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TITOLO III   Norme per la qualità urbana


Art. 68
Criteri generali di manutenzione, decoro e sicurezza delle costruzioni, diritti degli animali

Art. 69
Facciate degli edifici e tinteggiature

Art. 70
Aggetti delle facciate su spazi di uso pubblico

Art. 71
Recinzioni e muri di cinta

Art. 72
Apertura dei sotterranei su spazi di uso pubblico

Art. 73
Impatto visivo degli impianti tecnologici all'esterno
degli edifici

Art. 74
Vetrine e serrande

Art. 75
Chioschi ed edicole

Art. 76
Insegne, mezzi pubblicitari e targhe

Art. 77
Bacheche e vetrinette

Art. 78
Erogatori automatici di prodotti o servizi


Art. 79
Elementi di arredo o di servizi

Art. 80
Manufatti temporanei stagionali


Abbreviazioni








Art. 71           

Recinzioni e muri di cinta

1.            Le recinzioni poste su fronte strada non possono avere un’altezza superiore a:

-          m 1,40 nel caso di recinzioni in muratura piena;

-          m 1,80 nel caso di recinzioni realizzate con muretto pieno di base, avente altezza non superiore a m 0,60, e sovrastante rete o inferriata metallica o altro similare.

Gli eventuali pilastri possono sporgere oltre la sommità della recinzione per una altezza tale da armonizzarsi adeguatamente con il resto della struttura. I tratti di recinzione a distanza inferiore a m 8,00 dagli incroci, o comunque nei tratti in curva avente raggio inferiore a m 5,00, devono essere realizzati, per la parte eccedente l’altezza di m 0,75, con materiali e soluzioni tecnologiche tali da consentire la visibilità.

2.            In tutto il territorio comunale, le recinzioni, se intonacate, devono essere tinteggiate congruentemente alla colorazione dell'edificio di pertinenza. Le nuove recinzioni devono armonizzarsi per forma, dimensione e caratteristiche con quelle limitrofe esistenti, fatto salvo il divieto di imitare materiali naturali con altri materiali.

                                             
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