Home ] Norme Parte I ] Norme parte II ] Allegati ]



TITOLO II  
Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi


CAPO VI
 Territrio rurale

Art. 46
Articolazione del territorio rurale

Art. 47
Disposizioni generali e usi ammessi

Art. 48
Interventi di recupero edilizio e mutamento di destinazione
d'uso di edifici non tutelati esistenti

Art. 49

Interventi di recupero e mutamento di destinazione d'uso
di edifici tutelati

Art. 50
Coperture

Art. 51
Insediamenti produttivi esistenti nel territorio rurale
(ASP.tr)

Art. 52
Attrezzature sportive e ricreative private, recinti e ripari
per animali

Art. 53
Impianti per l'ambiente

Art. 54
Attrezzature per la pubblica amministrazione, la sicurezza,
la protezione civile, nonchè campi attrezzati per la sosta
dei nomadi

Art. 55
Interventi consentiti in relazione allo svolgimento di attività
agricole e zootecniche: definizioni

Art. 56
Disposizioni generali per gli interventi di NC per la
residenza e usi connessi alle attività agricole

Art. 57
Impatto paesaggistico dei nuovi edifici in territorio rurale

Art. 58
Interventi per uso a1- residenza

Art. 59
Interventi per uso d1- fabbricati di servizio

Art. 60
Interventi per usi d2 e c4

Art. 61
Interventi per uso d3- attività aziendali di conservazione
condizionata, prima lavorazione e alienazione
di prodotti agricoli e zootecnici

Art. 62
Interventi per uso d4- serre fisse

Art. 63

Interventi per uso c2- impianti di tipo industriale di
conservazione condizionata, lavorazione e
trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici; altre
attività di servizio all'agricoltura


Art. 64
Spandimento di fanghi o liquami

CAPO I- II - III - IV - V - VII - VIII


Abbreviazioni








Art. 64          

Spandimento di fanghi o liquami

1.            Per gli spandimenti di liquami provenienti da allevamenti zootecnici si applicano le disposizioni della legge regionale n. 4/2007 e del Regolamento Regionale 1/2016.

2.            Lo spandimento di liquami di origine zootecnica o di fanghi deve, in ogni caso, rispettare le seguenti distanze minime:

-     m 100 da abitazioni;

-     m 300 dal perimetro del territorio urbanizzato.


<<<<<<Precedente