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1.
Le recinzioni poste su
fronte strada non possono avere un’altezza superiore a: - m 1,40 nel caso di recinzioni in muratura piena; - m 1,80 nel caso di recinzioni realizzate con muretto pieno di base, avente altezza non superiore a m 0,60, e sovrastante rete o inferriata metallica o altro similare. Gli eventuali pilastri possono sporgere oltre la sommità della recinzione per una altezza tale da armonizzarsi adeguatamente con il resto della struttura. I tratti di recinzione a distanza inferiore a m 8,00 dagli incroci, o comunque nei tratti in curva avente raggio inferiore a m 5,00, devono essere realizzati, per la parte eccedente l’altezza di m 0,75, con materiali e soluzioni tecnologiche tali da consentire la visibilità. 2.
In tutto il territorio
comunale, le recinzioni, se intonacate, devono essere tinteggiate
congruentemente alla colorazione dell'edificio di pertinenza. Le nuove
recinzioni devono armonizzarsi per forma, dimensione e caratteristiche con
quelle limitrofe esistenti, fatto salvo il divieto di imitare materiali naturali
con altri materiali. |