|
|
Edificio esistente ed edificio diroccato o demolito 1.
Per edificio esistente
si intende anche un edificio parzialmente crollato, purché sia ancora
riconoscibile nella sua forma e tipologia. A tal fine occorre che sussista
almeno il 60% della superficie delle murature perimetrali del piano terreno. In
difetto di questi elementi, l’edificio si considera diroccato o
demolito. 2.
Gli edifici diroccati o
demoliti sono ricostruibili nei seguenti casi: a) edifici tutelati o tutelabili, fatiscenti o parzialmente demoliti (con intervento di RT*); b) sussistenza delle condizioni per richiedere un intervento di ricostruzione o nuova costruzione ai sensi degli articoli del Capo VI (interventi consentiti in relazione allo svolgimento delle attività agricole o zootecniche); c) demolizione per ordinanza sindacale in relazione a situazioni di pericolosità e la richiesta di permesso di costruire per la ricostruzione sia presentata entro cinque anni dalla demolizione. Nei casi di cui alle lettere a) e c) la ricostruzione dovrà avvenire nell’ambito della medesima sagoma e del medesimo sedime dell’edificio preesistente. <<<<<<Precedente
|