizi tecnologici,
predisposti all'interno della struttura stessa in modo da costituire un
intervento compiuto non suscettibile di successivi
ampliamenti. 7.
La realizzazione di
chioschi o edicole costituisce intervento di Nuova Costruzione NC. Con la domanda di Permesso di Costruire dovrà essere
prodotta attestazione circa l’inesistenza di impianti a rete nel sottosuolo
interessato dall’intervento. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato ad
atto d’obbligo relativo alla demolizione e rimessa in pristino del sito all’atto
della decadenza della concessione di occupazione di suolo
pubblico. |