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1.
Le
disposizioni del presente Capo disciplinano gli interventi effettuabili
nei centri storici nonché quelli effettuabili sugli edifici
soggetti a tutela in quanto riconosciuti di interesse
storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale,
collocati in altri ambiti del territorio comunale. Per gli edifici
soggetti a tutela esterni ai centri storici, le disposizioni del
presente Capo prevalgono su quelle dell’ambito specifico in
cui ricadono. 2.
Costituiscono
centri storici, nuclei storici e insediamenti storici i tessuti urbani
o le porzioni di territorio rurale di antica formazione che hanno
mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa e/o
della stratificazione dei processi della loro formazione. Essi sono
costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria, dagli spazi inedificati e dagli altri
manufatti storici, nonché dalle aree di pertinenza
storicamente riconoscibili degli edifici e dei complessi di edifici. 3.
Ai
sensi dell’articolo A-7 della legge regionale n. 20/2000, nel
centro storico e negli insediamenti storici: - è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale; - sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d’uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato; - non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici. 4.
Nel
centro storico e negli insediamenti storici assume specifica rilevanza,
ai fini della conservazione e della percezione delle valenze
storico-testimoniali degli insediamenti, il controllo qualitativo degli
interventi relativi all’arredo urbano e alla sistemazione
degli spazi collettivi, in conformità ai regolamenti
comunali. La realizzazione dei posti auto non dovrà
pregiudicare la sistemazione delle aree non edificate; è
ammessa la realizzazione di posti auto e superfici accessorie interrate
nel rispetto delle strutture edificate qualora di interesse
storico-architettonico e/o storico-testimoniale. Gli interventi sugli
edifici sono definiti sulla base della classificazione attribuita. 5.
Interventi
che richiedono il coordinamento di risorse e di volontà
pubbliche e private, al fine di definire piani attuativi e programmi di
intervento per il recupero e la valorizzazione, sono programmati dal
POC. 6.
Considerata
la funzione del decoro dell’ambiente come componente della
vita e dell’economia della comunità, il Sindaco potrà ingiungere alle proprietà
l’esecuzione di opere di manutenzione sulle fronti dei
fabbricati visibili da spazi pubblici, nonché il riordino di
aree, di recinzioni e di manufatti lasciati in condizioni di disordine,
di abbandono o di degrado. Successivo
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