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3. Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici 3.1
Fatte salve le
esclusioni di cui al punto 3.3, i requisiti minimi di prestazione
energetica degli edifici e degli impianti energetici di cui
all’Allegato A/3.2 si applicano alla progettazione e
realizzazione degli interventi edilizi con i limiti e le
modalità specificati nello stesso Allegato A/3.2 e trovano: a)
una applicazione
integrale nel caso di edifici di nuova costruzione ed impianti in essi
installati, demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti,
interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di
superficie utile superiore a b)
una applicazione
integrale ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel
caso che il volume a temperatura controllata della nuova porzione di
edificio risulti superiore al 20% di quello dell’edificio
esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia superiore
agli c)
una applicazione
limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e
prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti non ricadenti
nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) precedenti, quali: -
ampliamenti
volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova
porzione dell’edificio non risulti
superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui
l'ampliamento sia inferiore agli -
ristrutturazione
totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non
superiore a -
manutenzione
straordinaria dell'involucro edilizio; -
recupero di
sottotetti per finalità d’uso; -
nuova installazione
o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti; -
sostituzione di
generatori di calore. 3.2
Il decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 si applica in quanto
compatibile con il presente RUE, ferme restando le disposizioni di cui
all’art. 16, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192. 3.3
Sono escluse dalla applicazione dei requisiti
minimi del presente Allegato le seguenti categorie di edifici e di
impianti: a)
gli immobili
ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e
dell’art. 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio, nonché quelli di valore storico architettonico e
gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati
dalla pianificazione urbanistica ai sensi dell’art. A-9,
commi 1 e 2 dell’Allegato alla L.R.
20/2000, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile
del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri
storici o artistici; b)
i fabbricati
industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli
ambienti sono riscaldati in virtù delle particolari esigenze
del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo
produttivo non altrimenti utilizzabili; c)
i fabbricati isolati
con una superficie utile totale inferiore a d)
gli impianti
installati ai fini del processo produttivo realizzato
nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non
preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo
restando l’osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie. |