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ALLEGATO A/3

Disposizioni generali

1.   Finalità e ambito di intervento

2.   Definizioni

3.   Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici
e degli impianti energetici

4.   Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti

5.   Certificazione energetica degli edifici: ambito di
applicazione

7.   Soggetti certificatori accreditati

8.   Esercizio e manutenzione degli impianti termici 

9.   Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica
degli edifici 

10. Misure di sostegno ed incentivazione 

11. Elenco allegati ai requisiti di rendimento energetico e
certificazione energetica degli edifici





3. Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici

3.1       Fatte salve le esclusioni di cui al punto 3.3, i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici di cui all’Allegato A/3.2 si applicano alla progettazione e realizzazione degli interventi edilizi con i limiti e le modalità specificati nello stesso Allegato A/3.2 e trovano:

a)     una applicazione integrale nel caso di edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati, demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

b)     una applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che il volume a temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell’edificio esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia superiore agli 80 metri quadrati;

c)     una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) precedenti, quali:

-        ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 metri quadrati;

-        ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non superiore a 1000 metri quadrati;

-        manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio;

-        recupero di sottotetti per finalità d’uso;

-        nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti;

-        sostituzione di generatori di calore.


3.2       Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 si applica in quanto compatibile con il presente RUE, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 16, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.


3.3       Sono escluse dalla applicazione dei requisiti minimi del presente Allegato le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a)     gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’art. 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica ai sensi dell’art. A-9, commi 1 e 2 dell’Allegato alla L.R. 20/2000, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

b)     i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati in virtù delle particolari esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

c)     i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

d)     gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l’osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie.


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