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5. Certificazione energetica degli edifici: ambito di applicazione 5.1 Gli interventi di cui al punto 3.1, lett.
a) del presente allegato debbono essere dotati, al termine dell’intervento e a
cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, rilasciato
da un soggetto accreditato. 5.2 L’attestato di certificazione energetica
è altresì obbligatorio nei casi e con le gradualità nel seguito indicate e con
onere a carico rispettivamente del venditore e del
locatore: a) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli
edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con
esclusione delle singole unità immobiliari; b) a decorrere dal 1° luglio 2009, alle
singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo
oneroso; c) a decorrere dal 1° luglio 2010, agli
edifici e singole unità immobiliari soggetti a locazione con contratto stipulato
successivamente a tale data. 5.3 L’attestato di certificazione energetica
dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata è necessario per accedere
agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, come sgravi fiscali o
contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti,
finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità
immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i
diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già
formalmente avviate a realizzazione o notificate all’amministrazione competente
e che non necessitino di preventivo assenso o concessione della
medesima. 5.4 La stipula o il rinnovo di contratti
relativi alla gestione di edifici e impianti energetici ovvero relativi alla
realizzazione di programmi di miglioramento della efficienza energetica anche
attraverso il ricorso a società di servizi energetici (ESCO), contratti di
rendimento energetico, finanziamento tramite terzi, di cui alla direttiva
2006/32/CE, riferiti ad edifici pubblici o nei quali figura comunque come
committente un soggetto pubblico è subordinato alla predisposizione, a cura
dell’aggiudicatario, dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o
dell’unità immobiliare interessati, entro i primi sei mesi di vigenza
contrattuale. L’attestato di certificazione energetica deve essere aggiornato,
senza oneri a carico del committente, entro i 180 giorni successivi alla
realizzazione di qualunque intervento che comporti la modifica del rendimento
energetico dell’edificio, dell’unità immobiliare o degli impianti, sia che tali
interventi siano realizzati dal committente che dall’aggiudicatario. In caso di
inadempienza degli obblighi sopra indicati si applicano le disposizioni previste
dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. 5.5 Nel caso di trasferimento a titolo
oneroso di interi immobili o singole unità immobiliari già dotati di attestato
di certificazione energetica in base ai punti 5.1 e 5.2 precedenti, detto
attestato è allegato all’atto di trasferimento in copia originale o in copia
autenticata. 5.6 Nel caso di locazione di interi immobili
o unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base
a quanto disposto ai punti 5.1 e 5.2 precedenti, lo stesso è consegnato in copia
dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo
possesso. 5.7 L’attestato di certificazione energetica
ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è
aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica
dell’edificio o dell’impianto ovvero in relazione agli esiti dei controlli di
efficienza energetica di cui al punto 8.8 dell’atto di indirizzo e
coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di
certificazione energetica degli edifici (assemblea legislativa della Regione
Emilia Romagna oggetto n. 3124 progr. n. 156 del
04-03-2008) 5.8 La validità massima dell’attestato di
certificazione di un edificio, di cui al punto 5.7, è confermata solo se sono
rispettate le prescrizioni connesse agli esiti delle operazioni di controllo di
efficienza energetica degli impianti di climatizzazione. Nel caso di mancato
rispetto delle predette prescrizioni l’attestato di certificazione decade il 31
dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza non rispettata delle
prescrizioni medesime. A tal fine i libretti di impianto o di centrale di cui
all’articolo 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, sono allegati all’attestato di certificazione
energetica. 5.9 Ai sensi del punto 5.7 l’attestato di
certificazione energetica è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione
che modifica la prestazione energetica nei termini
seguenti: a) ad ogni intervento migliorativo della
prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che
riguardino almeno il 25% della superficie esterna
dell’immobile; b) ad ogni intervento migliorativo della
prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli
impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che
prevedono l’installazione di sistemi con rendimenti più alti di almeno 5 punti
percentuali rispetto ai sistemi preesistenti; c) ad ogni intervento di ristrutturazione o
di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle
norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica
dell’edificio; d) facoltativo in tutti gli altri
casi. 5.10 L’attestato di certificazione energetica,
rilasciato da un soggetto accreditato, comprende i dati relativi all’efficienza
energetica propri dell’edificio e degli impianti, i valori vigenti a norma di
legge e valori di riferimento o classi prestazionali che consentono ai cittadini
di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è
corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed
economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione, in
conformità allo schema di cui all’Allegato A/3.7. 5.11 Il soggetto accreditato deve trasmettere
entro 15 giorni dalla compilazione dell'attestato di certificazione energetica
la documentazione di cui ai precedenti punti 5.1, 5.2 e 5.3 all’ Organismo
regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica
degli edifici. 5.12 Negli edifici pubblici o adibiti ad uso
pubblico la cui superficie utile totale supera i 5.13 La certificazione delle singole unità
immobiliari è effettuata in conformità a quanto stabilito nell’Allegato
A/3.8. 5.14 Sono escluse dall’applicazione delle
disposizioni relative alla certificazione energetica di cui al presente punto,
le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili ricadenti nell’ambito della
disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lett. b) e c) del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali
e del paesaggio, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di
pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione
urbanistica ai sensi dell’art. A-9, commi 1 e 2 dell’Allegato alla L.R. 20/2000, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni
implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con
particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; b) i fabbricati industriali, artigianali e
agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del
processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non
altrimenti utilizzabili; c) i fabbricati isolati con una superficie
utile totale inferiore a d) gli impianti installati ai fini del
processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non
preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando
l’osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie. 5.15 In ogni caso, il proprietario o l’avente
in uso un immobile o unità abitativa può dotarsi dell’attestato di
certificazione energetica, con onere a proprio carico secondo le modalità
stabilite dal presente allegato. 5.16 Sino all’entrata in funzione del sistema
regionale di accreditamento di cui al punto 6 dell’atto di indirizzo e
coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di
certificazione energetica degli edifici, l’attestato di certificazione
energetica è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione
energetica secondo le modalità di cui all’Allegato A/3.5. |