Home ] Norme Parte I ] Norme parte II ] Allegati ]



TITOLO III   Norme per la qualità urbana


Art. 68
Criteri generali di manutenzione, decoro e sicurezza delle costruzioni, diritti degli animali

Art. 69
Facciate degli edifici e tinteggiature

Art. 70
Aggetti delle facciate su spazi di uso pubblico

Art. 71
Recinzioni e muri di cinta

Art. 72
Apertura dei sotterranei su spazi di uso pubblico

Art. 73
Impatto visivo degli impianti tecnologici all'esterno
degli edifici

Art. 74
Vetrine e serrande

Art. 75
Chioschi ed edicole

Art. 76
Insegne, mezzi pubblicitari e targhe

Art. 77
Bacheche e vetrinette

Art. 78
Erogatori automatici di prodotti o servizi


Art. 79
Elementi di arredo o di servizi

Art. 80
Manufatti temporanei stagionali


Abbreviazioni








Art. 73           

Impatto visivo degli impianti tecnologici all'esterno degli edifici

1.            Gli impianti tecnologici posti all’esterno degli edifici ed i relativi elementi accessori sono installati nel rispetto del criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione.

2.            Sulla base dei criteri previsti al comma precedente, gli impianti sono collocati in maniera che non siano direttamente visibili dagli spazi pubblici, adottando soluzioni tecniche di tipo centralizzato e/o unificato per ciascun edificio.

3.            Le antenne paraboliche satellitari e le altre antenne di ricezione radiotelevisiva sono collocate sulla copertura degli edifici, ovvero su facciate degli stessi non prospicienti su spazi pubblici.

4.            Negli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione totale, le antenne di cui al comma precedente sono unificate in ragione di un solo impianto per ciascuna unità edilizia, ovvero, nel caso di case a schiera, per ciascuna aggregazione.

5.            I collegamenti delle antenne mediante cavi sono disposti all’interno dell’edificio. Qualora i cavi siano posti all’esterno la loro sistemazione avviene in appositi incavi opportunamente rivestiti. Sono vietati i cavi ‘volanti’, ovvero non inseriti in appositi alloggiamenti.

6.            I collettori solari, termici o fotovoltaici, possono essere installati:

a)      sulla copertura dell’edificio;

b)      sulle facciate solamente se concepiti come elementi funzionalmente integrati nella facciata;

c)      nell’ambito del lotto di pertinenza se posizionati in zona non prospiciente le pubbliche vie o aree pubbliche, oppure a condizione che gli stessi vengano adeguatamente schermati con idonee recinzioni armonizzate all’edificio principale o mediante piantumazione di siepi vive.

7.            Negli edifici esistenti, i motori degli impianti di climatizzazione sono installati sui fronti dell’edificio non prospicienti sulla pubblica via o su zone di uso pubblico. Ove ciò non risulti possibile, possono essere installati anche sui fronti principali a condizione che vengano posizionati in apposite nicchie ricavate sul prospetto e coperte con griglia metallica, ovvero siano opportunamente mimetizzate in armonia con il prospetto dell’edificio. I condotti di collegamento tra il motore e gli elementi interni devono essere incassati nelle pareti dell’edificio. Qualora ciò non risulti possibile, gli stessi devono essere rivestiti con materiali armonizzati alle finiture del fabbricato.

                                             
<<<<<<Precedente                       Successivo >>>>>>