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1.
Negli ambiti AUC.1,
AUC.2, AUC.3 sono previsti i seguenti usi: - a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b7, b8, b10, b11.1, b12, e1, e2, f1, f3, f5, f6. 2.
Sono considerati,
inoltre, ammissibili i seguenti ulteriori usi solo nelle Unità edilizie ove
siano già legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme, o
negli ambiti AUC.1 e AUC.2, oppure nell’ambito di interventi specificamente
previsti nel POC: - b14.1, b15, b16. 3.
Sono considerati
compatibili i seguenti ulteriori usi, solo nelle Unità edilizie ove siano già
legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme e fino ad un
eventuale mutamento di destinazione d’uso verso uno dei precedenti
usi: - b6, b11.2, c1, c3, f2. 4.
Negli ambiti AUC.4a,
AUC.4b e AUC.5 valgono le stesse disposizioni dei precedenti commi salvo per il
fatto che l’uso b11.1 è ammissibile solamente nelle Unità edilizie ove sia già
legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti disposizioni,
oppure nell’ambito di interventi specificamente previsti nel
POC. 5.
Negli ambiti AUC.p "ambiti prevalentemente non edificati ricompresi
all’interno del perimetro dell’urbanizzato del Parco dei Gessi Bolognesi e dei
Calanchi dell’Abbadessa", per i quali il PSC persegue una politica di
conservazione dei caratteri rurali, sono ammessi gli usi legittimamente in
essere alla data di adozione delle presenti disposizioni; il mutamento di
destinazione d’uso è ammesso secondo la disciplina relativa al territorio
rurale. |