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ALLEGATO A/3

Disposizioni generali

1.   Finalità e ambito di intervento

2.   Definizioni

3.   Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici
e degli impianti energetici

4.   Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti

5.   Certificazione energetica degli edifici: ambito di
applicazione

7.   Soggetti certificatori accreditati

8.   Esercizio e manutenzione degli impianti termici 

9.   Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica
degli edifici 

10. Misure di sostegno ed incentivazione 

11. Elenco allegati ai requisiti di rendimento energetico e
certificazione energetica degli edifici





4. Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti

 

4.1       Il rispetto dei requisiti minimi obbligatori richiamati al punto 3 e le disposizioni del presente punto 4 si applicano agli interventi di cui al punto 3.1 per i quali a decorrere dal 1° luglio 2008 sia presentata richiesta di rilascio del permesso di costruzione ovvero denuncia di inizio attività, secondo la legislazione vigente.

4.2       Il rispetto dei requisiti minimi è obbligatorio anche per le opere e gli interventi di cui all’art. 7 della stessa L.R. 31/2002, non subordinati a titoli abilitativi il cui progetto preliminare sia approvato a decorrere dal 1° luglio 2008. L’approvazione dei progetti relativi a tali interventi è subordinata ad una asseverazione da parte del progettista abilitato ai requisiti minimi di cui agli Allegati A/3.2 e A/3.3. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, così come l’attestato di qualificazione energetica, sono asseverati dal direttore lavori al completamento degli stessi. Tale documentazione è necessaria per il collaudo delle opere e per il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità.

4.3       L’osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica è altresì obbligatorio nel caso di attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. 31/2002, i cui lavori siano iniziati a decorrere dal 1° luglio 2008.

4.4       A corredo del progetto degli interventi di cui ai punti 4.1 e 4.2, il progettista abilitato predispone una relazione tecnica ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della L. 10/1991, secondo lo schema riportato nell’Allegato A/3.4. Con la dichiarazione di cui all’art. 10, comma 1 e all’art. 13, comma 2, della L.R. 31/2002, il progettista abilitato assevera la conformità del progetto e dei contenuti della relazione tecnica ai requisiti minimi di cui agli Allegati A/3.2 e A/3.3. L’inosservanza delle prescrizioni del presente comma comporta anche l’applicazione delle pertinenti sanzioni di cui all’art. 15 del D.Lgs 192/05 e successive modifiche integrazioni.

4.5       La scheda tecnica descrittiva di cui all’art. 20 della L.R. 31/2002 è integrata dalla dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica per il soddisfacimento dei requisiti minimi di rendimento energetico di cui agli allegati A/3.2 e A/3.3 e dall’attestato di qualificazione energetica redatto secondo lo schema di cui all’Allegato A/3.5. L’inosservanza delle prescrizioni del presente comma comporta anche l’applicazione delle pertinenti sanzioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 192/05 e successive modifiche integrazioni.

4.6       Per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi sugli edifici esistenti richiamati al punto 3.1, lett. a) del presente allegato deve essere redatto l’attestato di qualificazione energetica riferito al sistema edificio/impianto nella sua globalità. In tutti gli altri casi di cui al punto 3.1, l’attestato può essere predisposto anche limitatamente alle parti dell’edificio o impianto oggetto di interventi di riqualificazione. In tal caso le raccomandazioni per gli interventi migliorativi di cui alla lett. u), punto 8 dell’Allegato A/3.5, devono riguardare l’intero edificio.

4.7       L’attestato di qualificazione energetica, redatto da tecnici abilitati, in riferimento ai propri ambiti di competenza e asseverato dal direttore dei lavori, attesta la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle norme di riferimento vigenti. L’attestato di qualificazione energetica può essere utilizzato ai fini della certificazione energetica degli edifici, come precisato al punto 7.9 e nell’Allegato A/3.8.

4.8       La documentazione di cui ai punti 4.5 e 4.6 è conservata dal Comune, anche ai fini dei controlli e degli accertamenti di cui agli artt. 11, 17 e 22 della L.R. 31/2002. A tale scopo il Comune può richiedere la consegna della documentazione anche in modalità informatica.

4.9       Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.Lgs. 192/2005, il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, effettua controlli sul soddisfacimento dei requisiti minimi di cui agli Allegati A/3.2 e A/3.3 anche su richiesta del proprietario, del committente, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo di tali accertamenti è posto a carico del richiedente.

4.10    Ai fini della più estesa applicazione delle norme del presente allegato, per i soggetti sottoposti all’obbligo di cui all’art. 19 della L. 10/1991 la documentazione di cui ai punti 4.5 e 4.6 dovrà essere obbligatoriamente integrata dall'attestazione di verifica sulla applicazione delle norme del presente atto resa dal responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato da detti soggetti.

4.11    I calcoli e le verifiche necessari al rispetto del presente allegato devono essere eseguiti utilizzando metodi che garantiscono risultati conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a tale requisito le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l’UNI e il CEN, o altri metodi di calcolo recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico. L’utilizzo di altri metodi, procedure e specifiche tecniche sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l’ENEA, le università o gli istituti del CNR, è possibile, motivandone l’uso nella relazione tecnica di progetto di cui al precedente punto 4.5, purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo precedentemente detti.


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