TITOLO
II
Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi
CAPO
VI Territrio
rurale
Art. 46
Articolazione del territorio
rurale
Art. 47
Disposizioni generali e usi
ammessi
Art. 48
Interventi di recupero edilizio
e mutamento di destinazione
d'uso di edifici non tutelati
esistenti
Art. 49
Interventi di recupero e
mutamento di destinazione d'uso
di edifici tutelati
Art. 50
Coperture
Art. 51
Insediamenti produttivi
esistenti nel territorio rurale
(ASP.tr)
Art. 52
Attrezzature sportive e
ricreative private, recinti e ripari
per animali
Art. 53
Impianti per l'ambiente
Art. 54
Attrezzature
per la pubblica amministrazione, la sicurezza,
la protezione
civile,
nonchè campi attrezzati per la sosta
dei nomadi
Art. 55
Interventi consentiti in
relazione allo svolgimento di attività
agricole e
zootecniche: definizioni
Art. 56
Disposizioni generali per gli
interventi di NC per la
residenza e usi
connessi alle attività agricole
Art. 57
Impatto paesaggistico dei nuovi
edifici in territorio rurale
Art. 58
Interventi per uso a1- residenza
Art. 59
Interventi per uso d1-
fabbricati di servizio
Art. 60
Interventi per usi d2 e c4
Art. 61
Interventi
per uso d3- attività aziendali di conservazione
condizionata,
prima lavorazione e alienazione
di prodotti
agricoli e zootecnici
Art. 62
Interventi per uso d4- serre
fisse
Art. 63
Interventi per uso
c2- impianti di tipo industriale di
conservazione
condizionata,
lavorazione e
trasformazione di
prodotti agricoli o zootecnici; altre
attività
di servizio all'agricoltura
Art. 64
Spandimento di fanghi o liquami
CAPO I- II - III - IV - V -
VII - VIII
Abbreviazioni
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Art. 57
Impatto paesaggistico dei nuovi edifici in territorio rurale
1.
Per tutti gli interventi
che comportano la realizzazione in ambito rurale di edifici aventi un volume
superiore a mc 2.000 la domanda di permesso di
costruire deve essere accompagnata da uno studio dell’inserimento paesaggistico
in grado di rappresentare i maggiori punti di visibilità dell’intervento dalle
strade e dalle aree urbane ed individuare gli accorgimenti e le opere idonee a
mitigare l’impatto visivo.
2.
La documentazione
aggiuntiva di cui al comma precedente dovrà essere costituita da una relazione
illustrativa dello stato di fatto e dello stato di progetto contenente le
simulazioni visive dell’inserimento dell’oggetto nel paesaggio e la
rappresentazione dei materiali utilizzati per la costruzione.
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