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Interventi consentiti in relazione allo svolgimento di attività agricole e zootecniche: definizioni 1.
L’unità fondiaria
agricola costituisce l’unità di intervento per il rilascio dei titoli
abilitativi per interventi edilizi finalizzati all'attività agricola e
agrituristica. Può essere costituita da terreni in proprietà dell'imprenditore,
in affitto con contratto regolarmente registrato di durata residua almeno
quinquennale, o con altri diritti di godimento quali: usufrutto, enfiteusi e
livelli. Nei casi in cui l'unità fondiaria agricola non sia costituita
esclusivamente da terreni in proprietà, la richiesta di titolo abilitativo dovrà
essere avanzata da tutte le proprietà interessate. I terreni non in proprietà
che siano stati computati come facenti parte di una
unità fondiaria agricola ai fini del rilascio di un titolo abilitativo edilizio,
non sono successivamente computabili ai fini dell'edificazione in un’altra unità
agricola, anche in caso di cessazione del contratto di affitto o del titolo di
godimento. Qualora la potenzialità edificatoria derivante da un terreno venga
utilizzata per un intervento edilizio su un terreno di proprietà diversa, il
vincolo che ne deriva deve essere oggetto di un atto pubblico trascritto fra le
parti interessate. 2.
L’unità fondiaria
agricola può essere costituita da più appezzamenti di terreno non contigui tra
loro (corpi aziendali). In tali casi gli interventi edilizi dovranno essere
ubicati nel corpo aziendale dove già insistono altri fabbricati, ad una distanza
da questi non superiore a m 50, o, in assenza di questi, nel corpo aziendale di
superficie maggiore. Le ubicazioni diverse degli interventi edilizi potranno
essere ammesse solo in presenza di esigenze organizzative aziendali, debitamente
documentate da una apposita relazione tecnica, ovvero
nei casi in cui siano presenti vincoli restrittivi alla edificabilità nei corpi
aziendali già dotati di edifici o di superficie maggiore. 3.
L’unità fondiaria
agricola può essere costituita da terreni ricadenti nel territorio di comuni
contermini. In tal caso le richieste per interventi di NC che facciano
riferimento, ai fini del computo della edificabilità, a
terreni siti in comuni diversi devono sempre essere accompagnate da un Piano di
Riconversione e Ammodernamento dell’Azienda Agricola (PRA), da inviarsi anche
agli altri comuni nei quali ricadono i terreni considerati, affinché ne possano
valutare la conformità rispetto agli atti pregressi e tenere conto
nell’eventualità di successive richieste. 4.
Per superficie di
un'unità fondiaria agricola si intende la superficie totale quale risulta dalla
documentazione catastale, nonché dalla documentazione relativa
a contratti di affitto o altri diritti di
godimento. 5.
Per superficie agricola
utilizzata si intende la superficie fondiaria di un'unità fondiaria agricola,
depurata delle superfici boscate e delle tare
improduttive, misurata sulla mappa catastale sovrapposta alla Carta Tecnica
Regionale o alla ortofoto. 6.
Per PRA si intende il
Piano di Riconversione e Ammodernamento dell’Azienda Agricola, formulato sulla
base delle indicazioni riportate nella Modulistica-Tipo per gli interventi urbanistico-edilizi significativi in territorio rurale (art.
11.5 Norme PTCP), di cui alla DGP n. 572/2008. 7.
Si considera Imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi
del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, il soggetto in possesso della
documentazione comprovante tale titolo rilasciata in data non anteriore a sei
mesi. 8.
Si considera
centro aziendale agricolo l’insieme di edifici, generalmente contigui attorno ad
un'unica area di pertinenza, realizzati ai fini dell'attività produttiva di
un'unità fondiaria agricola; può essere costituito anche da un solo
edificio. |