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Criteri generali di intervento sugli edifici tutelati 2. Gli interventi di conservazione, siano essi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o, nei casi ed entro i limiti in cui siano ammessi, di ristrutturazione edilizia, devono essere realizzati, quanto a materiali ed elementi costruttivi, in relazione agli specifici valori architettonici, artistici ed ambientali presenti nel manufatto e nel suo contesto. Nel recupero delle murature esistenti dovranno essere di preferenza impiegate tecniche di ripresa a “cuci-scuci”, o altri metodi che non pregiudichino la funzionalità termoigrometrica complessiva delle murature originali. Si richiama l’osservazione delle ”Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale”, elaborate dalla Direzione generale per i beni architettonici del Ministero dei Beni Culturali e dal Dipartimento per la protezione civile. Nel caso di RE valgono le seguenti prescrizioni: - l’eventuale demolizione e ricostruzione
integrale dovrà avvenire rispettando la sagoma ed il sedime dell’edificio preesistente fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e per
l’installazione di impianti tecnologici; - dovrà essere garantito il ripristino degli elementi morfologici e di finitura della tipologia originaria: la ricostruzione dovrà avvenire con le stesse caratteristiche estetiche e dimensionali e con il recupero e riutilizzo dei materiali dell’edificio preesistente e comunque con l’utilizzo di materiali anche moderni ma della stessa tipologia. 3.
Gli interventi di
consolidamento e ripristino dei solai esistenti sono ammessi nel rispetto del
sistema strutturale preesistente. Il consolidamento dei solai lignei deve essere
realizzato con tecnologie di tipo conservativo. Negli immobili di tutela 1 e 2A,
gli eventuali nuovi solai dovranno essere realizzati con struttura in legno,
qualora la struttura originaria sia in legno. In ogni caso, l’opera dovrà essere
realizzata con la medesima tecnologia originaria. Solo negli edifici in
categoria di tutela 2B è ammessa la realizzazione di solai con tecnologie
moderne, ex-novo o in sostituzione di preesistenti solai. 4.
Gli interventi di
consolidamento, ripristino e sostituzione delle coperture esistenti devono
avvenire nel rispetto delle caratteristiche geometriche e strutturali delle
coperture preesistenti. E' prescritta la conservazione o il ripristino dei manti
di copertura con materiali conformi a quelli originari e caratteristici
dell’epoca del fabbricato, ossia di norma il coppo (ossia la tegola a canale in
cotto). Non è ammesso l’uso di manti di copertura in manufatti di cemento
colorato, né in tegole alla marsigliese o simili. Negli interventi di ripristino
o rifacimento del manto di copertura è prescritto il reimpiego del materiale
preesistente non deteriorato, utilizzando per le integrazioni materiale dello
stesso tipo e colore. Per edifici di tutela 2B con manti di coperture di diversa
natura è ammesso il mantenimento di materiali diversi se preesistenti. Non è
ammesso modificare il profilo tipico del cornicione originario e la geometria e
pendenza delle falde. Non è ammessa la sostituzione delle parti sporgenti in
vista in legno delle strutture portanti del coperto con materiali prefabbricati.
Non è ammesso modificare la quota di gronda se non nella misura minima che può
derivare dall’ispessimento del solaio di copertura per esigenze di coibentazione
e di adeguamento antisismico. I canali di gronda non dovranno essere in
materiale plastico e, salvo preesistenze diverse, avranno sezione a semicerchio.
I corpi tecnici emergenti dalla copertura devono essere inseriti in modo
armonico nella stessa in relazione alle caratteristiche tipologiche
dell’edificio. 5.
Gli interventi di
consolidamento, ripristino e sostituzione dei corpi scala esistenti devono
essere realizzati nel rispetto dell’impianto tipologico e strutturale originale.
Negli interventi di consolidamento è prescritta la conservazione o il ripristino
dei materiali di pavimentazione delle scale e pianerottoli originali o comunque
in uso nella tradizione locale. Le volte e gli altri elementi strutturali o
sovrastrutturali storici dovranno essere conservati. L’eventuale inserimento di
ascensori e montacarichi è ammesso nel caso in cui questo non interferisca
significativamente con le caratteristiche dell’impianto tipologico originario,
ovvero non interessi vani caratterizzati dalla presenza di elementi architettonico-decorativi di pregio. In tutti i casi, il
vano dell’impianto dovrà essere realizzato in modo da non fuoriuscire rispetto
alla linea di falda se questa è prospiciente la strada e comunque rispetto alla
quota di colmo del tetto. Quando l’inserimento del vano ascensore non risulti
compatibile con le caratteristiche dell’impianto tipologico dell’edificio, potrà
esserne previsto l’impianto in corrispondenza di cavedii o cortili interni, a
condizione che esso non interferisca con le caratteristiche architettoniche
delle facciate e che siano impiegati materiali idonei ad un efficace inserimento
sul paramento storico. 6.
Nei fronti principali
degli edifici assoggettati a categoria di tutela 1 è ammesso solamente il
ripristino di aperture e accessi originali che siano stati tamponati. Negli
altri fronti degli edifici di categoria di tutela 1 e negli edifici di categoria
di tutela 2, la realizzazione di nuove aperture nelle pareti esterne è
subordinata ad uno studio preliminare sul rapporto dei pieni e dei vuoti
dell’intero fronte interessato, con relativa deduzione dei rapporti ottimali da
usarsi. L'eventuale realizzazione di nuove aperture o la modifica di aperture preesistenti deve uniformarsi ai seguenti criteri: - dimensioni delle aperture rapportata
all’entità della superficie del fronte ed alle aperture preesistenti; E' esclusa l’aggiunta di
balconi in aggetto.
7.
Non è ammessa la
realizzazione di terrazzi in falda o di nuovi abbaini. 8.
E’ prescritto il
rivestimento delle murature con intonaco tinteggiato. La soluzione del paramento
esterno “a faccia a vista”, con o senza ‘sagramatura’,
è ammessa solo laddove ne sia documentata la presenza originaria, nonché negli
edifici di tutela 2B, laddove la muratura sottostante l’intonaco, da sondaggi
preliminari, risulti di buona fattura ed omogenea per tipo di mattone e
tessitura. Nel caso di paramento a “faccia a
vista” è ammessa la sagramatura, la stuccatura con
fuga scavata con stilatura a ferro e la stuccatura
alla cappuccina. Negli edifici di tutela 1, la riproposizione o integrazione
degli intonaci dovrà avvenire sulla base di apposite analisi della composizione
dell’intonaco originario, previa campionatura. Per gli edifici tutelati, quando
siano riconoscibili tracce dei colori originari, questi dovranno essere
riproposti in sede di rifacimento della tinteggiatura. Dovranno essere
riproposte le originali partizioni cromatiche per paramenti di fondo, cornici,
lesene, serramenti, ecc. sulla base di un progetto della tinteggiatura. Per le
cortine edilizie dovranno usarsi tonalità diverse per unità edilizia, distinte
ed accostate, onde evidenziare, anche in eventuale continuità del filo delle
gronde e delle pareti, la distinta struttura tipologica interna. Sono ammesse
tinteggiature a base di silicati esclusivamente nei casi di intonaci cementizi
preesistenti di cui non sia proponibile il rifacimento a calce, per il buono
stato di conservazione. Non sono ammessi rivestimenti plastici; nel caso di cortine edilizie la scelta va compiuta valutando la
composizione e l’alternanza cromatica per un congruo tratto di
strada. 9.
Si prescrive che per
ogni unità edilizia gli interventi, anche se eseguiti per parti e in tempi
diversi, siano realizzati in modo coerente e uniforme. E’ prescritto il restauro
o il ripristino degli infissi lignei e degli scuri e persiane esistenti, ovvero
la loro sostituzione, in caso di grave degrado, con altri analoghi del medesimo
tipo e materiale. Gli infissi e gli elementi di oscuramento, quali persiane,
sportelloni e scuretti, dovranno essere verniciati con
colori coprenti del repertorio tradizionale locale. Ove esistenti in forma
impropria rispetto alla tipologia edilizia originaria, nel caso di interventi
diversi da MO e MS, le serrande avvolgibili dovranno essere sostituite con
infissi di tipo tradizionale. I materiali da usare nelle vetrine dovranno essere
quelli tradizionali come legno e ferro verniciato. Sono escluse le vetrine in
alluminio anodizzato. Sono ammissibili altri materiali a condizione che
rispettino i colori e l’aspetto fisico di quelli tradizionali o siano più idonei
alle caratteristiche architettoniche originarie del fabbricato a cui si
riferiscono. L’eventuale inserimento di apparecchi di condizionamento può
avvenire senza manomissione delle aperture preesistenti e degli infissi lignei,
nelle facciate secondarie. 10.
Le pavimentazioni di
pregio, sia interne che esterne, devono essere conservate e ripristinate. Le
integrazioni di parti di pavimentazioni degradate ovvero il ripristino di
pavimentazioni in cattivo stato di conservazione dovranno essere realizzate
impiegando materiali omogenei a quelli preesistenti ed utilizzando tecniche
costruttive tradizionali. Negli interventi di sostituzione, le pavimentazioni
degli spazi comuni nei centri storici dovranno essere realizzate utilizzando
materiali tipici in uso nella tradizione locale: acciottolato di fiume,
laterizio, lastre di arenaria, veneziana di marmo, blocchetti di basalto,
trachite o porfido. E’ da escludere, in generale, per tali tipi di interventi
l’uso di pavimentazione di asfalto, palladiana in marmo o porfido, marmo
lucidato, ceramica, gres, prefabbricati autobloccanti. I progetti di intervento
dovranno contenere una dettagliata definizione delle pavimentazioni previste per
gli spazi comuni sia come disegno che come materiali. 11.
Nelle aree di pertinenza
di fabbricati tutelati è ammessa la realizzazione di elementi di arredo e di
servizio. In tali aree devono essere
curate le alberature esistenti e garantite le opere di rinnovo che si rendono
necessarie. In tutti gli interventi, la sistemazione delle aree a verde dovrà
avvenire utilizzando, sia per le alberature che per gli arbusti, le essenze
tipiche della tradizione locale, nel rispetto del Regolamento del Verde. Nelle
aree cortilive è ammessa la realizzazione di spazi di parcheggio privato, purché non siano chiusi, ma solo eventualmente coperti a pergolato. 12.
Devono essere conservati
e restaurati gli elementi decorativi originari, in laterizio o in pietra quali
lesene, capitelli, mensole, cornici, marcapiani, balconi, fittoni, decorazioni
interne ed esterne e simili, o in ferro. Quando siano irrecuperabili,
l’eventuale sostituzione di tali elementi deve avvenire con gli stessi materiali
usati nella tradizione locale. E’ inoltre prescritta la conservazione in sito di
lapidi, immagini votive, marmette ecclesiastiche, numeri civici di interesse
testimoniale, scritte di interesse testimoniale. 13.
Per la collocazione di
insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari si rinvia al relativo
Regolamento Comunale. 14.
Gli interventi di
recupero di edifici tutelati dovranno riguardare contestualmente anche le aree
di pertinenza sulla base di un rilievo delle alberature e di tutti i manufatti,
elementi di arredo e pavimentazioni preesistenti. Tali aree di pertinenza
dovranno essere sistemate salvaguardando le alberature esistenti. Nel caso di
recupero degli edifici tutelati dovranno essere demoliti i manufatti incongrui;
qualora si tratti di manufatti legittimati essi potranno essere ricostruiti in
forma di fabbricati accessori pertinenziali
dell’edificio tutelato ai sensi del comma seguente. 15.
I fabbricati accessori
degli edifici tutelati e quelli facenti parte della medesima unità edilizia o
della medesima unità poderale di un edificio tutelato, ma non direttamente
sottoposti a specifica tutela, sono destinabili a pertinenze degli edifici
principali tutelati e sono assoggettabili anche ad interventi di
ristrutturazione edilizia e demolizione e ricostruzione nei limiti in cui tali
interventi siano ammessi dalle norme di ambito; tali interventi dovranno
comunque tendere ad armonizzare le caratteristiche di tali fabbricati a quelle
del fabbricato tutelato. 16.
L’inserimento dei
manufatti tecnologici connessi agli allacciamenti alle reti tecnologiche dovrà
essere curato in modo da limitarne al massimo la visibilità. Gli eventuali
elementi di impianti esterni all’edificio dovranno essere posizionati in modo
tale da non risultare visibili dalla pubblica via o da spazi pubblici, e
comunque non sul fronte principale dell’edificio. Le antenne TV dovranno essere
centralizzate prevedendo cioè una unica antenna per ciascuna unità
edilizia. 17.
E’ ammissibile la
conservazione di elementi architettonici isolati quali pozzi, edicole sacre,
cippi, fontane, esedre, coppie di pilastri o colonne di ingresso ai fondi
agricoli, e simili. 18.
Nei complessi edilizi
rurali ove sia presente un oratorio privato, il recupero e riuso degli edifici
principali deve prevedere contestualmente anche i necessari interventi
conservativi dell’oratorio. Tali edifici, fatti salvi i requisiti edilizi,
potranno essere destinati a funzioni direttamente collegate ad una delle
abitazioni del complesso, purché si tratti di funzioni che non impattino con le
caratteristiche tipologiche e storiche. E’ fatto divieto di dotare detti edifici
di servizi igienici o attrezzature atte alla preparazione dei cibi; è, invece,
consentito predisporre impianto di riscaldamento e
illuminazione. 19.
Nei centri storici
l’utilizzazione degli spazi pubblici per tavolini, bar, ristoranti, deve
avvenire attrezzando opportunamente l’area interessata e previa autorizzazione
dell’Amministrazione Comunale su dettagliato progetto. Le edicole e i chioschi
ammessi nelle strade e negli spazi pubblici sulla base di concessioni di
occupazione del suolo, dovranno essere coerenti con il contesto, per forma e
materiali. |