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TITOLO III   Norme per la qualità urbana


Art. 68
Criteri generali di manutenzione, decoro e sicurezza delle costruzioni, diritti degli animali

Art. 69
Facciate degli edifici e tinteggiature

Art. 70
Aggetti delle facciate su spazi di uso pubblico

Art. 71
Recinzioni e muri di cinta

Art. 72
Apertura dei sotterranei su spazi di uso pubblico

Art. 73
Impatto visivo degli impianti tecnologici all'esterno
degli edifici

Art. 74
Vetrine e serrande

Art. 75
Chioschi ed edicole

Art. 76
Insegne, mezzi pubblicitari e targhe

Art. 77
Bacheche e vetrinette

Art. 78
Erogatori automatici di prodotti o servizi


Art. 79
Elementi di arredo o di servizi

Art. 80
Manufatti temporanei stagionali


Abbreviazioni








Art. 75           

Chioschi ed edicole

1.            I chioschi per l'esercizio di attività commerciali e/o somministrazione di alimenti e bevande, in genere posti su area pubblica (piazze, marciapiedi, parchi e giardini), individuata da specifico regolamento, non potranno avere una superficie coperta superiore a mq 50.

2.            Per i chioschi adibiti ad attività commerciali per la vendita di bevande e gelati, l’eventuale superficie da destinare a tavoli all’aperto, dovrà avere caratteristiche e dimensioni compatibili con il contesto e sarà definita caso per caso. Tale superficie non può essere recintata in alcun modo con elementi fissi.

3.            Per le attività commerciali di tipo alimentare, la superficie di vendita deve essere contenuta all’interno della superficie coperta.

4.            Per i chioschi esistenti adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande è ammesso il superamento dei limiti di superficie di cui al presente articolo, all’esclusivo fine di dotare l’attività di servizi igienici. Tale ulteriore superficie non deve superare i mq 6.

5.            I nuovi chioschi devono essere realizzati in arretramento di almeno m 3,00 dal filo stradale o dei marciapiedi e comunque in posizione tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione stradale, fermo restando il rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione.

6.            La realizzazione di nuovi chioschi o la loro sostituzione devono avvenire con la utilizzazione di strutture prefabbricate amovibili, dotate dei necessari servizi tecnologici, predisposti all'interno della struttura stessa in modo da costituire un intervento compiuto non suscettibile di successivi ampliamenti.

7.            La realizzazione di chioschi o edicole costituisce intervento di Nuova Costruzione NC. Con la domanda di Permesso di Costruire dovrà essere prodotta attestazione circa l’inesistenza di impianti a rete nel sottosuolo interessato dall’intervento. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato ad atto d’obbligo relativo alla demolizione e rimessa in pristino del sito all’atto della decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico.

                                             
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