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ALLEGATO A/3

Disposizioni generali

1.   Finalità e ambito di intervento

2.   Definizioni

3.   Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici
e degli impianti energetici

4.   Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti

5.   Certificazione energetica degli edifici: ambito di
applicazione

7.   Soggetti certificatori accreditati

8.   Esercizio e manutenzione degli impianti termici 

9.   Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica
degli edifici 

10. Misure di sostegno ed incentivazione 

11. Elenco allegati ai requisiti di rendimento energetico e
certificazione energetica degli edifici





5. Certificazione energetica degli edifici: ambito di applicazione

 

5.1           Gli interventi di cui al punto 3.1, lett. a) del presente allegato debbono essere dotati, al termine dell’intervento e a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, rilasciato da un soggetto accreditato.

 

5.2           L’attestato di certificazione energetica è altresì obbligatorio nei casi e con le gradualità nel seguito indicate e con onere a carico rispettivamente del venditore e del locatore:

a)      a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con esclusione delle singole unità immobiliari;

b)     a decorrere dal 1° luglio 2009, alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso;

c)      a decorrere dal 1° luglio 2010, agli edifici e singole unità immobiliari soggetti a locazione con contratto stipulato successivamente a tale data.

 

5.3           L’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’amministrazione competente e che non necessitino di preventivo assenso o concessione della medesima.

 

5.4           La stipula o il rinnovo di contratti relativi alla gestione di edifici e impianti energetici ovvero relativi alla realizzazione di programmi di miglioramento della efficienza energetica anche attraverso il ricorso a società di servizi energetici (ESCO), contratti di rendimento energetico, finanziamento tramite terzi, di cui alla direttiva 2006/32/CE, riferiti ad edifici pubblici o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico è subordinato alla predisposizione, a cura dell’aggiudicatario, dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati, entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale. L’attestato di certificazione energetica deve essere aggiornato, senza oneri a carico del committente, entro i 180 giorni successivi alla realizzazione di qualunque intervento che comporti la modifica del rendimento energetico dell’edificio, dell’unità immobiliare o degli impianti, sia che tali interventi siano realizzati dal committente che dall’aggiudicatario. In caso di inadempienza degli obblighi sopra indicati si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

 

5.5           Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai punti 5.1 e 5.2 precedenti, detto attestato è allegato all’atto di trasferimento in copia originale o in copia autenticata.

 

5.6           Nel caso di locazione di interi immobili o unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base a quanto disposto ai punti 5.1 e 5.2 precedenti, lo stesso è consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso.

 

5.7           L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto ovvero in relazione agli esiti dei controlli di efficienza energetica di cui al punto 8.8 dell’atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici (assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna oggetto n. 3124 progr. n. 156 del 04-03-2008)

 

5.8           La validità massima dell’attestato di certificazione di un edificio, di cui al punto 5.7, è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni connesse agli esiti delle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione. Nel caso di mancato rispetto delle predette prescrizioni l’attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza non rispettata delle prescrizioni medesime. A tal fine i libretti di impianto o di centrale di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono allegati all’attestato di certificazione energetica.

 

5.9           Ai sensi del punto 5.7 l’attestato di certificazione energetica è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica nei termini seguenti:

a)       ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;

b)       ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’installazione di sistemi con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;

c)        ad ogni intervento di ristrutturazione o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio;

d)       facoltativo in tutti gli altri casi.

 

5.10        L’attestato di certificazione energetica, rilasciato da un soggetto accreditato, comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio e degli impianti, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento o classi prestazionali che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione, in conformità allo schema di cui all’Allegato A/3.7.

 

5.11        Il soggetto accreditato deve trasmettere entro 15 giorni dalla compilazione dell'attestato di certificazione energetica la documentazione di cui ai precedenti punti 5.1, 5.2 e 5.3 all’ Organismo regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici.

 

5.12        Negli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico la cui superficie utile totale supera i 1000 metri quadrati ovvero nei casi di cui ai punti 5.3 e 5.4, l’attestato di certificazione energetica è reso facilmente visibile per il pubblico nello stesso edificio a cui l’attestato si riferisce. Per gli stessi edifici possono essere chiaramente esposte, attraverso l'adozione di adeguate targhe o altri dispositivi indicatori, l'appartenenza degli edifici medesimi alle specifiche classi di rendimento energetico, la temperatura raccomandata e quelle reali per gli ambienti interni ed eventualmente le altre grandezze meteorologiche pertinenti così come l’entità delle emissioni di gas ad effetto serra unitarie o totali.

 

5.13        La certificazione delle singole unità immobiliari è effettuata in conformità a quanto stabilito nell’Allegato A/3.8.

 

5.14        Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni relative alla certificazione energetica di cui al presente punto, le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a)       gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica ai sensi dell’art. A-9, commi 1 e 2 dell’Allegato alla L.R. 20/2000, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

b)       i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

c)       i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

d)       gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l’osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie.

 

5.15        In ogni caso, il proprietario o l’avente in uso un immobile o unità abitativa può dotarsi dell’attestato di certificazione energetica, con onere a proprio carico secondo le modalità stabilite dal presente allegato.

 

5.16        Sino all’entrata in funzione del sistema regionale di accreditamento di cui al punto 6 dell’atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, l’attestato di certificazione energetica è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica secondo le modalità di cui all’Allegato A/3.5.


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