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Tutele relative alla vulnerabilità e alla sizurezza del territorio

 

Art. 2.21 Tutela della qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei e Attitudini alle trasformazioni edilizie e urbanistiche.

1. Ai sensi degli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.9 del PTCP, il PSC individua nella Tav. 2:
- Le zone di tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee;
- Le sorgenti e i pozzi ad uso idropotabile, ed i relativi ambiti di rispetto;
- Le unità idromorfologiche elementari (UIE) non idonee ad usi urbanistici;
- Le unità idromorfologiche elementari (UIE) da sottoporre a verifica;
- Le unità idromorfologiche elementari (UIE) idonee o con scarse limitazioni ad usi urbanistici.

2. Entro gli ambiti di cui al comma 1 si applicano le prescrizioni del PTCP e del PAI. Il RUE definisce gli usi del territorio non ammessi e disciplina le modalità di trasformazioni e gli interventi sul territorio necessari a garantire la tutela della qualità, la conservazione e il rinnovo delle risorse idriche.