|
|
- in caso di interventi volti al
raggiungimento della classe energetica A è consentito l’incremento di Su fino ad
un massimo del 10% della Su esistente Non è ammessa l’applicazione della presente norma nei casi che hanno utilizzato quanto previsto all’art. 38 commi 3 e 4. 2.
L’utilizzo di queste
misure esclude l’applicazione di quanto previsto all’art. 3.
Modalità di intervento:
- Su complessiva inferiore a mq 1.000:
intervento diretto 4.
Il Comune verifica
specificamente il rispetto dei livelli prestazionali richiesti in sede di esame
del progetto, nel corso dei lavori e alla loro conclusione. In caso di
difformità, trovano applicazione le sanzioni relative ai lavori realizzati in
contrasto con il titolo abilitativo edilizio, di cui alla legge regionale 21
ottobre 2004, n. 23.
<<<<<<Precedente
|