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TITOLO II  
Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi



CAPO I
 Centri storici, insediamenti storici ed edifici tutelati

Art. 31 
Disposizioni generali

Art. 32 
Categorie di tutela e relative finalità e modalità di
intervento

Art. 33 
Destinazioni d'uso

Art. 34 
Criteri generali di intervento sugli edifici tutelati

Art. 35 
Edificio esistente ed edificio diroccato


CAPO II - III - IV - V- VI - VII - VIII


Abbreviazioni








Art. 31           

Disposizioni generali

1.            Le disposizioni del presente Capo disciplinano gli interventi effettuabili nei centri storici nonché quelli effettuabili sugli edifici soggetti a tutela in quanto riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, collocati in altri ambiti del territorio comunale. Per gli edifici soggetti a tutela esterni ai centri storici, le disposizioni del presente Capo prevalgono su quelle dell’ambito specifico in cui ricadono.

2.            Costituiscono centri storici, nuclei storici e insediamenti storici i tessuti urbani o le porzioni di territorio rurale di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa e/o della stratificazione dei processi della loro formazione. Essi sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria, dagli spazi inedificati e dagli altri manufatti storici, nonché dalle aree di pertinenza storicamente riconoscibili degli edifici e dei complessi di edifici.

3.            Ai sensi dell’articolo A-7 della legge regionale n. 20/2000, nel centro storico e negli insediamenti storici:

-     è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;

-     sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d’uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;

-     non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.

4.         Nel centro storico e negli insediamenti storici assume specifica rilevanza, ai fini della conservazione e della percezione delle valenze storico-testimoniali degli insediamenti, il controllo qualitativo degli interventi relativi all’arredo urbano e alla sistemazione degli spazi collettivi, in conformità ai regolamenti comunali. La realizzazione dei posti auto non dovrà pregiudicare la sistemazione delle aree non edificate; è ammessa la realizzazione di posti auto e superfici accessorie interrate nel rispetto delle strutture edificate qualora di interesse storico-architettonico e/o storico-testimoniale. Gli interventi sugli edifici sono definiti sulla base della classificazione attribuita.

5.          Interventi che richiedono il coordinamento di risorse e di volontà pubbliche e private, al fine di definire piani attuativi e programmi di intervento per il recupero e la valorizzazione, sono programmati dal POC.

6.          Considerata la funzione del decoro dell’ambiente come componente della vita e dell’economia della comunità, il Sindaco potrà ingiungere alle proprietà l’esecuzione di opere di manutenzione sulle fronti dei fabbricati visibili da spazi pubblici, nonché il riordino di aree, di recinzioni e di manufatti lasciati in condizioni di disordine, di abbandono o di degrado.

                                                                                           
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