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TITOLO II  
Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi



CAPO I
 Centri storici, insediamenti storici ed edifici tutelati

Art. 31 
Disposizioni generali

Art. 32 
Categorie di tutela e relative finalità e modalità di
intervento

Art. 33 
Destinazioni d'uso

Art. 34 
Criteri generali di intervento sugli edifici tutelati

Art. 35 
Edificio esistente ed edificio diroccato


CAPO II - III - IV - V- VI - VII - VIII


Abbreviazioni








Art. 35           

Edificio esistente ed edificio diroccato o demolito

1.            Per edificio esistente si intende anche un edificio parzialmente crollato, purché sia ancora riconoscibile nella sua forma e tipologia. A tal fine occorre che sussista almeno il 60% della superficie delle murature perimetrali del piano terreno. In difetto di questi elementi, l’edificio si considera diroccato o demolito.

2.            Gli edifici diroccati o demoliti sono ricostruibili nei seguenti casi:

a)   edifici tutelati o tutelabili, fatiscenti o parzialmente demoliti (con intervento di RT*);

b)   sussistenza delle condizioni per richiedere un intervento di ricostruzione o nuova costruzione ai sensi degli articoli del Capo VI (interventi consentiti in relazione allo svolgimento delle attività agricole o zootecniche);

c)   demolizione per ordinanza sindacale in relazione a situazioni di pericolosità e la richiesta di permesso di costruire per la ricostruzione sia presentata entro cinque anni dalla demolizione.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) la ricostruzione dovrà avvenire nell’ambito della medesima sagoma e del medesimo sedime dell’edificio preesistente.

 
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