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4. Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti 4.1 Il rispetto dei requisiti minimi
obbligatori richiamati al punto 3 e le disposizioni del presente punto 4 si
applicano agli interventi di cui al punto 3.1 per i quali a decorrere dal 1°
luglio 2008 sia presentata richiesta di rilascio del permesso di costruzione
ovvero denuncia di inizio attività, secondo la legislazione
vigente. 4.2 Il rispetto dei requisiti minimi è
obbligatorio anche per le opere e gli interventi di cui all’art. 7 della stessa
L.R. 31/2002, non subordinati a titoli abilitativi il cui progetto preliminare
sia approvato a decorrere dal 1° luglio 2008. L’approvazione dei progetti
relativi a tali interventi è subordinata ad una asseverazione da parte del
progettista abilitato ai requisiti minimi di cui agli Allegati A/3.2 e A/3.3. La
conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, così come l’attestato di
qualificazione energetica, sono asseverati dal direttore lavori al completamento
degli stessi. Tale documentazione è necessaria per il collaudo delle opere e per
il rilascio del certificato di conformità edilizia ed
agibilità. 4.3 L’osservanza dei requisiti minimi di
prestazione energetica è altresì obbligatorio nel caso di attività edilizia
libera, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. 31/2002, i cui lavori siano
iniziati a decorrere dal 1° luglio 2008. 4.4 A corredo del progetto degli interventi
di cui ai punti 4.1 e 4.2, il progettista abilitato predispone una relazione
tecnica ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della L. 10/1991, secondo lo schema
riportato nell’Allegato A/3.4. Con la dichiarazione di cui all’art. 10, comma 1
e all’art. 13, comma 2, della L.R. 31/2002, il progettista abilitato assevera la
conformità del progetto e dei contenuti della relazione tecnica ai requisiti
minimi di cui agli Allegati A/3.2 e A/3.3. L’inosservanza delle prescrizioni del
presente comma comporta anche l’applicazione delle pertinenti sanzioni di cui
all’art. 15 del D.Lgs 192/05 e successive modifiche
integrazioni. 4.5 La scheda tecnica descrittiva di cui
all’art. 20 della L.R. 31/2002 è integrata dalla dichiarazione di conformità
delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica per il
soddisfacimento dei requisiti minimi di rendimento energetico di cui agli
allegati A/3.2 e A/3.3 e dall’attestato di qualificazione energetica redatto
secondo lo schema di cui all’Allegato A/3.5. L’inosservanza delle prescrizioni
del presente comma comporta anche l’applicazione delle pertinenti sanzioni di
cui all’art. 15 del D.Lgs. 192/05 e successive modifiche
integrazioni. 4.6 Per gli edifici di nuova costruzione e
per gli interventi sugli edifici esistenti richiamati al punto 3.1, lett. a) del
presente allegato deve essere redatto l’attestato di qualificazione energetica
riferito al sistema edificio/impianto nella sua globalità. In tutti gli altri
casi di cui al punto 3.1, l’attestato può essere predisposto anche limitatamente
alle parti dell’edificio o impianto oggetto di interventi di riqualificazione.
In tal caso le raccomandazioni per gli interventi migliorativi di cui alla lett.
u), punto 8 dell’Allegato A/3.5, devono riguardare l’intero
edificio. 4.7 L’attestato di qualificazione energetica,
redatto da tecnici abilitati, in riferimento ai propri ambiti di competenza e
asseverato dal direttore dei lavori, attesta la conformità delle opere
realizzate al progetto ed alle norme di riferimento vigenti. L’attestato di
qualificazione energetica può essere utilizzato ai fini della certificazione
energetica degli edifici, come precisato al punto 7.9 e nell’Allegato
A/3.8. 4.8 La documentazione di cui ai punti 4.5 e
4.6 è conservata dal Comune, anche ai fini dei controlli e degli accertamenti di
cui agli artt. 11, 17 e 22 della L.R. 31/2002. A tale scopo il Comune può
richiedere la consegna della documentazione anche in modalità
informatica. 4.9 Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.Lgs.
192/2005, il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni,
effettua controlli sul soddisfacimento dei requisiti minimi di cui agli Allegati
A/3.2 e A/3.3 anche su richiesta del proprietario, del committente,
dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo di tali accertamenti è
posto a carico del richiedente. 4.10 Ai fini della più estesa applicazione
delle norme del presente allegato, per i soggetti sottoposti all’obbligo di cui
all’art. 19 della L. 10/1991 la documentazione di cui ai punti 4.5 e 4.6 dovrà
essere obbligatoriamente integrata dall'attestazione di verifica sulla
applicazione delle norme del presente atto resa dal responsabile per la
conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato da detti
soggetti. 4.11 I calcoli e le verifiche necessari al
rispetto del presente allegato devono essere eseguiti utilizzando metodi che
garantiscono risultati conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano
rispondenti a tale requisito le norme tecniche predisposte dagli organismi
deputati a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l’UNI e il CEN, o
altri metodi di calcolo recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. L’utilizzo di altri metodi, procedure e specifiche tecniche
sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l’ENEA, le università o
gli istituti del CNR, è possibile, motivandone l’uso nella relazione tecnica di
progetto di cui al precedente punto 4.5, purché i risultati conseguiti risultino
equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo
precedentemente detti. |