Home ] Norme Parte I ] Norme parte II ] Allegati ]



TITOLO II  
Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi


CAPO VI
 Territrio rurale

Art. 46
Articolazione del territorio rurale

Art. 47
Disposizioni generali e usi ammessi

Art. 48
Interventi di recupero edilizio e mutamento di destinazione
d'uso di edifici non tutelati esistenti

Art. 49

Interventi di recupero e mutamento di destinazione d'uso
di edifici tutelati

Art. 50
Coperture

Art. 51
Insediamenti produttivi esistenti nel territorio rurale
(ASP.tr)

Art. 52
Attrezzature sportive e ricreative private, recinti e ripari
per animali

Art. 53
Impianti per l'ambiente

Art. 54
Attrezzature per la pubblica amministrazione, la sicurezza,
la protezione civile, nonchè campi attrezzati per la sosta
dei nomadi

Art. 55
Interventi consentiti in relazione allo svolgimento di attività
agricole e zootecniche: definizioni

Art. 56
Disposizioni generali per gli interventi di NC per la
residenza e usi connessi alle attività agricole

Art. 57
Impatto paesaggistico dei nuovi edifici in territorio rurale

Art. 58
Interventi per uso a1- residenza

Art. 59
Interventi per uso d1- fabbricati di servizio

Art. 60
Interventi per usi d2 e c4

Art. 61
Interventi per uso d3- attività aziendali di conservazione
condizionata, prima lavorazione e alienazione
di prodotti agricoli e zootecnici

Art. 62
Interventi per uso d4- serre fisse

Art. 63

Interventi per uso c2- impianti di tipo industriale di
conservazione condizionata, lavorazione e
trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici; altre
attività di servizio all'agricoltura


Art. 64
Spandimento di fanghi o liquami

CAPO I- II - III - IV - V - VII - VIII


Abbreviazioni








Art. 55           

Interventi consentiti in relazione allo svolgimento di attività agricole e zootecniche: definizioni

1.            L’unità fondiaria agricola costituisce l’unità di intervento per il rilascio dei titoli abilitativi per interventi edilizi finalizzati all'attività agricola e agrituristica. Può essere costituita da terreni in proprietà dell'imprenditore, in affitto con contratto regolarmente registrato di durata residua almeno quinquennale, o con altri diritti di godimento quali: usufrutto, enfiteusi e livelli. Nei casi in cui l'unità fondiaria agricola non sia costituita esclusivamente da terreni in proprietà, la richiesta di titolo abilitativo dovrà essere avanzata da tutte le proprietà interessate. I terreni non in proprietà che siano stati computati come facenti parte di una unità fondiaria agricola ai fini del rilascio di un titolo abilitativo edilizio, non sono successivamente computabili ai fini dell'edificazione in un’altra unità agricola, anche in caso di cessazione del contratto di affitto o del titolo di godimento. Qualora la potenzialità edificatoria derivante da un terreno venga utilizzata per un intervento edilizio su un terreno di proprietà diversa, il vincolo che ne deriva deve essere oggetto di un atto pubblico trascritto fra le parti interessate.

2.            L’unità fondiaria agricola può essere costituita da più appezzamenti di terreno non contigui tra loro (corpi aziendali). In tali casi gli interventi edilizi dovranno essere ubicati nel corpo aziendale dove già insistono altri fabbricati, ad una distanza da questi non superiore a m 50, o, in assenza di questi, nel corpo aziendale di superficie maggiore. Le ubicazioni diverse degli interventi edilizi potranno essere ammesse solo in presenza di esigenze organizzative aziendali, debitamente documentate da una apposita relazione tecnica, ovvero nei casi in cui siano presenti vincoli restrittivi alla edificabilità nei corpi aziendali già dotati di edifici o di superficie maggiore.

3.            L’unità fondiaria agricola può essere costituita da terreni ricadenti nel territorio di comuni contermini. In tal caso le richieste per interventi di NC che facciano riferimento, ai fini del computo della edificabilità, a terreni siti in comuni diversi devono sempre essere accompagnate da un Piano di Riconversione e Ammodernamento dell’Azienda Agricola (PRA), da inviarsi anche agli altri comuni nei quali ricadono i terreni considerati, affinché ne possano valutare la conformità rispetto agli atti pregressi e tenere conto nell’eventualità di successive richieste.

4.            Per superficie di un'unità fondiaria agricola si intende la superficie totale quale risulta dalla documentazione catastale, nonché dalla documentazione relativa a contratti di affitto o altri diritti di godimento.

5.            Per superficie agricola utilizzata si intende la superficie fondiaria di un'unità fondiaria agricola, depurata delle superfici boscate e delle tare improduttive, misurata sulla mappa catastale sovrapposta alla Carta Tecnica Regionale o alla ortofoto.

6.            Per PRA si intende il Piano di Riconversione e Ammodernamento dell’Azienda Agricola, formulato sulla base delle indicazioni riportate nella Modulistica-Tipo per gli interventi urbanistico-edilizi significativi in territorio rurale (art. 11.5 Norme PTCP), di cui alla DGP n. 572/2008.

7.            Si considera Imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, il soggetto in possesso della documentazione comprovante tale titolo rilasciata in data non anteriore a sei mesi.

8.            Si considera centro aziendale agricolo l’insieme di edifici, generalmente contigui attorno ad un'unica area di pertinenza, realizzati ai fini dell'attività produttiva di un'unità fondiaria agricola; può essere costituito anche da un solo edificio.


<<<<<<Precedente                       Successivo >>>>>>