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TITOLO II  
Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi



CAPO II
 Ambiti Urbani Consolidati (AUC)

Art. 36
Articolazione degli AUC

Art. 37
Destinazioni d'uso

Art. 38
Interventi ammessi

Art. 39
Misure premiali in funzione del miglioramento della
qualità architettonica, dell'efficenza energetica e della
sicurezza degli edifici

CAPO II - III - IV - V- VI - VII - VIII


Abbreviazioni








Art. 38          

Interventi ammessi

1.            Negli ambiti AUC.1, AUC.2, AUC.3, AUC.4, AUC.5, fermo restando il rispetto delle norme di tutela di cui al PSC e le modalità di intervento sugli edifici tutelati di cui al Capo precedente, sono ammessi i seguenti interventi edilizi: MO, MS, RS, RRC, RE, RT, D. E’ ammesso altresì il mutamento di destinazione d’uso limitatamente agli usi previsti ovvero ammissibili ai sensi dell’articolo precedente.

2.            Per gli ambiti AUC.p sono ammessi gli interventi sugli edifici esistenti previsti nel territorio rurale.

3.            E’ consentito il recupero dei sottotetti nei limiti e condizioni previsti dalla L.R. 11/98 e s.m.i.

4.            E’ possibile, inoltre, effettuare trasformazioni di Sa in Su extra-indice secondo le seguenti prescrizioni:

-     sono ricompresi nelle superfici accessorie di possibile trasformazione le logge, i sottotetti e le cantine fuori terra fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui alle Norme Parte II;

-     sono esclusi nelle superfici accessorie di possibile trasformazione portici, tettoie, autorimesse e locali di servizio condominiale;

-     è possibile, nell’ambito della trasformazione di Sa in Su, aumentare il numero delle unità immobiliari a condizione che venga garantito il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali P3 (per gli usi a1 e a2 è richiesto un minimo di 1 posto auto per alloggio);

-     è ammessa la monetizzazione delle dotazioni P1 ed eventuali altre dotazioni previste;

-     negli AUC.3 quanto previsto dal presente comma si applica solo alla scadenza della convenzione urbanistica attuativa.

5.            E’ possibile, inoltre, effettuare entro sagoma aumenti di Su fino ad un massimo del 10% di Su esistente riferita anche alla singola unità immobiliare, anche in eccedenza rispetto alla Su ammessa, attraverso intervento diretto, a condizione che l'intervento sia accompagnato da un dimostrato miglioramento delle prestazioni energetiche, fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui alle Norme Parte II. Negli AUC.3, quanto previsto dal presente comma si applica solo alla scadenza della convenzione urbanistica attuativa.

6.            Alle sedi di attività ricettive esistenti alla data di adozione del RUE possono essere assegnati, attraverso il POC diritti edificatori finalizzati all’adeguamento delle funzioni ricettive, a fronte della presentazione di un piano aziendale di sviluppo, nella misura massima del 20% della Su esistente.

7.            Negli ambiti AUC.1, sono ammessi interventi di NC nel rispetto dei seguenti limiti:

      -     Su max = il valore maggiore tra Su legittimamente esistente e Su derivante dall’applicazione di Uf = 0,65 mq/mq;
-     Sa max = 70% della Su (in caso di ampliamento, Sa max = valore maggiore tra Sa legittimamente esistente e 70% della Su);
-     Hmax = 4 piani o H esistente se superiore;
-     Q max = 40% o Q preesistente se superiore.

Solo nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione può essere superato l’indice Uf suddetto fino ad un massimo di Su = Su preesistente + 20%; le condizioni per il superamento dell’Uf massimo e i relativi criteri e modalità di intervento sono definiti dal POC, in base al quale l’intervento è soggetto a Intervento Unitario Convenzionato e concorre alle dotazioni territoriali nella misura fissata dal POC stesso.

8.            Negli ambiti AUC.2, sono ammessi interventi di NC nel rispetto dei seguenti limiti:

      -     Su max = il valore maggiore tra Su legittimamente esistente e Su derivante dall’applicazione di Uf = 0,50 mq/mq;
-     Sa max = 70% della Su (in caso di ampliamento, Sa max = valore maggiore tra Sa legittimamente esistente e 70% della Su);
-     Hmax = 4 piani o H esistente se superiore
-     Q max = 40% o Q preesistente se superiore.

Solo nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione può essere superato l’indice Uf suddetto fino ad un massimo di Su = Su preesistente + 10%; le condizioni per il superamento dell’Uf massimo, ed i relativi criteri e modalità di intervento, sono definiti dal POC, in base al quale l’intervento è soggetto a intervento unitario convenzionato e concorre alle dotazioni territoriali nella misura fissata dal POC stesso.

9.            Negli ambiti AUC.3, derivanti da Piani Urbanistici Attuativi approvati, fino alla data di scadenza della convenzione sono ammessi gli interventi, nel rispetto dei limiti, dei parametri dimensionali e relative modalità di misura e delle prescrizioni contenute nel PUA.

Dopo la scadenza della convenzione, qualora le opere di urbanizzazione siano state terminate, collaudate e prese in carico dal Comune, sono ammessi gli interventi edilizi di cui ai commi 1, 3, 4, 5 nel rispetto dei parametri dimensionali e relative modalità di misura e delle prescrizioni contenute nel presente RUE e gli interventi di NC nel rispetto dei limiti di cui agli ambiti AUC.5. L’edificazione in eventuali lotti liberi è consentita secondo le quantità previste dal PUA nel rispetto dei parametri dimensionali e relative modalità di misura e delle prescrizioni contenute nel presente RUE.

Nell’ambito AUC.3** alla scadenza della convenzione con intervento unitario convenzionato IUC saranno possibili mutamenti di destinazione d’uso all’interno degli usi ammessi: a2, b15, e1.

10.        Negli ambiti AUC.4a, sono ammessi interventi di NC nel rispetto dei seguenti limiti:

      -     Su max = il valore maggiore tra Su legittimamente esistente e Su derivante dall’applicazione di Uf = 0,37 mq/mq.
-     Sa max = 70% della Su (in caso di ampliamento, Sa max = valore maggiore tra Sa legittimamente esistente e 70% della Su)
-     Q max = 30% o Q preesistente se superiore
-     H max = m 10,50 o = H preesistente se superiore

11.        Negli ambiti AUC.4b, sono ammessi interventi di NC nel rispetto dei seguenti limiti:

      -     Su max = il valore maggiore tra Su legittimamente esistente e Su derivante dall’applicazione di Uf = 0,215 mq/mq;
-     Sa max = 70% della Su (in caso di ampliamento, Sa max = valore maggiore tra Sa legittimamente esistente e 70% della Su);
-     Q max = 25% o Q preesistente se superiore
-     H max = m 10,50 o = H preesistente se superiore.

12.        Negli ambiti AUC.5, sono ammessi interventi di NC nel rispetto dei seguenti limiti:

      -     Su = Su esistente;
-     Sa max = 70% della Su;
-     Q max = Q preesistente.

13.        La perimetrazione dei sub-ambiti identificati in cartografia Sl.RUE.h con * (asterisco) si intende superata da quanto previsto nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, Rischio da frana e assetto dei versanti, zonizzazione aree a rischio attraverso la Scheda n. 178 che ne disciplina gli interventi ammessi nei limiti della disciplina dell’ambito di appartenenza.

14.        Negli ambiti consolidati, qualora un edificio preesistente venga complessivamente riqualificato dal punto di vista energetico fino a ottenere almeno la classe C di certificazione energetica, e tale intervento contempli anche l'organica riprogettazione in forma di sistema passivo della facciata esposta fra sud-est e sud-ovest, è ammesso l'eventuale incremento di Su extra-indice, determinato dalla chiusura a vetrate di logge o balconi.

                                                                                           
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